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Allegato S.

Giornale di Conteggio

per passeggieri ed articoli di diligenza scambiatisi fra la regia
Amministrazione sarda delle strade ferrate e l'i. r. Ufficio
austriaco in.
nel mese di . .

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Giornale di Conteggio

per passeggieri ed articoli di diligenza scambiatisi fra la regia
Amministrazione sarda delle strade ferrate e l'i. r. Ufficio
austriaco in.
nel mese di . .

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1856

1856

Additional-Artikel zu dem am 23. Juli Eintausend achthundert sechs und fünfzig, über die Auswechslung von Reisenden, Effecten, Geld- und Waaren-Sendungen zwischen Oesterreich und Sardinien abgeschlossenen Vertrage.

Dopo che colla suddetta Convenzione, conclusa fra il Delegato dell' imperial regio Ministero austriaco del commercio, Francesco Nobile de Res mini, imperiale regio Direttore delle Poste in Milano, e fra il Delegato del regio Ministero sardo dei lavori pubblici, Bartolomeo Bona, Direttore generale dei lavori pubblici, Commendatore e Senatore del Regno, è stato regolato lo scambio dei viaggiatori e degli articoli di diligenza provenienti dagli Stati austriaci e diretti per gli Stati sardi e viceversa :

I medesimi Delegati, sotto riserva delle superiori ratifiche, hanno convenuto sui seguenti Articoli addizionali in riguardo al metodo da osservarsi pel servizio dei viaggiatori e degli articoli in destinazione di Novara e di quelli che sono spediti da detta città per le destinazioni austriache:

Articolo 1.

L'Amministrazione delle strade ferrate dello Stato sardo assume in conseguenza della suceitata Convenzione anche il sovra indicato servizio che si qualifica „Servizio locale di Novara" e lo farà eseguire da quel Capo stazione, il quale riceverà per conto dell' Amministrazione austriaca i viaggiatori e gli articoli, che arriveranno colla Malle-Poste con destinazione di Novara e delle località indicate nel Quadro D unito alla Convenzione principale, come da appoggiarsi all' Uffizio di Novara, e cosi pure tratterà per conto austriaco gli articoli impostati in Novara ed i viaggiatori ivi inscritti diretti per gli Stati austriaci.

Dovendo perciò il Capo stazione in quanto alla manipolazione ed al servizio dell'i. r. Malle-Poste attenersi precisamente alle norme stabilite per gli Ufficii di diligenze austriaci, così esso sarà fornito dall' Amministrazione austriaca delle necessarie istruzioni, stampe, tariffe ecc. non che dei timbri, suggelli e bilancie, pei quali oggetti regolamente ricevuti resterà risponsabile.

Il predetto Capo stazione continuerà tuttavia ad essere anche in questa parte dipendente dall' Amministrazione delle strade ferrate sarde, e si l' Amministrazione austriaca, come gli Ufficii austriaci in corrispondenza col medesimo non potranno rivolgersi ad esso che in via breve ove occorresse per ottenere qualche schiarimento o per rimediare a semplice errore di manipolazione o di conteggio. In qualunque altra emergenza relativa al servizio l'Amministrazione

austriaca dovrà rivolgersi esclusivamente a quella delle regie strade 1856 ferrate.

Articolo 2.

L'Amministrazione sarda farà noto al Pubblico col mezzo di manifesto il locale della stazione di Novara destinato all'inscrizione dei viaggiatori e degli articoli da spedirsi col mezzo della Malle-Poste austriaca ed al ritiramento degli articoli arrivati colla vettura medesima.

Articolo 3.

La Malle-Poste austriaca farà ricapito al suo arrivo in Novara nella stazione della strada ferrata; ivi e precisamente nel detto locale seguirà fra il conduttore austriaco ed il Capo stazione lo scambio dei viaggiatori ed articoli che devono partire per gli Stati austriaci e di quelli destinati per Novara ed oltre, facendo constare tale consegna reciproca sui registri d' Ufficio e sui documenti di viaggio del conduttore mediante la firma dei riceventi e con indicazione in parole del numero complessivo degli articoli di diligenza e di bagaglio.

Dal momento di tale scambio avrà principio la risponsabilità dell' Amministrazione sarda riguardo agli articoli dell' Ufficio locale, portata dell' Articolo tredici dei presenti addizionali, ed avrà pure principio la risponsabilità di ambedue le Amministrazioni riguardo agli articoli scambiatisi vicendevolmente nei termini espressi dagli Articoli 19, 20, 21, 22, 23 della Convenzione principale.

Articolo 4.

I passeggieri descritti nelle note della strada ferrata saran no da riportarsi sulla consegnazione (documento di viaggio del conduttore) senza esposizione delle tasse pagate ma con semplice riferimento:

Nota, strada ferrata del

Sul Registro dei passeggieri saranno da riportarsi soltanto gli estremi delle suddette note, per es:

Strada ferrata Milano, Passeggieri N... Capi di bagaglio N. . . . . Peso ...

Cosi pure non saranno da riportarsi che gli estremi delle polizze di consegna della strada ferrata sul protocollo degli articoli in parteaza, e sui documenti di viaggio del conduttore.

