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b libri, armi, materie medicinali ed altri oggetti che per rapporti 1857
di polizia, sicurezza o salute pubblica sono sottoposti nello
Stato di destinazione a divieto od a controlleria speziale;
c) oggetti spediti per commercio di ventura od all' uopo di appa-
recchio, oppure retrocessi allo Stato di primitiva partenza dopo
la tentata vendita o lavorazione a termini dell' Art. VII del
Trattato;

d merci, per le quali interessa di godere nell' commercio inter-
medio un' esenzione da dazio od un dazio di favore, esclusi
peraltro i prodotti nazionali indicati dal § 7 N. 4, lett. a.
e, quelle merci estere daziate per le quali, a seconda del con-
venuto negli Articoli IV e XIV N. 2 del Trattato, uno degli
Stati collegati deve fare all' altro il bonifico del dazio;

f merci che per godere la retrodazione o liberazione di un dazio
o tassa qualunque sia di consumo sia per altro titolo, hanno
d'uopo dimostrare l' esaurimento della loro esportazione ;
g) cotonerie spedite tanto dallo Stato estense all' Austria, quanto
dall' Austrio allo Stato estense, ed inoltre coloniali soltanto
nel passaggio dal Ducato di Modena al territorio doganale
austriaco, non viceversa, e parimenti liquidi spiritosi distillati
soltanto nel passaggio dalla Lombardia al territorio ducale.

Le merci indicate ai subalterni N. 1 e 2, lett. a, b, g devono essere sottoposte a ricapito di scorta anche in caso che la spedizione non fosse diretta ad un' Ufficio dell' altro Stato, ma dovesse percorrere un tratto del Po entro il territorio delle Lega, giusta quanto è disposto dal § 21.

§ 18.

Cauzione da prestarsi per gli assegnamenti.

Nell' assegnamento di merci estere non daziate (§ 17 N. 1) si richiederà una cauzione per l'importo dei diritti d'entrata (compresa la tassa di licenza sui generi di privativa) secondo la più gravosa delle tariffe speziali dei Stati collegati.

Quando però la spedizione fosse diretta ad un' Ufficio dell' altro. Stato, e se venisse garantito soltanto il trasporto nel primo Stato, basterà l'assicurazione nella misura del suo dazio d'entrata, salvo l'obbligo di prestare una ulteriore cauzione all' Ufficio d'ingresso per la linea daziaria intermedia nell' altro Stato.

Inoltre quando trattasi di merce diretta ad un' Ufficio dell' altro Stato, se il dazio di transito eventualmente esigibile non venisse pagato nel primo Stato, si farà prestare cauzione per l'importo relativo, trattandosi di una merce esente da dazio d'importazione in entrambi gli Stati collegati.

1857

Nell' assegnamento di prodotti nazionali o di merci estere daziate, indicate alle lett. a, b, e, g del subalterno N. 2 del § 17, ed anche per le spedizioni indicate alla lett. e, quando passano dal territorio del dazio minore a quello del dazio maggiore, come in genere per tutti quegli oggetti cui si applica la proce lura di ricapito di scorta nell' interesse esclusivo dello Stato destinatario, la cauzione da richie dersi non eccederà l'importo del dazio che a questo medesimo Stato sarebbe dovuto.

Per qualunque altra merce estera daziata o per qualsiasi altro prodotto indicati al § 17, si esigerà la cauzione solo qualora venga prescritta dallo Stato mittente.

Del resto qualsiasi cauzione prestata all' atto della procedura del ricapito di scorta, da esaurirsi nell' altro Stato, sarà efficace anche per questo; beninteso che il Governo dell' Ufficio che accettò la cauzione stessa si terrà risponsabile dell' attendibilità della medesima rispetto all' altro Stato collegato, ma non avrà obbligo di ammettere per l'assegnamento da farsi da un proprio Ufficio l'atto d'accreditamento o di fidejussione, la cui validità non siasi riconosciuta anche da una competente Autorità del suo Stato.

$ 19.

Procedimento degli Ufficii alla linea intermedia per merci assegnate.

Le merci che passano la linea intermedia con ricapito di scorta e devono inoltrarsi per l'esaurimento ad un' Ufficio posteriore, non veranno di regola sottoposte a visita da parte dei funzionarii di finanza, che agiscono alla linea stessa per conto di ciascuno degli Stati collegati, salvo il caso di fondato grave sospetto, ma se ne eseguirà soltanto un' esterna ispezione senza alcuno scarico dei coll nè degli oggetti non imballati, e inoltre si farà la vidimazione del preesistente ricapito di scorta verso apposita registrazione per gli effetti dei punti 3, 4, 5, 7 e 8 dell' Art. XIV del Trattato, e ciò tanto presso l'Ufficio d'uscita da uno Stato, quanto presso l'Ufficio d'ingresso nell' altro.

Gli oggetti menzionati ad a e b del subalterno N. 2 del precedente § 17 potranno all' atto della loro presentazione all' Ufficio di ingresso dello Stato destinatario venire da questo sottoposti a particolari cautele per maggiore garanzia del proprio Governo.

