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1856

I documenti ed i tipi atti a fornir notizie sui rapporti particolari di diritto che sussistessero tra il mentovato tronco di strada ferrata e le contigue proprietà fondiarie, e su di altri diritti ed obblighi verso i confinanti ed adjacenti della strada ferrata, nonchè quelli relativi alla demarcazione del terreno espropriato, verranno comunicati per estratto o per copia all' Amministrazione austriaca.

Articolo 28.

Ancora prima dell'attivazione delle corse regolari i due Governi contraenti destineranno una Commissione munita di pieni poteri, all'oggetto di visitare lo stato del tronco della strada ferrata, delle sue pertinenze e rispettive parti della stazione di ricambio, per rilevare in tal guisa se per caso esistessero diffetti o mancanze da togliersi da parte della Società sarda.

Dal momento della consegna di questo tronco di strada ferrata, colle sue pertinenze e relative parti della stazione di ricambio, l'Amministrazione austriaca si assume tutti i doveri di un usufruttuario per quanto riguardo l'ulteriore conveniente manutenzione di questo tronco di ferrovia e delle relative parti della stazione di ricambio, nonchè tutti gli altri rapporti di diritto in quanto le disposizioni della presente convenzione non contengano prescrizioni diverse.

Articolo 29.

La consegna definitiva deve aver luogo almeno quattro settimane primachè la strada ferrata venga aperta al regolare esercizio. Gli obblighi emergenti da tale consegna non si estendono però a quelle eventuali pretese di terzi, il cui titulo fosse basato bensi sull'esecuzione della strada ferrata, ma che avesse avuto origine anteriore all'epoca della consegna, ovvero che si fondasse sul modo dell'impianto, e della costruzione della strada ferrata medesima.

Articolo 30.

L'i. r. Governo austriaco promette che senza il consenso del reale Governo sardo non sarà per rinunciare ad altri o ad altri usi i fabbricati ed altri stabilimenti eretti dalla Società sarda nella stazione di ricambio per uso esclusivo dell' Amministrazione

austriaca.

Articolo 31.

Le Amministrazioni dei due Governi hanno eguale diritto all'uso dei fabbricati, delle parti di fabbricato, delle ruotaje e degli altri apparecchi della stazione di ricambio destinati all'uso comune.

Uno speciale Regolamento interno per la stazione da concertarsi tra le due Amministrazioni, preciserà più da vicino le opportune norme e le eventuali discipline in proposito.

Articolo 32.

L'Amministrazione austriaca assumerà e sosterrà le spese pel corredo dei fabbricati situati sul tronco dal Ticino alla stazione di ricambio, nonchè di quelli che si trovano nel luogo della stessa stazione, e che sono destinati all'uso esclusivo della medesima Amministrazione, e ciò limitatamente agli attrezzi, utensili ed arnesi di ogni genere e non compresi gli oggetti stabili e murati.

All' incontro l'eguale corredo di tutti i fabbricati e spazii di uso comune nella medesima stazione di ricambio incombe alla Società sarda, salvi quei compensi da regolarsi tra le due Società.

Articolo 33.

Venendo, dopo attivato l'esercizio della ferrovia, ad essere riconosciuta la convenienza di altre opere addizionali o di perfezionamento pel tronco tra la stazione di ricambio ed il Ticino, e pei fabbricati della medesima stazione, queste opere verranno eseguite dietro i piani formati d'accordo tra le due Società sarda et austriaca, ed approvati quindi dai due Governi.

Per l'esecuzione di queste opere, come anche pei lavori di manutenzione che incombono all' Amministrazione austriaca, competeranno alla stessa tutti i diritti che secondo le leggi sarde sono accordati alle imprese di strade ferrate.

Articolo 34.

Il godimento dei proventi secondari sul tronco di strada ferrata tra il confine lombardo e la stazione di ricambio spetta all' Amministrazione austriaca, e quello della stazione di ricambio spetta esclusivamente all' Amministrazione sarda.

Articolo 35.

