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CORSO MEDIO DEI CAMBI

secondo i Bollettini del Ministero dell'Economia nazionale, Ispettorato generale del credito

e delle assicurazioni private

(Gazzetta ufficiale, dal 6 al 16 novembre 1925).

5-XI 6-XI

7-XI 9-XI 10-XI 11-XI 12-XI 13-XI | 14-XI

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101,65 100,86 102,03 101 - 100,13 100,12 100,07 100,96 100, 16
123,06 123,27 122,56 122,607 121, 982 121,62 121,963 119,871 120, 176
488,37 489,40 486,79 487,07 484,50 483,35 484,67 474,96 477,50
363,40 362,37 362,20 362, 125 360- 358,75 361,98 353,67 354-
6,025 6,0275 6,0175 5,995 5,975 5,975 6,002 5,85 5,925
3,59 3,60 3,56 3,56 3,57 3,545 3,59 3,495 3,50
75,25 75,50 74,875 75,10 74,75 74,75 74,75 73,65 73,75
25,45 25,55 25,295 25,375 25,21 25, 125 25,177 24,712 24,81
12- 11,75 12- | 11,85 11,50 11,80 11,12 11,60
114,54 115 30 114,75 114,80 114,62 113,97 114,25 112,43 112,40
10,20 10,26 10,20 10,20 10 155 10,0875, 10, 165 10- 9,97
23,85 24,10
23,85 23,75 23,75 23,85 23,70
10,50 10,65
25,39 25,42
129- 130,40
45,25 44,75
0,0357 0,0359
489,91 490, 52

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12

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23,85
10.55
25,293)
130,564
44,85
0,0355

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23,45
10,58 10,45 10,475 10,55 10,12 10,40
25,284 25,171 25,09 25,166 24,742 24,782
129,636 129,316 128, 916 128,982 128,20 127,027
45
44,50 44,75 43.75 43.75 43,25
0,0355 0,0355 0,0353 0,0355 0,035 0,0345
488.04 487,86 485,68 484,12 485,59 477,40 478,18

Ripartizione del ministero delle colonie in uffici centrali (R. D. 15 ottobre 1925, n. 1882 N. 2151, in Gazz. uff., 10 novembre, n. 261).

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Gli articoli 1 e 2 del nostro decreto 5 marzo 1914,

n. 212, sono modificati nel modo seguente:

Art. 1. Il ministero delle colonie è ripartito nei seguenti uffici centrali: 1° direzione generale degli affari politici ed amministrativi;

« 2o direzione generale degli affari economici e finanziari;

<3° agenzia generale delle colonie;

4° ragioneria ».

Art. 2. Fanno pure parte integrante del detto ministero:
«l'ufficio del personale, alla diretta dipendenza del ministro;

«l'ufficio stampa e l'ufficio cifra alla diretta dipendenza del gabinetto del ministro».

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

D. M. 26 agosto 1925, sulle indennità da corrispondere al personale tecnico delle imposte di fabbricazione (in Gazz. uff., 10 novembre, n. 261).

R. D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1913, che modifica il numero dei componenti la commissione per il servizio geologico (1) (N. 2172, in Gazz. uff., 13 novembre, n. 264).

(1) V. Lex 1924, p. 437.

Facoltà al ministro per la guerra di ridurre, in via eccezionale, il servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi svoltisi nell'anno 1924-25 (R. D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1910 N. 2173, in Guzz. uff., 13 novembre, n. 264). Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 (1), concernente il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento;

Considerato che i sottotenenti di complemento provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1924-25 hanno già prestato cinque mesi di servizio come sergenti in luogo dei tre attualmente prescritti.

ARTICOLO UNICO. — A deroga dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, il servizio di prima nomina per i sottotenenti di complemento provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1924-25, potrà essere ridotto a meno di tre mesi e sarà prestato nel tempo che verrà stabilito dal ministro per la guerra.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

(1) V. Lex 1921, p. 248.

Premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e relativa ferma (R. D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1912 - N. 2174, in Gazz. uff., 13 novembre, n. 264).

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 1802 (1); Visto l'art. 2 del regio decreto-legge del 1° febbraio 1920, n. 128 (2).

ART. 1. Il premio da corrispondere ai carabinieri ausiliari che, avendo i voluti requisiti, sono nominati carabinieri effettivi, è di lire 500.

ART. 2. Nella ferma di tre anni che devono contrarre i carabinieri ausiliari nominati effettivi viene computato il servizio precedentemente prestato. ART. 3. Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

(1) V. Lex 1919, p. 1135.

(2) V. Lex 1920, p. 150.

Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare (R. D.-L. 23 ottobre 1925, n. 1917 - N. 2176, in Gazz. uff., 13 novembre, n. 264).

Visto il regio decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924;
Visto il regio decreto n. 1226 del 10 luglio 1924 (1);
Visto il regio decreto n. 2191 del 14 dicembre 1924 (2);
Visto il regio decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925 (3).

