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LXXV.

REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Lucca ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del proprio distretto e ne approva il regolamento.

14 gennaio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIÓ E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680; Visto il regio decreto 4 gennaio 1897, n. XXI (parte supplementare);

Vedute le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Lucca, in data 7 maggio e 12 novembre 1993; Inteso il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Lucca è autorizzata a imporre una tassa annua sui commercianti e sugli indu

striali che, nel distretto camerale, esercitano un'industria od un commercio compresi fra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria B e nel gruppo XXVI della categoria C.

Art. 2.

Tali redditi saranno ripartiti proporzionalmente in quattro classi, applicando a ciascuna di esse un'aliquota secondo la

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I redditi netti inferiori alle lire 700 sono esenti dalla imposta camerale.

Art. 4.

Entro i limiti massimi delle aliquote stabiliti per ciascuna classe della tabella di cui all'art. 2, la camera dovrà ogni anno proporre all'approvazione del Ministero di agricoltura.

industria e commercio la misura della tassa da applicarsi per ciascuna classe dei redditi suddetti. Nell'applicazione della misura inferiore ai massimi si dovrà sempre conservare la progressione stabilita nella tabella precedente.

Art. 5.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme e i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 6.

Il regio decreto 4 gennaio 1897, n. XXI (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 150. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. I Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

REGOLAMENTO

Art. 1.

La tassa annua camerale, a tenore dell'art. 1 e seguenti del regio decreto 14 gennaio 1904, sarà attribuita sul reddito netto annuo desunto dai ruoli di ricchezza mobile, incominciando ad imporre dalle lire 700 in avanti, su tutti coloro persone singole o collettive, fisiche o giuridiche, nazionali o straniere, ditte, società o enti. che per ogni esercizio o parte di esercizio di un commercio o di una industria, arte o mestiere in questo distretto camerale, sono imposti di ricchezza mobile nella circoscrizione o fuori di questo stesso distretto, secondo la tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria B e del gruppo XXVI di categoria C.

Art. 2.

Ogni anno dopo che i ruoli dei contribuenti la tassa di ricchezza mobile saranno resi definitivi, la camera si rivolgerà alle agenzie delle imposte per avere a proprie spese lo spoglio dei redditi commerciali e industriali della intera categoria B e del gruppo XXVI della categoria C. Tali spogli dovranno essere autenticati con la firma dei rispettivi agenti delle imposte.

Art. 3.

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Quando l'imposta di ricchezza mobile riguardi cumulativamente anche l'industria e il commercio esercitati in tutto o in parte in via principale o sussidiaria, con sedi, succursali, rappresentanze, agenzie o con altra qualsiasi maniera

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oltre

che in questo, nel distretto di altra, o di altre camere, i redditi netti imponibili in questa circoscrizione camerale saranno accertati d'ufficio tenuto conto degli elementi atti a stabilirne l'ammontare.

Art. 4.

Accertati i redditi, la camera delibera in seduta pubblica la quota da imporsi per ciascuna delle classi stabilite nell'art. 2 del regio decreto 14 gennaio 1904, a fine di ottenere dalla tassa camerale la somma inscritta nel bilancio debitamente approvato.

Art. 5.

La deliberazione, di cui al precedente articolo, sarà immediatamente trasmessa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, perchè provveda alla sua approvazione.

Art. 6.

Approvata dal Ministero la quota fissata per ciascuna classe la camera compilerà in base ad essa i ruoli della tassa. Tali ruoli dovranno contenere:

a) il numero d'ordine;

b) il numero del corrispondente articolo dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;

c) il cognome, nome o ditta del contribuente;

d) la qualità ed il luogo dell'esercizio;

e) il reddito netto quale risulta dai ruoli di ricchezza mobile categoria B, e gruppo XXVI della categoria C; f) la somma annua di tassa da pagarsi;

g) le eventuali osservazioni.

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