Articolo 5.

Il Capo stazione di Novara tratterà gli articoli arrivati coll'i. r. Malle-Poste a destinazione per Novara e per località del suo circondario, le quali non sono servite dalle strade ferrate dello Stato, a

1856 norma dei regolamenti austriaci, e così pure procederà nella accettazione di articoli e viaggiatori a destinazione degli Stati austriaci.

Delle tasse dei porti per affrancatura, e del porto da pagarsi e di quello dei viaggiatori renderà mensilmente conto dietro le norme austriache.

Articolo 6.

Siccome l'Amministrazione delle regie strade ferrate desidera controllare anche in questa parte l'operato dei suoi dipendenti, così il suddetto Capo stazione dovrà trasmettere nei primi giorni di ogni mese il conto austriaco unitamente al riassunto delle entrate e delle uscite alla stessa Amministrazione residente in Torino, la quale poi non più tardi del dieci di ogni mese lo farà avere all' i. r. Direzione superiore delle Poste in Verona in un colla quittanza, ove l'Amministrazione sarda fosse in credito od accompagnato dalla relativa reversale ove fosse in debito.

In quest' ultimo caso la stessa Amministrazione sarda verserà pure il debito alla Cassa principale delle Poste in Verona, o ad altra che venisse destinata, in effettive lire austriache oppure in pezzi da cinque franchi in ragione di austriache lire cinque e settanta quattro cadauno. Il credito verrà sempre saldato dalla Cassa postale in Verona o da altra a ciò destinata in effettive lire austriache. Tutte le quittanze dell' Amministrazione sarda saranno emesse in carta semplice senza obbligo, cioè di sottoporle al bollo imperiale austriaco.

Articolo 7.

Se un articolo originariamente destinato a Novara dovesse essere spedito da quel Capo stazione per conto dell' Amministrazione austriaca ad altra destinazione negli Stati sardi o per oltre, egli ne curerà l'inoltro a mezzo della strada ferrata procedendo però come se l'articolo fosse stato distribuito in loco o per meglio dire come venne praticato finora cogli articoli che l'Ufficio austriaco in Novara passava ad altra Impresa. Ciò si conviene per evitare uno scambio di polizze di consegna fra la stazione in Novara e la strada ferrata. L'Amministrazione sarda per altro renderà conto di tali articoli e ne sarà garante come se le fossero stati passati nei modi portati dalla Convenzione pel reciproco scambio.

Articolo 8.

Il Capo stazione di Novara non potrà oltre ai due viaggiatori riservati alla linea di Vercelli accettare altri viaggiatori che dopo l'arrivo dei treni governativi, se cioè il numero dei viaggiatori accettati dalle stazioni della strada ferrata fosse inferiore a cinque. Esso potrà accettare viaggiatori non solo per Milano ma anche per gli Ufficii stradali.

Articolo 9.

Si conviene che riguardo al trattamento degli articoli impostati in Novara per destinazione oltre la Monarchia austriaca anche quel Capo stazione abbia ad attenersi alle massime portate dall' Articolo 7 della Convenzione.

Articolo 10.

Il Capo stazione di Novara scambierà polizze cogli Ufficii di Magenta e Milano ed anche con altri ove in seguito l'Amministrazione austriaca lo credesse a disporre.

Articolo 11.

L'Amministrazione delle regie strade ferrate si obbliga di mettere al coperto e di custodire la carrozza erariale austriaca, ed anche più di una se in seguito venisse introdotta un' accettazione di viaggia tori, che esigesse un numero maggiore di carrozze.

L'Amministrazione regia sarda farà eseguire dai proprii inservienti e facchini il carico e lo scarico della carrozza austriaca come qualunque relativa opera di facchinaggio.

Articolo 12.

La reciproca consegna della Posta-Lettere avrà luogo direttamente fra il conduttore austriaco e la Direzione delle poste in Novara a menochè in seguito l'Amministrazione delle strade ferrate sarde non convenisse colla detta Direzione delle poste di scambiare direttamente tra loro la Posta-Lettere, nel qual caso la consegna della medesima seguirebbe fra il conduttore ed il Capo stazione e sempre verso regolare ricevuta.

Articolo 13.

L'Amministrazione delle regie strade ferrate sarde si rende rispon sabile per tutti i fatti del dipendente personale che presterà la sua opera nella stazione di Novara per conto dell' Amministrazione austriaca, e garantisce in modo ineccezionabile oltre ai prodotti incassati anche il valore degli articoli, in base ai regolamenti austriaci, e tale risponsabilità e garanzia non sarà considerata come cessata se non che dopo seguita la consegna degli oggetti impostati al conduttore austriaco, e degli altri ai veri destinatari, o ad altre Imprese, come dovrà succedere riguardo agli articoli diretti pei luoghi indicati nell' Allegato D della Convenzione principale da carteggiarsi all' Ufficio locale in Novara, o nel caso di aggressione della stazione e rapina a mano armata con forza maggiore legalmente comprovate, e non punto nei casi di clandestino furto, di accidentale smarrimento e di equivocata consegna a chi non ha diritto al ricevimento. L'Am

1856

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