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Essa è applicabile sull'importo dei biglietti e delle cartelle vendute, depurato soltanto della tassa di bollo."

Le pubbliche vendite dei biglietti di cui al n. 1 del precedente articolo sono dichiarate esenti dalla tassa di bollo e del 20 per cento purchè si effettuino esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi, il prezzo unitario dei biglietti non superi i 50 centesimi ed il complessivo ammontare di questi non ecceda le lire 1000.

ART. 62. (Art. 1o legge 2 luglio 1908, n. 464).

L'importo dei biglietti

e delle cartelle che possono emettersi per lotterie e tombole nazionali, autorizzate con leggi speciali, non deve eccedere in ogni esercizio finanziario i quattro milioni di lire fino a quando non siano esaurite le concessioni fatte prima dell'attuazione della legge 2 luglio 1908, n. 464, e tre milioni di lire in prosieguo.

II ministro delle finanze ha facoltà di raggruppare opportunamente due o più concessioni omogenee, obbligando i concessionari a compiere consorzialmente le rispettive operazioni.

Quando, per effetto del raggruppamento, la somma risultante eccedesse il limite di cui sopra, potrà, data l'eccezionalità del caso, essere acconsentito l'aumento, non oltre però il decimo di quel massimo fissato in quattro e tre milioni.

L'approvazione dei piani di tali operazioni, singole o consorziate, è deferita al ministero delle finanze e non può essere data che nell'anno in cui deve effettuarsi la emissione o nell'anno precedente.

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ART. 63. (Art. 2 legge 2 luglio 1908, n. 464). Decadrà senz'altro da ogni diritto inerente alla concessione l'ente che lasciasse infruttuosamente trascorrere il termine fissatogli per l'eseguimento delle operazioni isolatamente o in consorzio, di cui nel precedente articolo.

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ART. 64. (Art. 63 testo unico 1908). - Sono proibiti come violazione alla privativa dello Stato i lotti clandestini esercitati in qualunque modo e sotto qualsiasi denominazione di giuoco del numeretto, o della gallina, o giuoco piccolo e simili.

La proibizione colpisce l'esercizio di qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giocatori di premi in danaro e mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri ordinati in modo eguale o simile al lotto pubblico.

Gli intraprenditori o raccoglitori dei lotti clandestini contemplati nel presente articolo e coloro che in qualsiasi modo concorrono alle operazioni degli intraprenditori o dei raccoglitori, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 1000 a lire 5000, e con l'arresto da uno a sei mesi.

I giocatori, qualora non abbiano partecipato all'operazione in uno dei modi sopra previsti, sono puniti con ammenda da lire 100 a lire 200, oltre quanto è disposto dal successivo art. 80.

ART. 65. (Art. 64 testo unico 1908). - Nessuno, sotto qualsiasi titolo, può ricevere giuoco sul lotto pubblico od esercitare l'ufficio di ricevitore o di collettore del lotto, senza essere autorizzato dall'amministrazione.

La trasgressione a tale divieto è punita con multa da lire 100 a lire 300. ART. 66, (Art. 65 testo unico 1908). È proibito a chiunque di vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori dei luoghi destinati all'esercizio del lotto stesso.

La trasgressione a tale divieto è punita con ammenda da lire 20 a lire 50. ART. 67. (Art. 66 testo unico 1908). - L'inosservanza di taluna delle condizioni imposte nel decreto di autorizzazione della lotteria o tombola

e la vendita delle cartelle in comuni non compresi nell'autorizzazione di cui all'art. 60, son reati soggetti alle pene stabilite per le lotterie proibite. ART. 68. (Art. 67 testo unico 1908). Sono lotterie proibite od assimilate alle medesime:

u) Qualsiasi operazione, sotto qualunque nome conosciuta, nella quale si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili o immobili, da un'estrazione a sorte, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente, come se si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda dalla sorte.

L'assimilazione si estende a qualunque premio in danaro o in oggetti mobili od immobili sia offerto dai giornali o periodici di qualsiasi genere ai loro abbonati o lettori mediante estrazioni o designazioni che dipendono dalla sorte, tanto se queste vengono fatte appositamente, quanto se si facciano con riferimento ad altre estrazioni o designazioni.

b) Qualunque speculazione od operazione che abbia per base la cessione di obbligazioni di prestiti a premi autorizzati nel regno ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

La proibizione colpisce tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per esse stabiliti. Colpisce eziandio le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsivoglia natura e provenienza. c) Le riffe offerte al pubblico apertamente o clandestinamente, sia che si facciano mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

ART. 69. (Art. 68 testo unico 1908). Gli autori, intraprenditori ed agenti principali delle operazioni contemplate sotto le lettere a) e b) dello art. 68, sono puniti con multa dalla metà al totale importo delle somme offerte in premio, o del valore di estimo dei mobili ed immobili costituenti l'oggetto della lotteria.

