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in seconda convocazione a distanza di non meno di 15 giorni dalla prima e le modificazioni si intenderanno approvate se otterranno il voto favorevole di tre quarti degli intervenuti.

Art. 13.

L'associazione deve procedere alla revisione dello statuto su proposta del consiglio direttivo e di un ventesimo almeno degli iscritti.

Art. 14.

L'assemblea è provvisoriamente presieduta dal presidente del consiglio direttivo coll'assistenza del segretario del consiglio, ed in loro assenza rispettivamente dal consigliere più anziano e meno anziano presenti.

Avrà diritto di nominare, volta per volta, il suo presidente ed il suo segretario.

Della deliberazione dell'assemblea sarà fatto constare per mezzo di verbale redatto dal segretario entro otto giorni successivi e firmato inoltre dal presidente e da due soci a ciò delegati.

Ove occorra, verrà redatto, seduta stante, ed approvato dall'assemblea.

Consiglio direttivo.

Art. 15.

Il consiglio direttivo è composto di 12 soci nominátivi dall'assemblea.

I consiglieri durano in carica tre anni; sono dispensati dalla cauzione e si rinnovano per un terzo ciascun anno.

Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice residente, un segretario.

In mancanza funzionano da presidente o da vice presidente il consigliere più anziano, e da segretario quello meno anziano. A parità di voti, chi presiede ha voto preponderante.

Art 16.

Il consiglio direttivo provvede:

a) all'accettazione dei soci;

b) alla dichiarazione di decadenza dei soci;

c) alla formazione e presentazione all'assemblea del bilancio consuntivo e preventivo secondo le disposizioni contenute negli articoli 176 e seguenti del codice di commercio e nell'art. 6 della legge 26 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione, alla presentazione del bilancio consuntivo al Ministero di agricoltura, industria e commercio nelle forme e nei terinini stabiliti dagli articoli 6 e 7 della legge stessa ;

d) all'impiego, deposito e vincolo dei fondi sociali nei modi e termini stabiliti dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9; e) alla compilazione e all'invio al Ministero di agricoltura, industria e commercio delle situazioni mensili dei conti di cui all'art. 13 del regolamento del 21 luglio 1902, n. 346; f) alla nomina e licenziamento degli impiegati e alle determinazioni dei relativi stipendi;

g) alla determinazione ed erogazione dei rimborsi delle pensioni e dei sussidi;

h) alla formazione del regolamento interno;

i) ed in genere a tutto quanto occorre per l'amministrazione della società.

Nella seduta di prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri; le sedute di seconda convocazione sono valide in qualunque numero.

Art. 17.

Il presidente rappresenta la società e provvede a tutti gli incombenti a lui delegati dal consiglio direttivo. Esso ha collettivamente la firma sociale col segretario del consiglio. Il segretario firma i verbali e gli atti della società.

Art. 18.

Il consiglio direttivo si radunerà ordinariamente una volta al bimestre e straordinariamente ogni qualvolta lo creda necessario il presidente, oppure quando vi sia istanza firmata da 113 dei consiglieri.

Amministratore delegato.

Art. 19.

Il consiglio direttivo, quando lo creda opportuno, eleggerà nel suo seno un amministratore delegato, il quale sopraintenderà e coadiuverà il direttore nelle pratiche di amministrazione. Esso rimarrà in carica per un intiero esercizio. Il consiglio direttivo potrà assegnare una retribuzione all'amministratore delegato.

Collegio dei sindaci.

Art. 20.

Il collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea; essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Le funzioni dei sindaci sono quelle indicate negli articoli 183 e seguenti del codice di commercio.

Collegio dei probiviri.

Art. 21.

Il comitato dei probiviri si compone di sette membri effettivi, eletti ogni anno dall'assemblea ordinaria. Essi sono chiamati in numero di tre per turno a decidere inappellabilmente le controversie riflettenti i rapporti sociali dei soci fra loro, o dei soci colla società, ivi compreso tutti gli impiegati ed i rappresentanti.

Direttore ed impiegati.

Art. 22.

Il direttore e gl'impiegati vengono nominati dal consiglio direttivo, e tutto ciò che a loro si attiene sarà regolato dal regolamento interno.

TITOLO III.
Dei soci.

Ammissione dei soci.

Art. 23.

Possono essere ammsesi come soci tutte le persone maggiori di età, uomini e donne. I minorenni possono essere ammessi nella società in persona dei loro legali rappresentanti o di chiunque ne domandi la iscrizione per proprio conto nel loro interesse.

Art. 24.

Le iscrizioni de orreranno dal primo giorno di ciascun mese; saranno anche ammesse in qualunque tempo le iscri

zioni con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in corso, a condizione che vengano pagate, oltre le quote arretrate, le relative sopratasse e multe di cui agli articoli 27, 28 e 30.

Art. 25.

Le iscrizioni di nuovi soci non potranno superare nel periodo di ogni quinquennio dalla data della fondazione il triplo per numero di quote della cifra raggiunta nel quinquennio precedente.

Il consiglio direttivo dovrà respingere quelle sottoscrizioni che si presentassero in più della misura indicata rimandandole al primo esercizio del quinquennio successivo.

Avranno sempre precedenza le domande in ordine di sentazione.

Art. 26.

pre

Ad ogni socio verrà rilasciato apposito libretto indicante le precise generalità e la residenza del socio, e le iscrizioni verranno annotate nel libro dei soci secondo l'ordine di ammissione.

Il socio è obbligato a notificare alla società i successivi cambiamenti della sua residenza.

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La quota di contributo per ciascun socio è di lire una al mese per anni 20 consecutivi, oltre una sopratassa di centesimi 5 per ogni quota, ossia per ogni lira, per spese d'amministrazione.

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