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1856 e da Milano per le stazioni della strada ferrata, ed una polizza di consegna per gli articoli di diligenze diretti agli Ufficii austriaci di Magenta e Milano, coi quali l'Amministrazione delle strade ferrate terrà cambio diretto di polizze, e cosi viceversa.

Articolo 13.

E facoltativo agli Ufficii austriaci e alle stazioni delle regie strade ferrate sarde di esigere e conteggiare le tasse di viaggio e quelle per gli articoli in valuta del proprio Stato per l'intera percorrenza austro-sarda e viceversa.

Le note quindi dei viaggiatori, e le polizze di consegna emesse dagli Ufficii austriaci porteranno l'indicazione del valore degli assegni e dei porti in lire austriache e quella del peso in funti e lotti; le altre emesse dalle stazioni sarde in lire italiane ed in chilogrammi, come emerge dalle annesse module I, K, L, M.

L'Amministrazione sarda farà consegnare una sola nota, ed una sola polizza per tutti i passeggieri ed articoli provenienti dalle stazioni delle strade ferrate e diretti ad uno dei due Ufficii austriaci di Magenta e di Milano, i quali viceversa osserveranno l' istessa pratica.

Le medesime note e polizze però da ambedue le parti saranno sempre emesse in duplo.

Articolo 14.

La consegna dei bagagli e degli articoli unitamente alle suddette note e polizze in duplo si farà dalla stazione della strada ferrata in Novara all' Ufficio per conto austriaco, ove questo non fosse assunto dalla stessa Amministrazione sarda, e se ciò fosse direttamente al conduttore austriaco, e cosi avrà luogo viceversa.

vuta.

Ambedue le parti dovranno rilasciarsi vicendevolmente rice

Una delle note e delle polizze emesse in duplo sarà giornalmente da rispedirsi dagli Ufficii riceventi con appostavi accusa di ricevimento agli Ufficii mittenti.

Articolo 15.

La reciproca consegna degli articoli e dei bagagli, come all'Articolo precedente, dovrà essere eseguita articolo per articolo in appoggio delle relative note e polizze. Qualora si scorgesse mancanza, danneggiamento o lesione di un articolo, saranno da farsi le opportune osservazioni sulle polizze da certificarsi colle firme da ambedue le parti in Novara.

Conteggio e careggio dei conti.

Articolo 16.

Siccome all' Articolo 13 si convenne che il conteggio delle tasse possa aver luogo nella valuta dei rispettivi Stati, così si uniscono all' uopo sotto N, O, P, Qi ragguagli fra il peso di Vienna e quello metrico, e fra le lire austriache e italiane, e viceversa.

Tali ragguagli dovranno servire di base nella riduzione del peso, del valore, degli assegni e dei porti esposti secondo i proprii usi e tariffe nelle polizze di consegna, che le due Amministrazioni emettono, come agli Articoli 13 e 17, e cosi pure serviranno di base alle rispettive liquidazioni dei conti.

In base a tali ragguagli vennero ridotte la tariffa austriaca pei bagagli e per gli articoli in lire italiane, e le tariffe sarde pei passeggieri, pei bagagli e per gli articoli in lire austriache, tenendo d' accordo fra le due Amministrazioni la massima di non calcolare le frazioni minori di centesimi due e mezzo, e di considerare invece come cinque quelle uguali o superiori a centesimi due e mezzo.

La tariffa austriaca cosi ridotta apparisce dall' unito allegato R, e quelle sarde appariscono dagli allegati A, G, H, citati agli Articoli 3 e 9.

Le medesime dovranno servire rispettivamente agli Ufficii austriaci e sardi nel calcolo delle tasse pei viaggiatori, dei bagagli, non che del porto per gli articoli affrancati.

Articolo 17.

Le tasse e i porti esatti da un' Amministrazione per conto dell'altra dai viaggiatori, e pel loro bagaglio saranno esposte nelle rispettive note dall' Ufficio che le emette. Nelle polizze di consegna degli articoli saranno sempre esposti dagli Ufficii mittenti gl' importi degli assegni, e del porto da esigersi per conto del proprio Stato, non che le competenze d' affrancatura esatte per conto dell' altro.

