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gratuito, e si esigeranno le rispettive tasse a norma dell' apposita 1856 tariffa annessa al prontuario A.

Le due Amministrazioni potranno introdurre delle variazioni nelle tariffe pei viaggiatori, ma saranno esecutive soltanto un mese dopo la reciproca comunicazione.

Articolo 4.

Le stazioni delle regie strade ferrate incaricate dell' inscrizione di viaggiatori fino a Milano rilasceranno ai medesimi oltre al biglietto per la percorrenza sulla strada ferrata, un altro per la percorrenza da Novara a Milano, secondo l'unita modula B, il quale servirà pure per ricevuta del bagaglio da ritirarsi in Milano.

All' atto dell' inscrizione in Milano verrà rilasciato ai viaggiatori oltre il solito biglietto servibile sino a Novara, un altro per la percorrenza sulla strada ferrata fino a destinazione, di colore rosa o verde, secondo che il viaggiatore vorrà servirsi della 1a o 2a classe (mod. C); lo stesso biglietto servirà di scontrino pel bagaglio. Si escludono i biglietti di 3a classe.

Articolo 5.

Ogni capo di bagaglio dovrà essere bene condizionato ed assicurato, e contrassegnato col nome, cognome e destinazione del viaggiatore. Le esclusioni in vigore per altri effetti e merci, come al seguente articolo 10, sono pure applicabili ai bagagli; ed i viaggiatori in contravenzione saranno tenuti responsabili di ogni danno e conse

guenza.

Pel bagaglio regolarmente consegnato si garantisce come per qualunque altro articolo di diligenza. S' intende però escluso da tale garanzia ogni capo non inscritto sulla ricevuta del bagaglio, e che il viaggiatore prende seco in carrozza e nei vagoni.

Il bagaglio non dev' essere posto in casse o bauli voluminosi di legno, ma soltanto in valigie, portamantelli e borse. Il peso di ogni capo non dovr à oltrepassare funti di Vienna 80, pari a chilogrammi 44 e grammi 800.

Articolo 6.

Siccome dietro le norme austriache non si accettano ragazzi verso pagamento della metà della tassa di viaggio, se non che nel caso che essi appartengano ad una società che abbia presi tutti i posti di una carrozza o almeno di una divisione della stessa, cosi si conviene, che le stazioni della regia strada ferrata non possano assumere ragazzi pel trasporto colla Malle-Poste austriaca, se non che verso soddisfacimento dell' intera tassa. Si escludono affatto i ragazzi che per la loro tenera età possono recar molestia ai viaggiatori.

1856

Riguardo ai ragazzi inscritti in Milano pel trasporto sulla strada ferrata, si conviene che andranno esenti dalla tassa pel percorso sulla ferrovia medesima, nel solo caso di età inferiore ai sette anni, ed a condizione che siano accompagnati; in caso diverso i ragazzi non godranno di alcun vantaggio di tassa.

Articoli di Diligenze.

Articolo 7.

Tutti gli Uffici postali negli Stati austriaci accetteranno effetti, merci e denari destinati per qualunque stazione delle regie strade ferrate sarde, e così avrà luogo viceversa. L'Amministrazione austriaca accetterà pure articoli destinati oltre i proprii Stati, e cosi viceversa. L'Amministrazione s'incaricherà anche del trasporto di articoli diretti a località fuori delle strade ferrate dello Stato.

Riguardo agli articoli impostati presso una stazione della strada ferrata a destinazione d'un Ufficio austriaco, e viceversa, si conviene che le rispettive tasse a favore di ambedue le Amministrazioni ponno essere o prelevate per intiero all' atto dell' impostazione, od assegnate per l'esazione all' Ufficio di distribuzione.

Una mezza affrancatura da un Ufficio austriaco ad un Ufficio sardo e viceversa, non avrà luogo.

Gli articoli degli Stati austriaci e da oltre destinati per località sarde fuori delle strade ferrate od oltre lo Stato potranno essere spediti a porto, od affrancati sino ad uno dei punti estremi delle regie strade ferrate, ed in proposito servirà di norma agli Ufficii austriaci l'unito quadro D.

Gli articoli dello Stato sardo, o da oltre in transito per l'Austria a destinazione della Russia e Polonia, ponno essere affrancati fino al confine a Cracovia, oppure spediti in tassa fino a quel punto; senz' obbligo di affrancatura potranno pure transitare per l' Austria gli articoli diretti pei Ducati di Modena e Parma, e per altri Stati d'Italia. In caso di affrancatura dovranno essere tassati rispettivamente sino a Piacenza, o sino a Mantova. Per altri Stati oltre l'Austria si conviene pure la spedizione senza obbligo di affrancatura, e le tasse in caso di affrancazione saranno da calcolarsi fino a Milano.

Articolo 8.

Si conviene l'affrancatura obbligatoria nei seguenti casi :

a) Per gli articoli diretti ad Autorità, Ufficii e persone godenti la franchigia postale;

b) per articoli senza valore, oppure il cui dichiarato valore non equivale al quintuplo del corrispondente porto;

c) per oggetti liquidi, fragili o facili a guastarsi;

d) per le spedizioni di carte di valore;

e) tutte le spedizioni di denaro, e altri articoli di diligenza fra le Autorità, e gli Ufficii postali austriaci da una parte, e le Autorità e gli Ufficii delle regie poste e regie strade ferrate sarde dall' altra, chiuse col suggello d' ufficio e controsegnate come spedizioni officiose, sono esenti di porto. Tutte le spedizioni fra le altre Autorità ed Ufficii dei due Stati sono soggette a tassa, la quale potrà essere pagata a partenza, o a destinazione.