In nessun caso la multa può essere inferiore a lire 1000 nè maggiore di lire 5000. Se però il valore dei premi eccede le lire 10.000, i trasgressori sono puniti, oltre col massimo della multa, con la pena della detenzione da uno a sei mesi.

Sono puniti con multa da lire 300 a lire 1000 gli agenti secondari, quali sono i distributori o venditori dei titoli o biglietti emessi nelle operazioni di cui alle lettere u) e b) dell'art. 68, e coloro che per le medesime ricevono poste o sottoscrizioni, o in qualsiasi modo le annunciano al pubblico anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli e i biglietti.

ART. 70. (Art. 69 testo unico 1908). - Per le riffe contemplate dall'art. 68, lett. c), quando l'oggetto assegnato in premio non superi il valore di lire 300, gli intraprenditori od agenti della riffa sono puniti con multa da lire 51 a lire 300.

Quando il valore del premio superi le lire 300 sono applicabili ai trasgressori le pene stabilite nell'art. 69.

ART. 71. (Art. 70 testo unico 1908). È proibito di vendere, distribuire od acquistare nel regno biglietti di lotterie aperte all'estero, o titoli di imprestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborso di capitali o pagamento d'interessi.

È proibito egualmente di raccogliere sottoscrizioni per quelle lotterie e per quegli imprestiti, o di parteciparvi in qualsiasi maniera.

I venditori, distributori o raccoglitori di biglietti e sottoscrizioni di cui nel presente articolo sono puniti con le stesse pene comminate nel primo e nel secondo comma dell'art. 69.

ART. 72. (Art. 71 testo unico 1908). – I gerenti e gli stampatori dei giornali, gli stampatori di fogli volanti e coloro che pubblicano e fanno pubblicare programmi ed avvisi di lotterie o di prestiti a premi contemplati nell'art. 71, o fanno conoscere il luogo ove ne sono aperte le sottoscrizioni, sono puniti con multa da lire 300 a lire 1000.

ART. 73. (Art. 72 testo unico 1908). I giuocatori o compratori o sottoscrittori di biglietti, cartelle o numeri nelle diverse operazioni contemplate negli articoli 68 e 71, sono puniti con ammenda da lire cinquanta a lire cento, oltre quanto è disposto dal successivo art. 80.

ART. 74. (Art. 73 testo unico 1908). Gli esercenti di caffè, alberghi, osterie ed altri stabilimenti e negozi compresi nell'art. 50 della legge sulla sicurezza pubblica (testo unico 30 giugno 1889, n. 6144), nei cui locali siano commessi i reati designati negli articoli precedenti, oltre che nella pena corrispondente, incorrono nella sospensione dell'esercizio da quindici giorni a tre mesi.

ART. 75. (Art. 74 testo unico 1908). - I ricevitori del lotto ed i loro commessi che trasgrediscono alle disposizioni di cui al presente capo, sono ⚫ puniti col massimo della pena.

I ricevitori sono inoltre destituiti. ART. 76. (Art. 75 testo unico 1908). Ai recidivi si applicano le disposizioni del codice penale, libro I, titolo VIII. ART. 77. (Art. 76 testo unico 1908). In luogo delle pene stabilite dalle presenti disposizioni, si applicano le pene comminate dalle leggi penali generali quando i fatti costituiscono reati punibili con pene maggiori.

Nel caso di concorso di più reati, si applicano le disposizioni delle leggi penali generali.

ART. 78. (Art. 77 testo unico 1908 e r. d. 25 marzo 1923, n. 796). Per le trasgressioni contemplate dai precedenti articoli punibili con sola pena pecuniaria sono applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, che regola la competenza degli intendenti di finanza nelle contravvenzioni alle leggi tributarie.

ART. 79. (Art. 78 testo unico 1908). Le pene pecuniarie, nel caso di non effettuato pagamento, sono commutate in pene restrittive della libertà personale col ragguaglio stabilito dal codice penale, con che però le pene stesse non eccedano il termine di un anno.

È sempre in facoltà del condannato di far cessare la pena, sostituita col pagamento della pena pecuniaria, corrispondente alla detenzione c all'arresto che gli rimarrebbe da scontare.

ART. 80. (Art. 79 testo unico 1908). Sono sequestrati e confiscati a danno degli intraprenditori, dei raccoglitori, dei loro correi o complici e dei giuocatori, i registri, gli arnesi del giuoco, i biglietti, le polizze, le cartelle, i titoli dei prestiti, il danaro, tanto se costituente il banco o la posta, quanto se vinto od altrimenti lucrato da essi, le cose mobili od immobili date in premio, e quant'altro costituisca materia del reato o abbia servito o sia destinato a commetterlo.

ART. 81. (Art. 80 testo unico 1908). - Il prodotto delle ammende e de le multe per i reati previsti dalle presenti disposizioni, prelevato il dieci per cento per le spese, va attribuito per una metà a chi ha denunciato il reato, sia egli un privato o funzionario od agente pubblico, e per l'altra metà si ripartisce fra gli agenti che sorpresero i trasgressori o raccolsero le prove del reato, dando doppia parte a chi li diresse.

