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È istituita una società col titolo Società Pro-Bagni di Montecatini ».

La sede della società è in Montecatini (Bagni). Essa avrà la durata di anni 50 con facoltà di prorogarsi. "

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Lo scopo della società è di favorire, promuovere e agevolare il movimento dei forestieri e l'incremento della stazione balneare dei bagni di Montecatini.

La società può compiere tutti gli atti necessari od utili a conseguire il suo fine, purchè non espressamente vietati dal presente statuto e secondo i modi da esso prescritti.

Art. 2.

La società per svolgere il suo programma nell'interesse della stazione balneare potrà:

1o Porsi in relazione cogli uffici governativi, con le pubbliche amministrazioni e con le imprese di trasporti per tutto ciò che concerne il movimento dei forestieri;

2o Fare pubblicazioni sopra giornali e periodici italiani ed esteri;

3o Pubblicare guide, libri, liste di forestieri e provvedere alla loro distribuzione;

4° Dare ai forestieri utili indicazioni e facilitazioni circa i viaggi, gli alloggi, il vitto ed ogni altra loro occorrenza;

5o Ricevere reclami dai forestieri e rappresentanti per ottenere in certi casi risarcimenti di danni, ecc.;

6° Pubblicare inserzioni ed avvisi collettivi a beneficio dei soci e dei non soci;

7° Organizzare servizi di guide, di carrozze e di mezzi di trasporto;

8° Promuovere od organizzare divertimenti, feste, spettacoli, esposizioni, conferenze, concerti, ecc.;

9° Promuovere od organizzare viaggi, escursioni, gite, ecc.; 10° Promuovere od impiantare circoli, stazioni, châlets, ricreatorî e provvedere al loro esercizio.

La società potrà pure compiere quelle altre operazioni che l'esperienza dimostri utili al conseguimento dei suci scopi.

Gli atti della società si compiono con i soci e con i non soci.

Art. 3.

Gli atti di cui all'art. 2 sono di competenza del consiglio di amministrazione tranne che per quelli del n. 10 per i quali occorre la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

TITOLO II.

Patrimonio sociale e soci.

Art. 4.

Il patrimonio della società è costituito:

dalle tasse sociali;

b) dai contributi e dalle donazioni;

c) dalle riserve;

d) dai fondi eventuali;

e) dai fondi speciali che venissero istituiti per opera

zioni determinate.

È data facoltà alla società di emettere carature od obbligazioni dietro deliberazione dell'assemblea gencrale.

Art. 5.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

1° soci fondatori;

2o soci onorari;

3o soci effettivi.

Sono soci fondatori, a vita, coloro che versano almeno la somma di lire 200 non rimborsabili, infruttifere.

La qualità di socio onorario è conferita dall'assemblea generale a quelle persone che per gli uffici, per le cariche, per donazioni, o coll'opera loro possano giovare al conseguimento degli scopi sociali.

Sono soci effettivi, i privati, gli enti e le associazioni che s'impegnano a contribuire per lire 6 annue.

Nessuno può essere ammesso a socio che su presentazione di due soci e dietro deliberazione del consiglio d'amministrazione che non sarà mai tenuto a dichiarare le ragioni per cui un socio non è accettato.

Art. 6.

Non possono far parte della società:

1° Coloro che siano stati condannati per reati contrari alla buona fede od all'onore;

2o Coloro che abbiano compiuto azioni disonorevoli, abbiano interessi contrari alla società od abbiano cercato di danneggiarla moralmente o materialmente;

5- Parte supplementare, 1904.

3o Coloro che mediante la loro condotta nei locali o nelle adunanze sociali tengano un contegno non corretto è perturbino il buon andamento della società.

Il socio che cada in una delle tre categorie indicate nel presente articolo, potrà venir escluso dalla società, mediante giudizio su proposta del consiglio o di cinque soci.

Saranno pure cancellati dalla società, per cura della presidenza, i soci che non siano in regola coi versamenti.

TITOLO III.

Bilancio, utili, riserve.

Art. 7.

Il bilancio indicherà il fondo sociale realmente esistente e dimostrerà con evidenza e verità l'andamento della gestione annuale, gli utili realmente conseguiti e le spese e le perdite sofferte.

Il patrimonio sociale liquido non immediatamente necessario alle ordinarie operazioni sociali dovrà essere investito in rendita intestata alla società e non alienabile se non in seguito a deliberazione del consiglio amministrativo.

TITOLO IV.

Organi della società.

Art. 8.

Sono organi della società:

1o Le assemblee dei soci;
2o Il consiglio d'amministrazione;
3o Il comitato dei sindaci;

4° Il comitato dei probiviri.

Art. 9.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci indicati nelle tre categorie di cui all'art. 5 che da un anno appartengono alla società hanno voto deliberativo nelle assemblee annuali.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non più tardi di aprile: in essa:

a) sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per il futuro esercizio;

b) si procederà a nominare coloro che devono rivestire gli uffici sociali per il biennio in corso;

c) si tratteranno tutti gli altri oggetti attribuiti all'assemblea che, per deliberazione del consiglio o dietro domanda di almeno 25 soci fossero posti all'ordine del giorno.

La domanda dei soci dovrà essere fatta per iscritto al consiglio entro il mese di gennaio.

L'avviso dell'assemblea dovrà pubblicarsi 8 giorni prima nella sede sociale e nei luoghi centrali del paese dei bagni di Montecatini.

Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il consiglio lo creda necessario o ne sia fatta richiesta da venti soci fondatori o da un numero di soci che paghino un decimo dei contributi annuali.

Art. 10.

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soći.

Se non raggiunge questo numero, l'assemblea sarà riconvocata nel giorno successivo, e allora si riterrà validamente

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