A norma della massima esposta nell' Articolo 28 incombe all' Amministrazione austriaca la manutenzione della parte di stazione destinata all' uso esclusivo della medesima, come pure quella del tronco di strada ferrata dalla stazione di ricambio sino al confine dei due Stati colle relative pertinenze.

Le spese di manutenzione di quelle parti della stazione che sono destinate all'uso comune delle due Amministrazioni, saranno sostenute per metà fra le due Amministrazioni.

Articolo 36.

Il regio Governo sardo e per esso la Società concessionaria cederà all'i. r. Governo austriaco, e per esso alla rispettiva Società concessionaria tutti i titoli e diritti, che per contratto gli competessero verso gli appaltatori di costruzioni per quanto riguarda l'esen

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1856 zione e rispettivamente il rimborso delle spese per tutte quelle opere, che incombono agli appaltatori stessi in forza di contratti, e durante il tempo della garanzia.

In quanto al ristabilimento di tutti gli altri danneggiamenti delle opere di qualsiasi natura, sieno derivati da azioni, od ommissioni, da deliberata intenzione, da caso o da avvenimenti elementari, appartengano essi al numero degli ordinari o straordinari, si tratterà come se il danno fosse stato causato ad un' opera impresa dall' Amministrazione austriaca a proprie spese (Articolo 28) e l'Amministrazione sarda non sarà tenuta di bonificare all'Amministrazione austriaca le spese di ripristinamento nè in tutto nè in parte.

Articolo 37.

Nell corso dell' anno 1858 i due Governi contraenti apriranno delle negoziazioni allo scopo di concertarsi sulle norme più precise circa l'attivazione del reciproco esercizio delle due strade ferrate, il trattamento in punto di polizia dei forestieri e dei passaporti, al loro passaggio dall' una all'altra strada ferrata, indi per ciò che concerne l'unione postale e la congiunzione di una linea telegrafica all'uso dell'esercizio della strada ferrata, e finalmente le operazioni daziarie pel trasporto delle merci che avrà luogo sulle strade ferrate congiunte.

Articolo 38.

Ad oggetto di poter meglio regolare le necessarie misure da prendersi eventualmente per l'esecuzione delle disposizioni già concertate o da concertarsi in seguito a riguardo del reciproco esercizio della ferrovia, i due Governi si daranno partecipazione della impartita rispettiva concessione, nonchè delle condizioni a cui la medesima concessione trovasi assoggettata.

Articolo 39.

Si riserva reciprocamente la ratifica della presente convenzione, e le ratifiche verranno scambiate in Vienna nel termine di quattro settimane decorribili dal giorno d'oggi.

In fede di che i Plenipotenziarii delle alte Parti contraenti hanno sottoscritto questa convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Vienna il
cinquantasei.

(L. S.) Negrelli m. p.
(L. S.) Maly m. p.

diecinove Giugno mille ottocento

(L. S.) Cantono di Ceva m. p.

(L. S.) G. Negretti m. p.

Nos visis et perpensis Conventionis hujus articulis, illos omnes 1856 ratos gratosque habere hisce profitemur ac declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes, Nos ex omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos, nec, ut illis ulla ratione a Nostris contraveniatur, permissuros esse.

In quorum fidem praesentes ratihabitionis tabulas Manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro appresso muniri jussimus.

Dabantur Vienna, die 19 Julii 1856.

Franciscus Josephus m. p.

LS

Comes a Buol-Schauenstein m. p.

20.

20 juin 1856. Décret du ministère de la justice concernant la compétence des tribunaux consulaires pour la décision des reconventions et l'exécution des sentences émanées des consulats étrangers.

(R. G. B. 1856, Nr. 112.)

Verordnung des Justizministeriums vom 20. Juni 1856, wodurch der §. 2 der kaiserlichen Verordnung vom 29. Jänner 1855, Nr. 23 des Reichs-Gesetz-Blattes, und der §. 8 der Verordnung vom 31. März 1855, Nr. 58 des Reichs-Gesetz-Blattes, in Bezug auf die Competenz der k. k. Consulargerichte zur Verhandlung und Entscheidung von Widerklagen wider fremde Staatsangehörige und die Zulässigkeit der Execution der von fremden Consulaten wider österreichische Unterthanen oder Schutzgenossen im Wege

der Widerklage gefällten Urtheile erläutert wird.

