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Autorizzazione al passaggio nel personale civile insegnante della regia accademia navale di funzionari dell'amministrazione marittima (R. D.-L. 4 settembre 1925, n. 1648 N. 1931, in Gazzetta ufficiale, 2 ottobre, n. 229).

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (1), riguardante l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni.

È consentito il passaggio nel personale civile insegnante della regia accademia navale, di funzionari, di grado pari a quello da conferire, appartenenti a ruoli del gruppo A dell'amministrazione marittima, i quali, a prescindere dall'età, abbiano dimostrata attitudine all'insegnamento, siano muniti del titolo di studio prescritto per concorrere alla cattedra da coprire ed ottengano il parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

(1) V. Lex 1923, Suppl. al n. 22.

Gratificazione ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio (R. D.-L. 4 settembre 1925, n. 1620 N. 1933, in Gazz. uff., 2 ottobre, n. 229).

Visto l'art. 12 del decreto luogotenenziale n. 494 (1) del 6 aprile 1919, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali;

Visti gli articoli 16 e 20 del regio decreto-legge n. 1986 (2) del 16 ottobre 1919, sullo stato dei sottufficiali del regio esercito e successive modificazioni. ART. 1. Ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio può essere concessa, all'atto del loro collocamento in riforma, una gratificazione nei limiti delle somme specificate nella tabella annessa al presente decreto (firmata, d'ordine nostro, dal ministro ad interim per gli affari della guerra) tenendo conto, per quanto riguarda la misura, dell'anzianità di servizio dei sottufficiali da riformarsi. della natura e gravità della malattia da cui sono affetti e particolarmente della maggiore o minore durata del periodo di tempo in cui, presumibilmente, in conseguenza della infermità stessa, saranno incapaci di attendere a lavoro proficuo.

La concessione di tale gratificazione è riservata al ministro per la guerra, inteso il parere delle competenti autorità sanitarie.

ART. 2. Ai sottufficiali delle altre armi del regio esercito divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio può essere concessa, oltre l'indennità che per il servizio prestato possa loro eventualmente spettare per l'art. 16 del regio decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, quale fu modificato dal regio decreto-legge n. 125 del 10 febbraio 1921 (3) (entrambi convertiti in legge con la legge n. 473 del 17 aprile 1925), una gratificazione pari nella misura a quella prevista dal regolamento sulle rassegne per i caporali maggiori riformati

Anche tale concessione è riservata al ministero della guerra che vi farà luogo con le norme e i criteri specificati nel precedente art. 1o.

ART. 3. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

(12) V. Lex 1919, p. 471 e 1270.

(3) V. Lex 1921, p. 117.

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che stabilisce le somme che possono essere concesse per ciascun grado a titolo di gratificazione ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali riformati.

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Modificazione al regio decreto 8 marzo 1923, n. 688, che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti della regia marina in servizio attivo permanente (R. D.-L. 4 settembre 1925, n. 1654 in Gazzetta ufficiale, 2 ottobre, n. 229).

N. 1936,

Visto il regio decreto 8 marzo 1923, n. 688 (1), che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti della regia marina in servizio attivo permanente, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

ART. 1. L'art. 9 del regio decreto 8 marzo 1923, n. 688, è abrogato e sostituito dal seguente:

Coloro che alla data di applicazione del presente decreto fanno parte del ruolo dei farmacisti militari della regia marina, saranno trasferiti, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente e a norma dei precedenti articoli, nel ruolo degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio attivo permanente con i gradi rispettivamente sotto indicati:

farmacista direttore: tenente colonnello;
farmacisti capi: maggiori;

farmacisti: capitani e tenenti.

Se risultassero delle eccedenze in qualche grado, non si faranno più promozioni in detto grado fino a quando non saranno eliminate le eccedenze. ART. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno vigore dal 1° aprile 1923.

11 presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

(1) V. Lex 1923, p. 698.

Insegnamento dell'igiene navale nei regi istituti nautici (R. D. 4 settembre 1925, n. 1656 N. 1938, in Gazz. uff., 2 ottobre, n. 229).

Visto l'art. 3 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2557; Riconosciuta l'opportunità di impartire nelle sezioni capitani dei regi istituti nautici l'insegnamento dell'igiene navale.

ART. 1. Nelle sezioni capitani dei regi istituti nautici è istituito l'insegnamento dell'igiene navale.