Il porto da esigersi per conto dello Stato opposto dovrà essere aggiunto dagli Ufficii riceventi.

Ogni Ufficio è risponsabile del calcolo delle tasse esposte nelle rispettive colonne, ed ogni Amministrazione si rende garante in tale rapporto per l'operato dei proprii dipendenti.

Gli Ufficii di Magenta e di Milano riporteranno giornalmente gli estremi delle colonne di ogni polizza e rispettivamente di ogni nota ricevuta dal Sardo, non meno che di quelle da loro spedite, e ricevute di ritorno in un apposito giornale di conteggio, di cui si unisce la modula S.

Tale giornale alla fine di ogni mese dovrà essere consegnato dai suddetti Ufficii alla propria superiorità in uno alle originali note e polizze.

1856

1856

Il medesimo giornale di conteggio contenendo tutti gli elementi necessarii a determinare il debito e credito rispettivo di ognuna delle due Amministrazioni servirà alla Contabilità centrale delle comunicazioni in Vienna per la compilazione di un bilancio trimestrale, secondo l'anno camerale dal 1 novembre a tutto ottobre.

Il detto bilancio verrà poi trasmesso pel canale dell'i. r. Direzione superiore delle poste in Verona all' Amministrazione centrale delle regie strade ferrate sarde in Torino, ed in base a detto bilancio verrà disposto il pareggio del vicendevole credito mediante trasmissione delle somme di debito.

Se l'Amministrazione centrale delle strade ferrate sarde nella revisione dello stesso bilancio rilevasse delle differenze coi proprii conti, compilati in base alle note e polizze spedite e ricevute, le farà conoscere all'anzidetta Direzione superiore delle poste, trasmettendole in uno quei documenti che varranno a dimostrarne la sussistenza; le differenze, che in seguito a tali dilucidazioni risulteranno sussistenti, verranno messe pel susseguente pareggio nel bilancio del primo trimestre successivo.

Articolo 18.

I crediti austriaci costituiti in lire austriache dovranno essere soddisfatti in valuta austriaca alla Cassa postale in Verona.

I crediti sardi costituiti in lire italiane dovranno essere saldati in valuta italiana, mediante trasmissione dei rispettivi importi alla ripetuta Amministrazione centrale.

Risponsabilità, garanzia e risarcimento.

Articolo 19.

Riguardo a tutti gli articoli, che le due Amministrazioni si scambiano per l'ulteriore trasporto sul proprio territorio, esse garantiscono i medesimi pel valore col quale sono stati rimessi, obbligandosi al rimborso in tutto od in parte del valore stesso secondo i casi di smarrimento, deficienza, o lesione verificatisi nel periodo della propria risponsabilità.

La risponsabilità considerasi incominciata per parte delle due Amministrazioni dal momento del reciproco ricevimento degli articoli senza alcuna eccezioue convenuto agli Articoli 14 e 15 della presente, cessa colla regolare consegna senza eccezione ai rispettivi veri destinatari degli articoli, oppure colla consegna ad altra Amministrazione, Impresa od Istituto per l'ulteriore trasporto, e si accenna specialmente che la risponsabilità dell' Amministrazione sarda si estende al solo trasporto sino alle località estreme delle regie strade ferrate, le quali si estendono

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Per articoli consegnati ad altre Amministrazioni, Istituti ed Imprese le due Amministrazioni interporranno i loro buoni ufficii in casi di smarrimento o danneggiamento per procurarsi reciprocamente il risarcimento giusta i regolamenti delle medesime Amministrazoni, ecc.

La garanzia propria di ambidue le Amministrazioni avrà luogo tanto se lo smarrimento, la deficienza o la lesione proceda da colpa o sbaglio degli Ufficii, e del dipendente personale, quanto da forza maggiore e da qualunque fortuito accidente.