Um die entstandene Frage über die Competenz der k. k. österreichischen Consulargerichte im osmanischen Reiche zur Ausübung der Gerichtsbarkeit über fremde Staatsangehörige im Wege der Widerklage und über die Zulässigkeit der Execution civilgerichtlicher Erkenntnisse, welche von den auf osmanischem Gebiete befindlichen Consulaten fremder Staaten auf diesem Wege gegen österreichische Unterthanen oder Schutzgenossen etwa gefällt werden, zu lösen, findet das Justizministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium des Aeussern und mit dem Armee-Ober-Commando die nachstehende Belehrung zu erlassen:

Da den im osmanischen Gebiete befindlichen Consulaten der verschiedenen Staaten durch die mit der Pforte geschlossenen Tractate nur die Gerichtsbarkeit über die Unterthanen und Schutzgenossen ihres Staates eingeräumt ist, da diesem gemäss auch die k. k. österreichischen Consulargerichte nach §. 2 der kaiserlichen Verordnung

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1856 vom 29. Jänner 1855, Nr. 23 des Reichs-Gesetz-Blattes, die Civilgerichtsbarkeit nur über die Unterthanen des österreichischen Kaiserstaates und über die österreichisch en Schutzgenossen auszuüben und nach §. 8 der Verordnung vom 31. März 1855, Nr. 58 des ReichsGesetz-Blattes, in Beziehung auf ihre Zuständigkeit nur in diesen ihnen zugewiesenen Rechtsangelegenheiten und unter den dort angeführten Beschränkungen die Vorschriften der Civil-Jurisdictionsnormen zur Richtschnur zu nehmen haben, so können fremde Staatsangehörige, welche nicht österreichische Schutzgenossen sind, auch im Wege der Widerklage vor den k. k. österreichischen Consulargerichten nicht belangt werden. Die österreichischen Consulargerichte sind daher über derlei gegen fremde Staatsangehörige gerichtete Widerklagen, wenn sie selbständig angebracht werden, zu erkennen nicht berechtigt, wenn aber mit der Einrede in einem bei ihnen anhängigen Rechtsstreite eine Gegenforderung zum Zwecke der Compensirung mit der eingeklagten Forderung geltend gemacht wird, hierüber, nur insoweit der Gegenstand der Klage reicht und hiedurch der Compensation stattgegeben werden kann, zu erkennen berufen.

Hiernach können auch die Urtheile, welche von den im osmanischen Staatsgebiete befindlichen Consulaten fremder Staaten wider österreichische Unterthanen oder Schutzgenossen in Civilrechtssachen über die von den belangten fremden Staatsangehörigen angebrachte Widerklage etwa gefällt werden, nicht als executionsfähig angesehen werden, daher die angesuchte Execution solcher Urtheile, der österreichische Unterthan oder Schutzgenosse möge als Geklagter oder obwohl ursprünglicher Kläger in Folge einer mit der Einrede vermengten Gegenforderung des Geklagten zu einer Leistung verurtheilt. worden sein, jederzeit zu verweigern ist.

Freiherr von Krauss m. p.

21.

23 juin 1856.

Traité entre l'Autriche et le Duché de Modène pour l'extradition des criminels et des déserteurs. Ratifications échangées à Modène le 31 juillet 1856.

(R. G. B. 1856, Nr. 153.)

Staatsvertrag zwischen Oesterreich und Modena vom 23. Juni 1856, wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher, Deserteure, Conscriptions- und Recrutirungs-Flüchtlinge. In den beiderseitigen Ratificationen ausgewechselt zu Modena am 31. Juli 1856.

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente elementia. Austriae Imperator; Hungariae, Bohemiae etc. etc. Rex.

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