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Articolo 1.

Il Governo Imperiale Austriaco condurrà la sua linea telegrafica elettro-magnetica da Padova per Rovigo sino alla riva sinistra del Pò, dirimpetto ad un punto della opposta riva, che verrà di comune accordo designato nella direzione di Ferrara.

Articolo 2.

Il Governo Pontificio condurrà la propria linea telegrafica elettro-magnetica da Bologna per Ferrara sino alla riva destra del Pò, di fronte al punto summenzionato.

Articolo 3.

L'attraversamento del Pò verrà eseguito d'accordo dei due Governi contraenti. I due Governi contribuiranno in parti eguali alle spese relative alla costruzione ed al mantenimento.

Articolo 4.

Il Governo Pontificio dichiara di osservare le massime e i principii sanzionati dalla Convenzione per la Lega telegrafica AustroTedesca del 25 luglio 1850, e dei successivi supplementi del 14 ottobre 1851, del 23 settembre 1853 e del 29 maggio 1855, nonchè di riconoscere le tariffe e le massime amministrative presso gli altri Stati collegati coll' Austria, e colla Lega Austro-Tedesca.

Articolo 5.

Egualmente il Governo Austriaco dichiara di riconoscere e di osservare le tariffe e le massime amministrative in corso negli Stati collegati col Pontificio.

Articolo 6.

Le tariffe per la percorrenza in ciascuno dei due Stati contraenti, verranno fissate dal punto in cui accadrà la congiunzione delle linee.

Articolo 7.

Il Governo Austriaco farà riconoscere agli altri Stati coi quali è in relazione, la seguita unione telegrafica delle sue linee col Governo Pontificio e così qualunque altra unione che in seguito si facesse fra il Governo Pontificio e gli Stati ad esso limitrofi, ogni qualvolta ne riceva officiale partecipazione, accompagnando la relativa tariffa e qualunque regolamento suppletorio in caso.

Articolo 8.

Egualmente il Governo Pontificio riconoscerà ed accetterà e farà riconoscere ed accettare agli Stati limitrofi, con cui si collegasse,

1856

1856 la spedizione dei dispacci per qualunque località si trovi presentemente o venisse in seguito riunita colle linee Austriache, ed officialmente partecipata, come all' antecedente articolo.

Articolo 9.

Il Governo Austriaco darà sollecita ed esatta comunicazione delle stazioni che cambiasse o aggiungesse nel proprio territorio, e cosi dei cambiamenti che succedessero negli Stati collegati col medesimo; la stessa comunicazione sarà data a parità di trattamento dalla Direzione pontificia riguardo alle stazioni che accrescesse o variasse nel suo Stato, o riguardo a quelle degli altri Stati che sono con lui collegati per la corrispondenza telegrafica o che si riunissero in seguito. E tutto questo perchè si dia luogo ai necessarii avvisi per parte delle direzioni dei telegrafi, onde le stazioni dipendenti, o quelle degli Stati come sopra collegati, non abbiano mai a trovarsi incerte nella trasmissione dei dispacci, a o da qualunque siasi stazione anche estera, per mancanza delle debite comunicazioni.

Articolo 10.

L'ufficio Austriaco di Rovigo, e l'ufficio Pontificio di Ferrara, come stazioni di confine, saranno muniti di macchine telegrafiche di Morse, e mediante di essi avrà luogo in regula lo scambio delle corrispondenze telegrafiche fra i due Stati; però non sarà impedita la corrispondenza diretta con mezzo di traslatori a maggiori distanze e con altri Stati.

Articolo 11.

Il regolamento reciproco dei conti avrà luogo alla scadenza di ciascun mese.

Il deconto e la liquidazione del saldo saranno fatti al fine di ciascun trimestre.

Il Governo Austriaco si accrediterà verso il Governo Pontificio di tutte le partite che riguardano il suo territorio e gli Stati coi quali è già unito, non che per quelli che a questi ultimi si collegassero, facendo esso centro delle contabilità per tutti verso il Governo Pontificio; egualmente il Governo Pontificio si accrediterà verso l'Austriaco per quello che riguarda le sue stazioni e gli altri stati con cui è collegato, o che in seguito passassero con esso lui a congiungersi, facendosi egli centro egualmente per gli altri delle contabilità relative verso il Governo Austriaco.

I conti saranno compilati dall' Amministrazione Austriaca in moneta Austriaca con riduzione dei totali in moneta Pontificia, e dall' Amministrazione Pontificia in moneta pontificia con riduzione dei totali in moneta Austriaca.

Nella riduzione delle monete, uno scudo romano sarà raggua- 1856 gliato a fiorini due e carantani cinque, ossiano lire austriache sei e centesimi venticinque.

Articolo 12.

Il saldo risultante dalla liquidazione trimestrale seguirà per parte dell' Amministrazione che risulterà debitrice all' Amministrazione creditrice, in moneta fina metallica sonante; e questa o in scudi romani effettivi, o in altra valuta come sopra, equivalente ai medesimi, ove il crédito sia per parte dell' Amministrazione Pontificia; e parimenti o in fiorini di Convenzione effettivi o in altra valuta, sempre come sopra, ad essi equivalente, ove il credito sia per parte dell' Amministrazione Austriaca. Le spedizioni di danaro si faranno esenti da qualsivoglia tassa per competenza dei Governi.

Articolo 13.

