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delle voci sotto elencate, che sostituiscono le voci corrispondenti della tariffa in vigore per la Somalia:

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R. D. 10 luglio 1925, n. 1539, che modifica l'ordinamento vigente sulla tassa degli affari in Libia (N. 1811, in Gazz. uff., 9 settembre, n. 209).

Modificazione del regolamento sullo stato giuridico del personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato col r. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e riguardante i limiti di età per l'assunzione in servizio di prova degli ex-combattenti, mutilati ed invalidi di guerra (R. decretolegge 29 luglio 1925, n. 1542 N. 1812, in Gazz. uff., 9 settembre, n. 209).

Visti il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 (1), ed il regio decreto 18 dicembre 1924, n. 2274 (2).

Ferme restando le disposizioni del regio decreto 18 dicembre 1924, n. 2274, concernente norme per l'assunzione degli invalidi di guerra nei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitate dalla industria privata o da enti pubblici locali, al punto secondo dell'art. 14 del regolamento sullo stato giuridico del personale addetto ai servizi predetti, approvato col regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è apportata la seguente aggiunta:

Potranno essere senz'altro assunti in servizio di prova, purchè non abbiano oltrepassato i trentacinque anni di età, gli ex-combattenti e purchè non abbiano oltrepassato i trentanove anni di età i mutilati e gli invalidi di guerra"».

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.

(1) V. Lex 1923, p. 1683.

(2) V. Lex 1924, p. 228.

Estensione delle disposizioni sulle case popolari ed economiche al personale destinato a prestar servizio presso i provveditorati alle opere pubbliche per il mezzogiorno e le isole (Regio decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1543 - N. 1813, in Gazz. uff., 9 settembre n. 209).

Veduto il nostro regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 (1), col quale furono confermate le norme di cui al decreto ministeriale 8 dicembre 1922 (2), circa l'economia delle costruzioni di case popolari ed economiche e circa l'assegnazione degli alloggi delle cooperative.

ART. 1. La disposizione di cui al secondo capoverso dell'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 dicembre 1923 è estesa al personale comunque destinato a prestar servizio nei provveditorati alle opere pubbliche per il mezzogiorno e le isole a termini del nostro regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173. ART. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno, e verrà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

(1) V. Lex 1923, p. 1793.

(2) V. Lex 1922, p. 1069.

Provvedimenti per le nuove costruzioni (R. D-L. 30 agosto 1925, n. 1548 N. 1821, in Gazz. uff., 10 settembre, n. 210).

Visto il regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318 (1) (testo unico), e il regio decreto 8 gennaio 1920, n. 16 (2), per le case popolari ed economiche; Visto il regio decreto 8 marzo 1923, n. 695 (3) riguardante esenzioni tributarie ai fabbricati di nuova costruzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1613 (4); Visto il regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1944 (5), riguardante l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

ART. 1. L'esenzione dall'imposta erariale e dalle sovraimposte, stabilita dall'art. 1o del regio decreto 8 marzo 1923, n. 695, per le nuove costruzioni e sopraelevazioni, ad uso abitazione, alberghi, uffici e negozi, è concessa ai nuovi fabbricati di cui sia già iniziata la costruzione a tutto il 25 agosto 1925 ed a quelli di società cooperative per le quali sia stato emesso, fino alla stessa data, il decreto ministeriale di assegnazione del contributo dello Stato giusta il regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni, anche se la costruzione dei fabbricati predetti sarà ultimata dopo il 31 dicembre 1926, purchè sieno atti all'uso cui sono destinati, non oltre il 31 dicembre 1928.

ART. 2. Per i nuovi fabbricati ad uso di abitazione, di albergo, di ufficio o di negozio, per le sopraelevazioni a fabbricati preesistenti, la cui costruzione sarà iniziata dopo la data del 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati entro il 31 dicembre 1940, l'applicazione della imposta erariale e delle sovrimposte sarà fatta gradualmente in ragione di un quindicesimo del reddito accertato dopo il biennio di esenzione normale, per modochè il reddito stesso venga integralmente tassato al quindicesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione.

