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ferrate alla larghezza necessaria per imporvi due binari, tostocchè 1856 l'aumento dei trasporti lo richiedesse. Resta però libero ad ambi i Governi contraenti di far costruire immediatamente tutto il corpo stradale meno il secondo binario.

Però il decidere se l'aumento dei trasporti renda necessario il collocamento di un secondo binario, compete a ciascuno dei due Governi pei tratti di strada che si trovano nel rispettivo territorio.

Articolo 8.

La larghezza delle tratte di strada ferrata a due binari da costruirsi nel territorio austriaco viene determinata in metri otto misurata al piano delle ruotaje, e fra i cigli esterni delle banchine laterali, e per le tratte corrispondenti al territorio sardo pure a due binari, sarà adottata la medesima larghezza di otto metri se la massicciata si troverà fiancheggiata da banchine, e quella di 9 metri e 50 centimetri, se la stessa massicciata si troverà libera, cioè non contenuta da banchine laterali.

Articolo 9.

La larghezza dei binari fra le ruotaje già stabilita per tutte le strade in ambedue gli Stati nella misura inglese di quattro piedi otto polici e mezzo, corrispondenti a metri uno e 45 centimetri, vale anche per le due strade ferrate menzionate agli articoli 1 e 2. La distanza poi fra i binari è fissata a due metri, e quella per gli stessi binari nelle stazioni viene stabilita di regola a metri tre, quale minimo indispensabile alla comodità e sicurezza dell'esercizio.

Articolo 10.

I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente di far costruire dalle rispettive Società concessionarie i soprapassaggi nei rispettivi tratti di strada ferrata coll'altezza minima di quattro metri e 50 centimetri da misurarsi dalla superficie superiore delle ruotaje.

Sono però in massima ammessi i passaggi a livello in quei luoghi in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e delle strade ordinarie sia tale che non consenta di poter con moderata spesa procurare la traversata col mezzo di passaggi sopra o

sotto la ferrovia.

Articolo 11.

Riguardo alla forza motrice da adoperarsi per l'esercizio delle strade ferrate menzionate negli Articoli 1 e 2 si stabilisce che per l'esercizio regolare propriamente detto in ambi gli Stati debbasi far uso di locomotive mosse dal vapore, esclusi i cavalli, ma non perciò si esclude che possa aver luogo un posteriore accordo da stabilirsi

I. Recueil.

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1856 in via di convenzione quando si trovasse del caso per l'uso d'un'altra forza motrice fisica o meccanica che non dipenda dal vapore.

Articolo 12.

Relativamente poi ai mezzi di trasporto cioè ai carri ed alle carrozze per le corse si addotterà tale uniformità, che i carri e le carrozze ed i veicoli tutti possano senza ostacolo passare dalle strade ferrate di uno Stato a quelle dell'altro, e siano quindi atti all'uso comune, e ciò verso vicendevole indennizzo.

Articolo 13.

Per conseguire la necessaria uniformità nella costruzione delle rispettive strade ferrate e loro pertinenze le Autorità ed Uffizi tecnici a ciò destinati dovranno reciprocamente comunicarsi i rispettivi piani e progetti e rimanere in reciproca corrispondenza durante l'esecuzione dei lavori.

Articolo 14.

L'i. r. Governo austriaco si obbliga di far terminare intieramente la linea della strada ferrata da Milano al confine sardo presso Buffalora entro il termine di tre anni dal giorno della ratifica della presente convenzione in modo, che essa sia messa in istato da potersi percorrere senza interruzione e quindi essere atta al trasporto di persone e merci.

Il reale Governo sardo si obbliga egualmente dal suo canto a far compiere in eguale ed anche in minor tempo ed in pari modo la linea della strada ferrata tra Novara ed il confine presso Buffalora.

Articolo 15.