Trattandosi però del caso contemplato dalla lett. ƒ del N. 2 del § 17, oppure se qualche partita di una delle merci che in forza dell' Art. VI del Trattato soggiaciono eccezionalmente a dazio d'uscita anche nel commercio intermedio, venisse esportata all' altro Stato sotto previo ricapito di scorta, come è facoltativo; allora dall' Ufficio dello Stato di partenza alla linea intermedia si potra eseguire in

tutto od in parte la visita interna del carico, anche senza uno speziale 1857 motivo di sospetto.

$ 20.

Consegna dei transiti ad Ufficii esteri.

Ai transiti di merci estere provenienti dall' altro Stato della Lega o diretti al medesimo, devesi estendere con applicazione delle rispettive discipline il vincolo della reciproca consegna dipendente dalle stipulazioni già vigenti o da eventuali ulteriori accordi col Piemonte, colla Toscana, collo Stato pontificio o e coll' Unione doganale germanica.

§ 21.

Assegnamenti di merci più pericolose nella spedizione pel Po.

Alla procedura del ricapito di scorta si assoggetteranno anche le spedizioni di oggetti di privativa dello Stato, di libri, armi, materie me dicinali menzionati alla lett. b del suballegato N. 2 del precedente § 17, di coloniali e di contonerie, che per la via del Po dallo Stato di Modena si esporteranno al mare, al portofranco di Venezia, agli Stati parmensi, sardi o pontificii, facendo prestare cauzione per l'importo del relativo dazio di importazione nell' Austria, e verso l'obbligo all' Ufficio assegnante di esigerlo per conto dell' Austria, senza però infliggere anche una pena, ogni qualvolta nel termine prescritto mancasse la prova della uscita dal tratto del Po entro il territorio doganale della Lega, e non si constatasse neppure che la merce sia rientrata nello Stato estense di partenza.

Lo stesso rispettivo trattamento in favore del Governo di Modena si applicherà alle esportazioni dall' Austria all'estero pel tratto di Po fronteggiante lo Stato estense tanto degli oggetti indicati sotto a eb del N. 2 del § 17, quanto di cotonerie o di liquidi spiritosi distillati.

E parimenti quando una partita delle dette merci rispettivamente più pericolose per l'altro Stato dovrà percorrere un tronco del Po verso tale Stato all'uopo del trasporto da un punto all'altro dello Stato di partenza, ovvero all' uopo dell' invio in commercio intermedio attraverso la linea daziaria esterna ad un luogo del detto altro Stato; non si potrà prescindere dalla procedura del ricapito di scorta duraturo per tutto il viaggio fluviale, e vi si estenderanno le norme suesposte per la cauzione e per l'eventuale riscossione di dazio per conto del Governo interessato.

§ 22.

Inadempimento dell' obbligo della consegna all'altro Stato.

Per merci le quali a tenore del § 17 nel loro passaggio da uno all'altro degli Stati collegati devono sottoporsi alla procedura del

I. Recueil.

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1857 ricapito di scorta, e che non vi si fossero assoggettate o non avessero riportato il regolare esaurimento di esso ricapito, si avrà per non esistente la prova della loro compiuta uscita dallo Stato di provenienza e della loro derivazione dal libero commercio del medesimo Stato e delle inerenti esenzioni e facilitazioni.

Cosi del pari avranno a risguardarsi siccome contravvenzionalmente introdotte quelle merci, le quali accompagnate con ricapito di scorta all'Ufficio di uno dei due Stati collegati avessero oltrepassata la linea doganale intermedia, senza che il ricapito stesso avesse riportato il regolare suo esaurimento nello Stato di destinazione.

In tutti questi casi si ammetteranno peraltro le parti interessate alle prove che le merci inquisite ad onta delle ommesse formalità uscirono od entrarono legalmente, o perirono sul Po fra i due territorii, siccome anche si ammetterà la dichiarazione di tutte quelle circostanze che sono atte a togliere od attenuare l'obbligo di osservanza delle misure prescritte dalla procedura del ricapito di scorta. Ed ogniqualvolta non sieno applicabili altre pene e conseguenze pregiudicevoli, la mancata presentazione all'Ufficio di uscita darà luogo ad un' amenda d'ordine dalle aust. L. 6, alle 150.

§ 23.

Procedura abbreviata pel reciproco assegnamento.

Qualora due Ufficii doganali degli Stati collegati fossero situati precisamente uno di contro all'altro, o si trovassero entrambi nel medesimo locale, si adotterà per rispetto al reciproco assegnamento delle merci una procedura abbreviata, in guisa che gli Ufficii stessi invece dei ricapiti di scorta non abbiano a rispettivamente scambiarsi che le semplici dichiarazioni o i documenti d'ufficio, con cui i carichi sono accompagnati dopo averli muniti dell' attergazione dell' assegnamento e rispettivamente del suo esaurimento.

Egualmente per maggiore sicurezza scambievole, fra due Ufficii doganali posti uno di contro all' altro può eseguirsi l'accompagnamento delle merci da assegnarsi, però senza spesa delle parti. Le Intendenze di Finanza sono autorizzate all' adozione di simile misura.

Allegato H

in relazione all' Articolo XIV del Trattato di Lega doganale austro

1857

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in relazione all' Articolo XIV del Trattato di Lega doganale austro

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dei titoli di compenso reciproco in dipendenza della Lega doganale austro-estense.

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