ART. 3. Alle case popolari, la cui costruzione sia iniziata dopo la pubblicazione del presente decreto è concessa la esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte per venticinque anni, decorrenti dal giorno in cui siano riconosciute abitabili.

La stessa esenzione è accordata a favore delle case costruite od acquistate dall'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, istituito con regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1944.

ART. 4. Sono considerate case popolari quelle costruite a scopo di locazione per abitazione dagli enti indicati all'art. 7 del regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e che restino in proprietà inalienabile e indivisa degli enti predetti.

Ogni alloggio di case popolari deve:

a) avere una composizione di non più di tre vani abitabili, restando escluso da questo numero i locali accessori di servizio, costituiti da cucina bagno, latrina, ingresso e ripostiglio;

b) avere un proprio accesso diretto dalle scale;

c) essere fornito di latrina propria;

d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione dell'acqua potabile;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia.

ART. 5. La esenzione per venticinque anni spetta altresì alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e date in affitto ai proprii dipendenti, impiegati, operai, coltivatori; ovvero ad essi vendute in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto abbiano

per ogni alloggio una composizione non superiore a quella indicata sotto la lettera a) del precedente art. 4.

Spetta la esenzione stessa anche alle case di abitazione direttamente costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani, nel territorio di comuni non capoluoghi di provincia, semprechè il numero dei vani non ecceda quello indicato come limite massimo nel precedente comma.

ART. 6. Cessano di avere vigore le disposizioni speciali per le case economiche, contenute nei regi decreti 30 novembre 1919, n. 2318, e 8 gennaio 1920, n. 16, ferme restando le disposizioni stesse per le case economiche che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1o del presente decreto.

ART. 7. Rimangono ferme, nei limiti stabiliti, le esenzioni dall'imposta e dalle sovraimposte, che vennero accordate, con disposizioni legislative speciali, in occasione di disastri tellurici, danni di guerra od altri eventi straordinari, in favore dei fabbricati che risultino costruiti o riparati col concorso dello Stato, mediante contributi diretti, contributi per mutui di favore, risarcimento di danni, od in qualsiasi altra forma, contemplata dalle speciali disposizioni predette.

ART. 8. Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto i proprietari delle case di nuova costruzione che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1o del decreto stesso ed ai quali spetta la esenzione per anni venticinque devono presentare al competente ufficio distrettuale delle imposte la denuncia della costruzione già iniziata corredandola con la prova dell'inizio della costruzione e con la licenza di costruzione rilasciata dall'ufficio municipale ai sensi dei regolamenti locali di edilità.

Le società cooperative che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo stesso debbono presentare all'ufficio delle imposte la copia del decreto ministeriale di assegnazione del contributo.

Per le case di nuova costruzione non contemplate dal citato art. 1o del presente decreto la denuncia dell'inizio della costruzione deve essere fatta all'ufficio delle imposte entro due mesi dall'inizio della costruzione stessa corredandola con la licenza rilasciata dall'ufficio municipale ai sensi dei regolamenti locali.

Il compimento della costruzione deve essere in ogni caso denunciato all'ufficio distrettuale delle imposte entro due mesi dal giorno in cui il febbricato è divenuto abitabile, esibendo la dichiarazione di abitabilità rilasciata dall'ufficio comunale a norma dei regolamenti locali.

ART. 9 Tutte le questioni riflettenti l'applicazione delle norme contenute nel presente decreto e quelle relative all'esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati concesse alle case popolari ed economiche, con disposizioni legislative anteriori al decreto stesso, sono deferite alle commissioni amministrative per la decisione dei ricorsi delle imposte dirette. ART. 10. Il ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e che sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

(1) V. Lex 1919, p. 1762.

(2) V. Lex 1920, p. 44.

(3) V. Ler 1923, p. 697.