Nella corrispondenza telegrafica internazionale, si trasmetteranno gratis reciprocamente i dispacci risguardanti il servizio telegrafico.

Articolo 14.

Tutti i pieghi degli Ufficii telegrafici e delle Direzioni, contrasegnati coi rispettivi timbri, sono esenti da spese postali.

Articolo 15.

Questa Convenzione andrà in attività tostochè le linee telegrafiche dei due Stati contraenti si troveranno congiunte, e durerà fino a che dall' uno o dall' altro degli stessi due Governi non si disdica formalmente premesso l'avviso di un anno.

Articolo 16.

La presente Convenzione verrà ratificata, e lo scambio delle rispettive ratifiche verrà eseguito in Roma, mediante Note ministeriali, nel termine di due mesi, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziarii hanno firmato il presente atto in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo delle Loro armi.

Roma questo di cinque maggio Mille ottocento cinquantasei.

(L. S.) M. Esterházy m. p.

(L. S.) Giuseppe Berardi m. p.

1856

12.

6 mai 1856.

Décret du ministère I. R. de l'intérieur concernant les arrangements pris avec divers États allemands à l'égard des passeports pour dépouilles mortelles

(Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.)

Erlass des k. k. Ministeriums des Innern an sämmtliche Landespräsidien.

Nachdem von den königlichen Regierungen von Bayern und Sachsen im diplomatischen Wege an die kaiserliche Regierung der Antrag gestellt worden ist, ein gegenseitiges Uebereinkommen dahin zu treffen, dass die von den competenten Behörden des einen Staates zur Verbringung der Leichen Verstorbener nach einem anderen Staate, oder zum Durchzuge solcher Leichen durch einen fremden Staat, ordnungsmässig ausgestellten Leichenpässe in jedem betheiligten Staate als giltige Transport-Legitimationen anerkannt würden; und nachdem ferner dem erwähnten Antrage der königlich sächsischen Regierung sich auch die königlichen Regierungen von Preussen und Hannover, dann die herzoglichen Regierungen von Braunschweig, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Dessau angeschlossen haben, zwischen welchen einerseits und der königlich sächsischen Regierung anderseits ein ähnliches Uebereinkommen schon bestanden hat; so hat man einverständlich mit den k. k. Ministerien des Aeussern und der Finanzen keinen Anstand genommen, auf die erwähnten Anträge einzugehen, und man ersucht daher unter Einem das erstgenannte Ministerium, den gegenseitigen Austausch der bezüglichen Ministerialerklärungen über das zwischen der kaiserlichen. Regierung einerseits und den obgedachten Regierungen anderseits wegen wechselseitiger Anerkennung der von den respectiven Behörden ausgestellten Leichenpässe, als giltiger Transport Legitimationen, künftighin einzuhaltende Reciprocitäts-Verfahren im diplomatischen Wege zu veranlassen, indem auch die näheren Modalitäten des be

*) Les déclarations d'accession des différents Gouvernements allemands sont datées:

Anhalt Bernbourg du 31 mai 1856.

Anhalt-Dessau du 29 mai 1856.

Bavière (déclaration ministérielle du 15 mars 1856 et promemoria du ministre Royal à Vienne du 25 juin 1856).

Brunswick du 7 juin 1856.

Hanovre du 2 juillet 1856.

Prusse du 29 juin 1856.

Saxe Royale du 24 juillet 1856.

sagten Uebereinkommens sowohl zwischen den einschlägigen kaiser- 1856 lich österreichischen Ministerien unter sich, als auch gegenüber den betheiligten ausländischen Regierungen bereits vereinbart worden sind.

Man hat nämlich einverständlich mit den Ministerien des Aeussern und der Finanzen beschlossen, von nun an zur Ausstellung von kaiserlich österreichischen Leichenpässen behufs der Transportirung von Leichen Verstorbener in ausländische Staaten überhaupt die k. k. Statthalter, Landespräsidenten und im Königreiche Ungarn die Vorsteher der Statthalterei-Abtheilungen zu ermächtigen, und für die diesfälligen Leichenpässe das hierneben in zwei Parien mitfolgende Formulare zu bestimmen.

K. K. österreichischer Leichenpass.
Nachdem vom gefertigten k. k. Statthalter

im

k. k. Landespräsidenten Kronland, Vicepräsidenten der k. k. Statthalterei-Abtheilung ... im Königreiche Ungarn

kraft des ihm von den k. k. Ministerien des Innern und der Finanen eingeräumten Befugnisses die zollfreie und ungehinderte Transportirung der in doppeltem Sarge wohlverschlossenen Leiche

dest der

am..

zu.

verstorbenen...

welche von da mittelst...

...nach.....

... über..... zur Beerdigung verführt werden will, insoweit es das k. k. österreichische Staatsgebiet betrifft, unter Begleitung des mit einem eigenen Reisedocumente versehenen ...und gegen gehörige Beobachtung der nöthigen sanitätspolizeilichen Vorsichten bewilligt worden ist, so werden hiemit alle an den Orten, durch welche diese Leiche zu passiren hat, befindlichen Civil- und Militärbehörden beauftragt und beziehungsweise ersucht, dieselbe gegen Vorweisung dieses vom heutigen, unten angesetzten Tage auf einen Monat giltigen Passes frei und ungehindert passiren zu lassen und ihrem Transporte den möglichen Vorschub zu leisten.

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