Le spedizioni delle Autorità diplomatiche e consolari austriache residenti negli Stati sardi, e quelle delle Autorità diplomatiche e consolari sarde residenti negli Stati austriaci dirette alle Autorità dei rispettivi loro Governi debbono essere intieramente affrancate all' atto dell' impostazione.

Quest' obbligo assoluto di affrancamento non è applicabile alle spedizioni per parte delle Autorità governative di uno Stato alle proprie Autorità diplomatiche e consolari residenti nell' altro, potendo l'importo di tali spedizioni essere pagato a destinazione.

Articolo 9.

Le tasse saranno da calcolarsi a norma delle rispettive tariffe austro-sarde.

Da Novara a qualunque punto della Monarchia austriaca, e viceversa, varrà la tariffa austriaca qui unita col relativo elenco delle distanze (E, F) e fra Novara e le stazioni delle strade ferrate e viceversa varranno le tariffe sarde qui pure unite (G, H).

Sarà libero alle due Amministrazioni di introdurre nelle rispettive tariffe le modificazioni che credessero del caso; non saranno però ritenute esecutive se non un mese dopo la reciproca comunicazione.

Riguardo alle norme da osservarsi nell' applicazione della tariffa del porto diligenze austriaco (E) ed a modificazione delle norme medesime si stabilisce:

a) Alle spedizioni di denari ed a qualunque altro articolo di diligenze può essere unita con esenzione di porto una lettera semplice non eccedente il peso di un lotto, se proveniente dagli Stati austriaci, e non quello di 15 grammi, se proveniente dagli Stati sardi.

È vietato di unire a qualsiasi spedizione una lettera eccedente l'anzidetto peso.

La tassa del porto lettere da calcolarsi per le spedizioni di scritti giusta i §§ 5 e 6 delle norme, sarà da calcolarsi in ragione del peso e della distanza nel seguente modo:

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Sotto la denominazione di scritti s'intende la categoria di manoscritti che non faccia parte della privativa postale, e perciò anche alle suddette spedizioni di scritti non può essere unita che una sola lettera semplice.

b) Riguardo ai reclami ogni Amministrazione procederà a norma dei proprii regolamenti, e le rispettive competenze dovranno essere esatte in ogni caso dal mittente, e rimarranno a totale vantaggio dell' Ufficio che spedisce.

c) Gli articoli che si scambiano le due Amministrazioni, ad eccezione di quelli diretti oltre gli Stati austriaci o sardi, possono essere accompagnati da ricevute di ritorno; il diritto per tali ricevute è sempre da esigersi all' atto della impostazione, e rimane a totale vantaggio dell' Amministrazione speditrice, la quale lo stabilirà a norma del proprio regolamento. Tali ricevute saranno inscritte nelle polizze di consegna come appositi articoli, e sempre immediatamente dopo l'articolo, a cui appartengono.

Le due Amministrazioni avranno cura che tali ricevute, regolarmente firmate, siano sollecitamente retrocesse ai rispettivi luoghi di origine per mezzo della posta lettere. d) Gli Ufficii d'impostazione austriaci e sardi segneranno sugli articoli, ed anche sulle lettere di porto il peso, ed il franco esatto, o il porto da pagarsi, quest' ultimo soltantoper pooprio conto. Gli articoli affrancati saranno da distinguersi colla parola franco e gli altri con porto.

ej Il ricapito degli articoli ai destinatarii verrà effettuato in base 1856 ai regolamenti dei rispettivi Stati.

f) Riguardo alle spedizioni di ritorno, ognuna delle due Amministrazioni si atterrà al proprio regolamento.

Gli articoli rifiutati dai destinatarii, e quelli giunti al destino dopo la morte del destinatario saranno immediatamente respinti al luogo d' origine; quelli poi che non si saranno potuti ricapitare entro due mesi dal giorno del loro arrivo, saranno rispediti trascorso il detto termine di due mesi.

Articolo 10.

Sono esclusi dal reciproco trasporto gli animali vivi, e gli oggetti infiammabili per attrito, pressione od altrimenti senza darvi causa volontariamente, come pure tutti quelli che per la loro qualità possono facilmente danneggiare gli altri effetti, come specialmente gli acidi minerali, i preparati di cloro, la polvere da schioppo, e

simili.

Articolo 11.

L'Amministrazione austriaca assume l'obbligo di ricevere e trasportare articoli del peso di 40 funti di Vienna, pari a chilogrammi 22 e grammi 400. Gli articoli di un peso maggiore, non mai però eccedente quello di 80 funti di Vienna, pari a chilogrammi 44 e grammi 800, ovvero di un peso minore, ma di molto volume, non saranno accettati se non a condizione che il carico degli altri articoli ne permetta il trasporto. Non potendosi inoltrare tali articoli colla prima corsa della Malle-Poste, verranno dispeti successivamente. Tutte le merci dovranno essere accompagnate da una dichiarazione aperta in doppio originale in italiano, od in francese, la quale dovrà essere firmata dal mittente, ed oltre la natura della merce, dovrà pure dichiararne il valore, non che indicare la marca, di cui fosse munito l'articolo.

Tutti gli articoli secondo il loro contenuto dovranno essere ben condizionati, suggellati e muniti di un chiaro indirizzo indicante anche il contenuto ed il valore.

Oltre alle tasse austro-sarde gli articoli potranno essere caricati di assegni per titolo di esborsi fatti ad Imprese private od Amministrazioni estere, spese doganali ed altre. Le due Amministrazioni convengono però di non caricare gli articoli di assegni, che potessero procedere da esborsi a favore dei mittenti a qualsiasi titolo. Modalità dello scambio delle polizze e degli articoli. Articolo 12.

All' atto dello scambio in Novara, le due Amministrazioni si consegneranno rispettivamente una nota dei viaggiatori per Milano,

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