(4-5) V. Lex 1924, p. 1556 e 1742.

A chiarimento del precedente regio decreto-legge riportiamo la relazione di sua eccellenza il ministro segretario di Stato per le finanse, a sua maestà il Re, in udienza del 30 agosto 1925

SIRE,

I presente decreto-legge reca notevoli modificazioni al regime tributario sulle costruzioni, col proposito di recare giovamento a questo ramo dell'attività economica del paese. Converrà, per avere più esatta nozione della portata del provvedimento, richiamare anzitutto le più importanti norme che in questa materia sono attualmente in vigore.

Il regime vigente. La legislazione, che si è svolta fino ad oggi, intorno al problema edilizio, ha avuto essenzialmente di mira la finalità di condurre alla risoluzione della crisi per difetto di abitazioni, mediante un'accentuata costruzione di nuove case.

Il mezzo più efficace, per conseguire l'intento, parve essere, e fu, in realtà, quello di una larga esenzione tributaria, la cui portata, secondo le norme attualmente in vigore, può essere così schematicamente riassunta:

1o esenzione, per venticinque anni, avente carattere transitorio, in favore di tutte le costruzioni, destinate ad uso di abitazioni, alberghi, uffici o negozi, purchè completate entro il 31 dicembre 1926;

2o esenzione, per venti anni, avente carattere permanente, e che riprenderebbe il suo vigore per le costruzioni completate dopo il 31 dicembre 1926, in favore delle case popolari ed economiche,

Sono considerate, dalla legge, come case popolari, quelle che sieno costruite da determinati enti, con lo scopo di darle in locazione; che restino in proprietà inalienabile e indivisa degli enti stessi, che rispondano a determinati requisiti di carattere igienico e che abbiano, per ogni alloggio, una composizione di non più di sei vani (oltre gli accessori ed i locali di servizio, bagno, cucina, ingresso, ripostiglio, latrina, ecc.).

Sono considerate come case economiche, quelle costruite da cooperative per essere date in locazione od in proprietà ai rispettivi soci e che abbiano le stesse caratteristiche igieniche delle case popolari ed una composizione di non più di 10 vani per alloggio, oltre agli accessori.

Gli effetti del regime in vigore. Questo particolare regime ha avuto, incontestabilmente, degli effetti benefici, in quanto ha contribuito ad intensificare le costruzioni, portando sul mercato un numero considerevole di abitazioni, che hanno giovato a togliere da disagio le popolazioni dei centri a sviluppo demografico più accentuato, esercitando anche una influenza calmieratrice sui valori locativi delle vecchie case.

Ma, accanto a questi effetti benefici, altri, notevolmente dannosi, si sono verificati, per l'esplicarsi di una attività costruttrice che, nell'ultimo biennio, si è rivelata spiccatamente pletorica.

La larghezza del favore tributario e la visione della sua prossima scadenza ne sono state le cause determinanti.

Ricerca affannosa di materiale da costruzione; ricerca altrettanto affannosa di mano d'opera; fabbriche di materiale edilizio spinte alla massima intensità; conseguente, inevitabile rialzo nei prezzi del materiale e nella misura dei salari, oltrechè artificioso rincaro delle aree edilificabili su cui ha esercitato anche il suo giuoco la speculazione.

Diguisachè si assiste al sorgere di costruzioni affrettatamente eseguite, imperfette e ad alto costo, con l'effetto di frustrare le finalità stesse della legge; mentre d'altro canto l'accentuata sproporzione degli investimenti artificiosamente determinatasi in questo campo della nostra attività economica, ha pure riflessi monetari dannosi, per il possibile espandersi del volume della circolazione.

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L'intensità costruttrice degli ultimi anni. Un'idea molto significativa di ciò che si è verificato negli ultimi anni, ci è data dall'attività costruttrice svolta nelle città di Milano e di Roma, per le quali si hanno i risultati, desunti dai rispettivi uffici della edilizia municipale (V. tabella pag. seguente).

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