Page images
PDF
EPUB

REGOLAMENTO

per la fabbricazione delle misure, dei pesi
e degli strumenti per pesare e per misurare

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. I.

Nessuno potrà fabbricare pesi, misure senza aver prima fatta una dichiarazione del luogo dove egli intende esercitare la sua arte, e delle specie di pesi e misure che si propone di fabbricare; a questa dichiarazione dovranno essere annessi i seguenti documenti:

[ocr errors]

1. Una fede di buona condotta rilasciata al dichiarante dall'Autorità municipale del luogo della sua residenza;

[ocr errors]

2. Una impronta del marchio che, per l'art. 5 di questo regolamento, dovrà apporre agli oggetti da lui fabbricati, e che deve contenere le lettere iniziali del nome e cognome del dichiarante, ed un segno particolare di sua scelta;

3. Un certificato, dal quale risulti che una eguale impronta è stata da lui deposta negli archivi del Comune, nel quale egli intende esercitare la fabbricazione, e nell'ufficio del Verificatore del Circondario.

Art. 2.

Nessun fabbricante di pesi e misure potrà variare il suo marchio senza averne prima fatta dichiarazione, la quale dovrà essere accompagnata da una impronta del marchio che egli intende sostituire al primo.

Art. 3.

Coloro che vorranno fabbricare barili, botti od altri vasi chiusi di misura determinata ad uso del commercio, dovranno adempire le prescrizioni dell'art. 1 precedente pei fabbricanti di pesi

e misure.

Art. 4.

Le dichiarazioni ed i documenti, di cui agli articoli 1, 2 e 3, dovranno essere presentati all'Intendente del Circondario, il quale ne rilascierà ricevuta e ne farà trasmissione al Governatore della Provincia.

Art. 5.

I pesi e le misure, sia che provengano dall'estero, o siano costruiti nello Stato, dovranno portare il marchio di un fabbricante esercente nello Stato. Quindi i fabbricanti esteri, che vorranno esporre in vendita o introdurre in commercio pesi e misure, dovranno eleggere domicilio nello Stato, ed uniformarsi al disposto dell'art. I precedente.

La fede di buona condotta dovrà essere autenticata dal Console nazionale stabilito nel luogo più vicino alla loro residenza.

Art. 6.

I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa de' campioni riguardanti l'esercizio della loro arte, muniti del bollo di prima verificazione. La collezione suddetta sarà annualmente sottoposta alla verificazione.

Art. 7.

I fabbricanti ed i negozianti di pesi e misure non potranno tenere nei loro magazzini, botteghe od opificii, pesi e misure non muniti del bollo di prima verificazione, quand'anche non ne facessero uso, o li possedessero soltanto come mercanzia per vendere. Art. 8.

I barili, le botti, ed altri vasi chiusi in legno, di cui all'art. 3, impiegati per la vendita delle bevande, liquidi ed altre materie,

dovranno portare il marchio del fabbricante e l'indicazione della loro capacità in misura decimale.

Le dette indicazioni dovranno essere chiare, durevoli ed apposte per cura del fabbricatore e sotto la sua responsabilità. Art. 9.

I recipienti, di cui all'articolo precedente, che porteranno indicazioni false, quanto alla loro capacità, saranno assimilati alle misure false.

Art. 10.

Nell'indicazione della capacità dei detti recipienti sarà tollerato un errore tanto in più quanto in meno eguale al centesimo della loro capacità.

Art. II.

Le disposizioni, di cui negli articoli 8, 9 e 10 precedenti, concernono esclusivamente i barili, le botti e gli altri vasi chiusi impiegati in commercio di liquidi o materie che si vendono a

misura.

Esse non sono applicate ai recipienti suddetti provenienti direttamente dall'estero, sinchè non siano impiegati nel commercio interno, nè a quelli che servono alla sola conservazione de' prodotti. Art. 12.

I recipienti, di cui agli articoli 3 ed 8 del presente regolamento, non saranno tuttavia considerati come misure legali, nè soggetti alla verificazione stabilita per le misure.

Art. 13.

Coloro che fabbricheranno od aggiusteranno ad uso del commercio pesi e misure senza essersi prima uniformati a quanto è prescritto negli articoli 1, 2, 3 e 4 precedenti; e tutti coloro che non adempiranno a quanto è prescritto negli articoli 6, 7 e 8 incorreranno nelle pene stabilite al n.o 2 dell'art. 25 della legge 28 luglio 1861.

Art. 14.

Saranno marchiati dal Verificatore quei soli pesi e quelle sole

misure che adempiono tutte le condizioni imposte dal presente regolamento.

Art. 15.

Le tolleranze ossiano gli errori che a tenore del presente regolamento sono tollerati ne' pesi e nelle misure, dovranno intendersi in più, semprechè non sia espressamente avvertito il

contrario.

CAPO II.

Delle misure lineari.

§ 1.

Art. 16.

Sono autorizzate per gli usi del commercio le seguenti misure lineari, cioè:

Il doppio decametro,

Il decametro,
Il mezzo decametro,

Il doppio metro,

Il metro,

Il mezzo metro,

Il doppio decimetro,

Il decimetro.

Ogni altra misura è proibita.

Art. 17.

Queste misure dovranno essere solidamente costrutte di legno, di metallo, di avorio o di altra materia resistente, e potranno avere qualunque forma confacente agli usi cui sono destinate, salvo l'osservanza delle disposizioni seguenti.

§ 2.

Delle misure in asta.

Art. 18.

Le misure in asta del doppio metro, del metro, del mezzo metro, del doppio decimetro e del decimetro saranno di un solo pezzo o di più pezzi uniti tra loro a vite e chiocciola.

Ciascuna di queste misure deve portare il proprio nome inciso in modo ben visibile sopra la sua faccia divisa.

Art. 19.

Nella costruzione delle misure non potranno impiegarsi legni teneri e facili a sbiecarsi; la sezione trasversale delle misure di legno della lunghezza di mezzo metro o più, quando sarà rettangolare, avrà due centimetri almeno pel lato minore, a meno che la resistenza particolare del legno impiegato consenta una sezione minore. Le dimensioni di questa sezione non potranno tuttavia diminuirsi di più di un quarto di quella sovra indicata. Questa sezione potrà avere qualunque altra forma, purchè presenti una resistenza eguale o superiore.

Ai capi di queste misure di legno dovranno essere solidamente fermate staffe o calciuoli di ferro, d'ottone o d'altro metallo egualmente resistente, dello spessore almeno di un millimetro: le facce di queste guarnizioni, che formano i termini della misura, debbono essere ben piane e perpendicolari alla lunghezza di essa questa disposizione relativa alle facce estreme si applica egualmente alle misure di metallo.

Art. 20.

Le divisioni in metri, decimetri, centimetri e millimetri sulle misure tanto in legno che di metallo o di altra materia dovranno essere esatte; i tratti che le formano saranno ben visibili, nitidi, sottili e perpendicolari alla lunghezza della misura: questi tratti saranno di lunghezze diverse, cosicchè si distinguano facilmente i

« PreviousContinue »