Esso è impartito secondo il programma allegato al presente decreto firmato, d'ordine nostro, dal ministro per la marina, nella quarta classe della detta sezione, sotto forma di conferenze.

ART. 2. Le conferenze di igiene navale sono tenute da persone laureate in medicina e chirurgia, una volta alla settimana per tutto l'anno scolastico, e hanno la durata di un'ora ciascuna. La retribuzione è stabilita caso per caso dal ministro per la marina.

Per esse, nei regi istituti nautici che abbiano più di una quarta classe capitani, gli alunni sono raggruppati insieme.

ART. 3. Nella determinazione dei punti trimestrali ed annuale di condotta si deve tener conto anche del contegno tenuto dagli alunni durante il corso di igiene navale.

ART. 4. L'esame di igiene navale è obbligatorio così per gli interni come per gli esterni. Esso consiste in una prova orale, ed è regolato dalle norme che vigono per gli esami dei regi istituti nautici.

ART. 5. Il docente di igiene navale partecipa alle adunanze del collegio dei professori e dei consigli di classe quando in esse si discutano questioni inerenti o connesse col suo insegnamento.

ART. 6. Con decreto del ministro per le finanze saranno stanziate in bilancio le somme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

ART. 7. Il presente decreto ha vigore dall'anno scolastico 1925-26.

Norme circa lo scioglimento delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate (R. D.-L. 26 settembre 1925, n. 1674 N. 1945, in Gazzetta uff., 2 ottobre, n. 229).

ART. 1. Quando, per l'urgenza, non possa osservarsi, senza grave pregiudizio per gli interessi dell'azienda, il procedimento di cui all'art. 19 della legge 29 marzo 1903, n. 103, modificato con l'art. 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 (1), la commissione amministratrice può essere sciolta con decreto del ministro per l'interno, di concerto col ministro per l'economia nazionale.

Con lo stesso decreto, la gestione dell'azienda è affidata ad un commissario straordinario, il quale ha i poteri del presidente e della commissione amministratrice; e, ove occorra, ha facoltà di nominare, anche per chiamata, in luogo e vece del consiglio comunale, il direttore tecnico, di cui all'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.

Con decreto del ministro per l'interno, di concerto col ministro per l'economia nazionale, sarà fissato il termine entro cui il consiglio comunale dovrà procedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

ART. 2. Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

(1) V. Lex 1921, p. 255.

98 (1925).

Tassa sugli scambi. Importazioni effettuate a mezzo di pacchi postali (Normale 164, in Bollettino ufficiale del ministero delle finanze, 30 giugno 1925, pag. 1073).

Per l'applicazione e la riscossione da parte delle dogane della tassa di scambio sulle importazioni effettuate a mezzo di pacchi postali dovranno osservarsi le seguenti norme.

§ I. Dichiarazione di valore. Per tutte indistintamente le importazioni effettuate a mezzo di pacchi postali, la dichiarazione di valore prescritta dal combinato disposto dell'art. 16 del regio decreto 5 marzo 1925, n. 258 (1) e dell'art. 30 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273 (2), deve essere fatta sugli appositi modelli di dichiarazione per la dogana • che accompagnano i detti pacchi sin dall'origine e che contengono anche la designazione della merce.

Tale dichiarazione deve riferirsi al valore o prezzo effettivo di vendita della merce contenuta nei pacchi relativi.

In via transitoria, e cioè fino al 30 giugno 1925, le dogane potranno peraltro nel caso di pacchi sprovvisti della detta dichiarazione, provvedere alla riscossione della tassa di scambio accertando direttamente, con criteri di equa valutazione, il valore delle merci contenute nei pacchi ovvero, in casi eccezionali, invitando il destinatario a dichiarare il valore delle merci stesse. § II. Richiesta della fattura da parte delle dogane. Per le importazioni a mezzo di pacchi postali la facoltà consentita alle dogane di richiedere la fattura per l'eventuale controllo della dichiarazione di valore e di esigere la vidimazione da parte della competente autorità consolare italiana resta ferma limitatamente alle materie merci e prodotti soggetti ad aliquota di tassa di scambio superiore a lire 1 per cento.