La stazione di ricambio per l'esercizio delle strade ferrate summentovate sarà situata sul territorio sardo ed in quel luogo che sarà stabilito d'accordo fra i due Governi, sentite le due Società con cessionarie. La convenzione speciale relativa a quest' accordo sarà stipulata nel termine non maggiore d'un anno a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche della presente convenzione. La posizione poi di questa stazione di ricambio una volta stabilita non potrà in avvenire essere variata senza un nuovo accordo fra i due Governi.

Articolo 16.

Il progetto completo, non escluso il calcolo della spesa dei diversi fabbricati da costruirsi in questa stazione ad uso delle due Società sarda ed austriaca, come anche quelli per gli Uffici da stabilirsi nella stessa stazione pel servizio delle Dogane e la Polizia dei viaggiatori saranno presentati all'approvazione dei due Governi. Questi fabbricati di cui parte sarà ad uso esclusivo dell' Amministra

zione austriaca, parte ad uso esclusivo dell' Amministrazione sarda e 1856 parte ad uso comune, saranno eseguiti esclusivamente dalla Società sarda a spese delle due Società e ciò in quella proporzione che sarà tra loro d'accordo stabilita col mezzo d'una speciale convenzione da sottoporsi ugualmente ai due Governi per la loro approvazione.

Articolo 17.

La Società austriaca estenderà l'esercizio della sua linea sino alla stazione di ricambio che sarà collocata nel territorio sardo comprendendo cosi anche la tratta tra il confine dei due Stati e la stessa stazione di ricambio, mediante convenienti compensi per l'uso di questa tratta alla Società sarda.

Le due Società si metteranno d'accordo tra loro per regolare questi compensi, e tutto quello che riguarda il regolare esercizio da Milano alla stazione di ricambio.

La convenzione relativa a questi accordi sarà preventivamente stipulata ed assoggettata all'esame dei due Governi, i quali prendono impegno di approvarla ove nulla osti primachè le Società siano in tempo di aprire l'esercizio della ferrovia.

Articolo 18.

Venendo la ferrovia sarda tra Novara ed il confine dei due. Stati ad essere ultimata prima di quella austriaca tra lo stesso confine e Milano, la Società sarda potrà provisoriamente estendere l'esercizio sulla tratta tra la stazione di ricambio e la sponda destra del Ticino, se ciò ravviserà di sua convenienza.

Quando poi la ferrovia austriaca sarà intieramente ultimata ed in uno stato da poter essere aperta al pubblico servizio, cesserà immediatamente questo provisorio esercizio sulla detta tratta, per essere il medesimo effettuato dalla Società austriaca a norma di quanto viene colla presente convenzione stabilito.

Articolo 19.

La concessione dell'uso del tronco di ferrovia tra la stazione di ricambio ed il confine non potrà cagionare alcun impedimento alla congiunzione in un punto qualunque del medesimo tronco di altre strade ferrate che col tempo potessero essere costrutte nel territorio sardo.

I lavori relativi a questa congiunzione dovranno però essere concertati fra i due Governi, come anche le disposizioni che possono in conseguenza di queste nuove ferrovie essere introdotte nell'esercizio della linea tra la stazione di ricambio e Milano.

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Il regio Governo sardo conserva il pieno alto dominio si in oggetti giuridici che politici nel circuito della stazione di ricambio come anche sul tronco della ferrovia tra questa stazione ed il confine dei due Stati.

Articolo 21.

Competerà all' Amministrazione austriaca la speciale sorveglianza della ferrovia e della polizia d'esercizio sul tronco fra la stazione di ricambio ed il confine dei due Stati, come pure sulle parti della medesima stazione che saranno ad uso esclusivo della stessa Amministrazione austriaca, ed agli Agenti di essa competeranno pari diritti di quelli che secondo le leggi sarde sono o verranno accordati all' Amministrazione dell' esercizio delle ferrovie sarde.