A questi agenti spetta l'intero prodotto delle ammende o multe, allorchè non vi sia un denunciante.

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ART. 82. (Art. 81 testo unico 1908). Resta fermo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498, con cui fu disposto quanto segue: Nulla è innovato alla misura dell'aggio per gli impiegati o i pensionati dello Stato, i quali avendo rinunciato allo stipendio od alla pensione loro spettante tengono ora un banco di lotto».

ART. 83. (Art. 82 testo unico 1908). Ai ricevitori del lotto, nominati in base a concorsi banditi anteriormente al 1° gennaio 1907, data dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 54 sino a che non vengano promossi ad altri banchi. Essi non possono però concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.

ART. 84. (Art. 83 testo unico 1908 e art. 2 luogotenenziale d.-1. 19 giugno 1919, n. 1180). Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accresce di un quarto la parte di aggio lordo eccedente le lire 2000 a tutti i ricevitori, di cui all'art. 83, sino a quando non siano loro applicabili le disposi-, zioni dell'art. 54.

ART. 85. (Art. 84 testo unico 1908). - La facoltà di valersi d'un commesso in qualità di gerente è conservata ai ricevitori di cui all'art. 83 che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati dall'art. 50,

ART. 86. (Articoli 7 e 9 r. d.-1. 31 ottobre 1921, n. 1520). - Ai gestori dei banchi di lotto nelle città sedi di compartimento ed in quelle con popolazione di oltre 100.000 abitanti, i quali, per effetto di aumenti subiti nelle pigioni dei rispettivi locali, abbiano risentito o risentiranno una diminuzione nei proventi, eccedente il dieci per cento dell'utile netto della gestione accertato al 30 giugno 1921, potrà essere concesso, su domanda che essi ne facciano e in base a motivata proposta delle locali intendenze di finanza, un compenso a titolo di indennizzo in somma non superiore alla metà dell'utile accertato in meno.

Nella valutazione dell'utile del banco sarà tenuto conto dei proventi che al gestore derivino dall'esercizio di industria o commercio in esso esercitati.

È data facoltà al personale delle intendenze di finanza predette di accertare la verità ed entità dei subiti aumenti di pigione e dei diminuiti proventi del banco, anche richiedendo a tutti coloro che possano, per ragioni del loro ufficio detenerli o comunque fornirli, copie od estratti di documenti ed ogni altra notizia che si renda allo scopo necessaria od utile.

L'esame delle proposte e la determinazione della misura delle concessioni sono deferite alla commissione centrale del lotto e le relative deliberazion saranno comunicate al ministro per le sue decisioni.

ART 87. (Articolo unico r. d. 3 gennaio 1918, n. 60). Quando il prodotto delle vendite pubbliche dei biglietti per le operazioni di cui al n. 1 dell'articolo 60 del presente testo unico sia destinato ad alleviare i danni della guerra, potrà la concessione essere accordata qualunque sia la natura ed il valore dei premi, purchè, ove siano in danaro, valori bancari, titoli e cedole di prestiti, carte di credito e metalli preziosi in verghe, rappresentino integralmente ed esclusivamente le eventuali offerte dei donatori, e non siano formati distraendo i proventi della lotteria.

ART. 88. (Art. 2 r. d. 8 febbraio 1923, n. 351). Per disciplinare lo svolgimento, assicurandone il migliore esito, delle lotterie d'importo superiore alle 100.000 lire, concesse dai prefetti del regno, prima dell'attuazione del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 351, e non ancora estratte, è data facoltà al ministro delle finanze:

a) di raggruppare opportunamente due o più concessioni, obbligando gli enti a compiere in consorzio le rispettive operazioni;

b) di convertire in tombole alcune di esse, approvando in tal caso i relativi piani e regolamenti di esecuzione;

c) di determinare i periodi di svolgimento delle relative operazioni, singole o raggruppate in consorzio, senza pregiudizio di quelli fissati a favore di enti concessionari di tombole e lotterie nazionali.

ART. 89. (Articolo unico legge 23 maggio 1912, n. 503, e art. 4 r. d. 8 febbraio 1923, n. 351). È prorogato di otto anni il periodo di sospensione di dieci anni di ogni autorizzazione alla concessione di lotterie e tombole nazionali, disposto con la legge 23 maggio 1912, n. 503.

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Determinazione dei quantitativi dello zucchero e degli olii vegetali di cotone, di ricino e di sesamo delle colonie italiane da ammettere nel regno col trattamento doganale di favore durante il 1925 (R. D. 16 luglio 1925, n. 1465 - N. 1734, in Gazz. uff., 27 agosto n. 198).

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797 (1); Visto l'art. 1o del regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 515 (2).

I quantitativi da ammettere nell'anno 1925 alla importazione nel regno col trattamento di favore stabilito dal regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 515, sono fissati per le seguenti merci di origine o di provenienza delle colonie italiane nella misura per ciascuna di esse appresso indicate:

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