§ III. Liquidazione della tassa di scambio a decorrere dal 10 maggio 1925. Per le importazioni effettuate a mezzo di pacchi postali, le aliquote di tassa di scambio di lire 0,50 per cento, 1 per cento, 2 per cento e 3 per cento stabilite dall'art. 18 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, a decorrere dal 10 maggio 1925, dovranno applicarsi sul valore prezzo effettivo della merce contenuta nel pacco senza alcun arrotondamento del detto prezzo o valore, anche se questo sia inferiore a lire cento.

Quando l'importo complessivo della tassa liquidata presenti una frazione di cinque centesimi, questa verrà abbandonata se non supera i duc centesimi ed arrotondata a cinque centesimi se supera il detto limite.

Così, ad esempio, nel caso di pacchi di profumerie del valore di lire 74,10 e lire 136,20, l'aliquota del 3 per cento dovrà essere applicata sui detti valori effettivi. La tassa ottenuta di lire 2,22 nel primo caso e di lire 4,08 nel secondo, sarà rispettivamente arrotondata a lire 2,20 e a lire 4,10.

Le intendenze sono pregate di portare subito quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici e del ceto commerciale anche a mezzo di comunicato nella stampa locale.

(D) V. retro, p. 434.

(2) V. Lex 1924, Suppl. al n. 10 bis, p. 276.

Tassa di negoziazione. Copia delle situazioni patrimoniali e degli altri atti da presentarsi dalle società (Normale 165, in Bollettino ufficiale del ministero delle finanze, 30 giugno 1925, pag. 1075).

È stato proposto il quesito circa l'interpretazione da darsi all'art. 17 del regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258 (1), concernente l'obbligo per le società soggette a tassa di negoziazione di trasmettere all'ufficio

demaniale competente copia della situazione patrimoniale e degli altri atti ivi indicati, e cioè se tale obbligo sussista anche per le società che hanno i titoli quotati in borsa.

A questo proposito si dichiara essersi riconosciuto che tale obbligo non sussiste per le società per le quali la tassa di negoziazione viene liquidata in base alla media delle quotazioni di borsa.

Al riguardo però delle quotazioni di borsa è da notare che il valore medio dei titoli quotati in borsa, sul quale si liquida la tassa di negoziazione, viene desunto soltanto dai prezzi a contanti, e solo quando durante l'annata non abbia avuto luogo alcuna quotazione in contanti si ricorre ai prezzi nominali, in quanto questi ultimi rappresentino il valore medio presuntivo che nella giornata avrebbero avuto i titoli qualora fossero stati contrattati per contanti.

Le società pertanto per esimersi dall'obbligo di presentare le copie degli atti suaccennati dovranno assicurarsi, in tempo utile, che i loro titoli nell'anno precedente a quello cui si riferisce la tassa di negoziazione siano stati riportati nel listini ufficiali di borsa come contrattati per contanti, e quanto meno che vi figurino quotati per il loro valore nominale, inteso quest'ultimo nei sensi suindicati.

(1) V. retro, p. 434.

N. 1951, in Gazzetta

Limite di età per i concorsi al pensionato artistico nazionale dell'anno 1925 (R. D. 11 settembre 1925, n. 1683 ufficiale, 5 ottobre, n. 231).

ARTICOLO UNICO. In deroga all'art. 13 del regolamento per il pensionato artistico in Roma, approvato con regio decreto 27 giugno 1909, n. 543, ai concorsi dell'anno 1925 potranno partecipare artisti italiani i quali al momento in cui i concorsi stessi siano banditi non abbiano compiuto il 32° anno di età.

Norme per l'applicazione del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1587, concernente la esenzione dal dazio doganale per i residui degli olii minerali altri destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade (D. M. 29 settembre 1925, in Gazzetta ufficiale, 5 ottobre, n. 231).

Il ministro delle finanze determina:

ART. 1. I residui della distillazione di olii minerali ammessi in esenzione da dazio in virtù dell'art. 1o del citato regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1587 (1) possono essere usati nello spargimento sulle pubbliche strade, sia allo stato naturale, sia miscellati con materie saponificabili, acqua ed altre sostanze.

Essi devono possedere le caratteristiche seguenti:

1° un peso specifico a 15° non inferiore a 0,900;

2° un contenuto di sostanze peciose precipitabili con acido solforico a 66° Beaumé, non inferiore a 50 per cento.

ART. 2. La domanda per ottenere l'esenzione da dazio deve essere scritta nella dichiarazione per importazione prescritta dall'art. 5 della legge doganale. Nella stessa dichiarazione deve essere pure indicato il luogo al quale

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