Il regio Governo sardo prenderà le opportune misure affinchè i suoi Agenti prestino a norma delle relative disposizioni di legge la necessaria assistenza all' Amministrazione austriaca nell'esercizio disciplinare nella stazione e lungo la linea della strada ferrata, in confronto di coloro che ne faranno uso, od in altra guisa vengano a trovarsi in contatto collo stabilimento della ferrovia.

Articolo 22.

Appartiene esclusivamente alle competenti Autorità austriache ed alla Società concessionaria la nomina degli impiegati ed inservienti destinati alla sorveglianza e manutenzione del tronco di strada ferrata in discorso compreso tra la stazione di ricambio ed il Ticino, non meno che di quelli destinati ad esercitare la polizia disciplinare sul medesimo tronco, come pure di quelli che occorressero pel servizio dell' Amministrazione austriaca nella stazione di ricambio, e l'imporre loro gli obblighi del proprio ufficio.

Del resto l'intero personale austriaco durante il suo soggiorno sul regio territorio sardo è soggetto alle leggi ed ordinanze di polizia sarde. L'esercizio del potere di servizio e disciplinare sul personale degli impiegati ed inservienti d'uno degli Stati contraenti stazionati in forza di convenzione nel territorio dell' altro Stato, appartiene esclusivamente alla competente Autorità del primo Stato.

Articolo 23.

Ambidue i Governi prenderanno le opportune misure affinchè gli impiegati ed inservienti dell' uno o dell' altro Stato, riconoscibili come tali dall' uniforme e muniti d'un certificato della rispettiva Autorità, i quali giusta le condizioni stipulate colla presente convenzione varcassero d'ufficio il confine e si movessero sul rispettivo

tronco di strada compreso nella medesima, non vengano sottoposti 1856 riguardo ai passaporti a speciali verificazioni di polizia.

Articolo 24.

I reale Governo sardo concede che vengano importati ed esportati senza pagamento di dazio gli oggetti da procurarsi dall'Amministrazione austriaca per l'arredo dei differenti locali d'ufficio della stazione di ricambio, e del tronco di strada ferrata tra la stessa stazione sino al Ticino, come pure tutti gli oggetti necessari all'esercizio ed al servizio di questo tronco di strada ferrata e specialmente gli effetti e materiali occorrenti alla manutenzione della medesima ferrovia e sue pertinenze, e relativi mezzi di esercizio nonchè gli oggetti occorrenti al traslocamento degli impiegati destinati ad agire sul territorio sardo.

A tale effetto però si stabilisce che debbano venir prodotti alla competente Autorità sarda gli elenchi degli oggetti trasportati ed i certificati dell' Amministrazione della strada ferrata austriaca, e che vengano osservate le condizioni prescritte nello Stato sardo per l'eccezionale introduzione di oggetti senza pagamento di dazio.

Articolo 25.

La regia Guardia di finanza sarda, la regia Gendarmeria, ed altri Agenti di finanza e polizia riconoscibili come tali, avranno diritto di transitare e di passare il tronco di strada ferrata sarda che si trova in Amministrazione austriaca, in qualunque luogo, ed ogni volta che il servizio lo richiegga.

Tale passaggio avrà luogo annunciandosi al posto stazionato lungo la linea per la sorveglianza del tronco, eccettuato il caso che una dilazione potesse pregiudicare il servizio.

Articolo 26.

I due Governi sardo ed austriaco provederanno a che siano condotti a termine i lavori in costruzione delle strade ferrate situate nei rispettivi territorj, compresi quelli per la stazione di ricambio. Le opere tutte si faranno a piena regola d'arte, ed in modo perfettamente servibile, attenendosi ad un metodo di esecuzione uniforme, cosicchè il passaggio dei convogli, dall' uno all' altro Stato si possa effettuare senza alcuno ostacolo ed alterazione di sorta.

Articolo 27.

Il tronco di strada ferrata, tra la stazione di ricambio ed il Ticino, verrà consegnato all' Amministrazione austriaca in istato completo, ed atto all' esercizio entro il termine prescritto dell'Articolo 14.

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