Siccome col premesso venne stabilito il principio, che tosto che un' Amministrazione abbia consegnato all' altra un articolo senza eccezione, abbia da intendersi cessata pel fatto proprio dell' una, la garanzia relativa, ed incominciata quella dell' altra, così dovrà essere particolare cura di coloro, che accuseranno all' atto della consegna in Novara, la ricevuta in nome dell' Amministrazione, da cui dipendono, di scrupolosamente osservare la condizione degli articoli, e nei casi contemplati dall' Articolo 15 della presente sarà, oltre le osservazioni da praticarsi sulle polizze, da redigersi un apposito verbale in concorso delle due parti consegnanti e riceventi, e di due validi testimonii.

In tali casi sarà tosto proceduto alle riparazioni degli articoli, che potranno servire ad assicurarle contro altri danni, e l' originale del verbale sarà da consegnarsi alla parte che curerà l'ulteriore trasporto dell' articolo stesso, ed una copia sarà da spedirsi all' altra Amministrazione per le opportune investigazioni e patriche.

In tali casi sarà tenuta al risarcimento quell' Amministrazione, che ha consegnato all' altra l' articolo danneggiato.

Sarà però sempre in facoltà dei rappresentanti delle due Amministrazioni di ricusare per l'ulteriore trasporto quegli articoli, che risultassero troppo mal condizionati o danneggiati, nei quali casi ogni Amministrazione risponderà in faccia al mittente in base ai proprii regolamenti interni come si stabilisce in generale, e di massima per tutti gli articoli prima che siano consegnati dall' una all' altra Amministrazione.

Articolo 20.

Nei casi che, all'atto della consegna di un articolo al destinatario, o ad altro sostituto, si rilevasse deficienza o lesione del con

1856 tenuto, dovrà qualora venisse accettato con riserva d'indennizzo essere espressa al momento dell' accettazione la riserva stessa, e sarà a disporsi l'occorrente per la esatta verificazione del danno, ed indi il bonifico, che in tali casi sarà da prestarsi, in confronto del destinatario, o chi per esso dall' Amministrazione che ha ricevuto l'articolo dall' altra, e ciò senza diritto di regresso, se la stessa Amministrazione avrà ricevuto l' articolo senza eccezione.

Nel caso opposto, se cioè un articolo fu ricevuto da un' Amministrazione ma senza eccezione, e sotto l'osservanza delle pratiche indicate nel precedente Articolo 19, effettuandone la medesima Amministrazione la consegna al destinatario nel modo suespresso, essa farà pure il bonifico in base al verificato danno a mano del destinatario stesso, ma col diritto del regresso verso l'altra Amministrazione, la quale ha consegnato l'articolo già danneggiato.

In caso che un articolo per motivo di danneggiamento venisserifiutato, e quindi respinto al luogo d'origine, sarà pure a disporsi l'esatta verificazione del danno, e ne sarà dato avviso all' Ammini'strazione, cui va ritornato l'articolo, la quale in base del verificato danno presterà il risarcimento in confronto del mittente prendendo poi il regresso verso l'altra Amministrazione, che avrà accettato l'articolo senza eccezione.

Articolo 21.

In caso di smarrimento il risarcimento avrà luogo in confronto del mittente, da parte dell' Amministrazione, che trasmise l'articolo all' altra, la quale poi sarà obbligata di farne il bonifico alla prima.

Articolo 22.

Il diritto delle parti a qualunque risarcimento avrà luogo soltanto entro sei mesi contando dal giorno d'impostazione.

Per una spedizione ritirata dal destinatario senza eccezione nom sarà ammessa qualsiasi pretesa d'indennizzo.

In caso di smarrimento di carte di valore, come obbligazioni di Stato, e di privati, assegni di denari, cambiali, quando possono a cura del proprietario venire ammortizzate, non si restituiscono, che le competenze di porto e si reintegrano le spese cagionate dallo smarrimento al riclamante.

Per massima si rimborseranno le competenze di porto in ogni caso di smarrimento di un articolo.

Si considerano eccettuati da qualunque garanzia in caso di lesione gli oggetti liquidi, fragili e soggetti a guasto, o putrefazione, e quelli, che per l'imballaggio insufficiente non erano abbastanza garantiti contro l' umidità, l' attritto e la pressione, e quelli che evidentemente furono imballati in istato già guasto.

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