ART. 1. I concessionari di stazioni trasmittenti per servizio di radioaudiione o di radiotelegrafia circolare pagano un canone annuo anticipato non inferiore a lire 5000, il cui ammontare sarà fissato nel decreto di concessione per ogni stazione trasmittente.

Ai concessionari delle stazioni trasmittenti di radioaudizione è consentito di diramare soltanto concerti musicali, audizioni teatrali, conferenze, prediche, discorsi, lezioni, pubblicità commerciale e simili, nonchè notizie; queste ultime però sotto garanzie da determinarsi nel decreto di concessione. È esclusa qualsiasi trasmissione di notizie per conto di terzi. Ai concessionari suddetti è fatto obbligo di tenere gratuitamente a disposizione del governo, per due ore giornaliere, le stazioni in concessione per la trasmissione di notizie circolari d'interesse pubblico, da diramarsi in orari che verranno stabiliti nel decreto di concessione.

ART. 2. È data facoltà al ministero delle comunicazioni di accordare speciali licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti riceventi a scopo di studio, ricerche scientifiche, prove od esperienze. Tali licenze sono soggette ad una tassa annua di lire 100 oltre il pagamento del diritto di licenza e del canone di abbonamento di cui ai successivi articoli 7 e 8 per le radioaudizioni circolari.

Dal pagamento della suddetta tassa e diritto di licenza sono esenti i regi istituti scientifici e d'istruzione superiore.

Nel regolamento saranno stabilite le modalità per ottenere le licenze di cui al primo comma del presente articolo e le condizioni tecniche cui gli impianti dovranno soddisfare.

ART. 3. I costruttori di apparecchi radioriceventi o di organi essenziali, gravati da tasse, di cui al successivo art. 15, hanno obbligo di munirsi di speciale licenza rilasciata dal ministero delle comunicazioni, dietro pagamento di un canone annuo di lire 500, di cui lire 250 a favore del ministero delle comunicazioni e lire 250 a favore del ministero delle finanze.

La licenza è personale, dura un anno, ed alla sua scadenza deve essere sottoposta al visto per la rinnovazione.

L'obbligo della licenza non ricorre pei rappresentanti di commercio, i quali però dovranno munirsi di copia della licenza o patente concessa alla ditta o casa rappresentata.

ART. 4. I costruttori di cui all'articolo precedente, all'atto della richiesta della licenza, debbono dimostrare di essere regolarmente inscritti per la industria degli apparecchi radioriceventi alla camera di commercio del luogo in cui esercitano la propria attività industriale.

ART. 5. I costruttori di cui agli articoli precedenti debbono tenere un registro di carico e scarico degli apparecchi completi nonchè degli organi essenziali costruiti, da sottoporsi al preventivo bollo dell'ufficio del registro ed al preventivo visto dell'ufficio tecnico di finanza.

In detto registro saranno portati a carico gli apparecchi e gli organi costruiti soggetti a tassa, ed a scarico le partite esitate, con l'indicazione della ditta oppure del nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti.

Sopra le fatture debbono essere applicate le marche speciali per radiofonia del valore corrispondente alle tasse di cui al successivo art. 15.

Tutte le registrazioni a scarico sul registro debbono essere documentate dal libro copia-fatture.

ART. 6. Chiunque venda o intenda vendere, o comunque eserciti il commercio di apparecchi radioelettrici e di parti di essi deve ottenere dal ministero delle comunicazioni una licenza, la quale sarà concessa dietro pagamento di una tassa di lire 50 a favore del ministero delle comunicazioni e di altre lire 50 a favore del ministero delle finanze.

La licenza è valida per l'anno solare in cui è stata emessa.

I commercianti e i rivenditori di cui sopra devono tenere un registro bollato dall'ufficio del registro e vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, atto a dimostrare agli agenti autorizzati l'avvenuto pagamento delle tasse di cui al successivo art. 15.

ART. 7. Chiunque intenda ricevere le radiotrasmissioni circolari deve essere munito di apposita licenza-abbonamento.

La licenza per le radioaudizioni circolari e la ricevuta di abbonamento alle radioaudizioni stesse sono rilasciate dagli uffici postali del regno. La licenza si ottiene pagando un diritto fisso annuo di lire 3 a favore dello Stato.

L'abbonamento deve essere fatto per un anno, e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da darsi alla società concessionaria dall'utente almeno un mese prima della scadenza.

L'importo dell'abbonamento di cui all'art. 8 a favore del concessionario e l'importo del diritto di licenza a favore dello Stato, potranno essere pagati subito per intero, oppure in 12 rate mensili anticipate.

L'esazione delle rate mensili (abbonamento e diritto di licenza) verrà effettuato a domicilio dell'utente a mezzo di agenti postali.

Al pagamento della quota mensile sarà aggiunto un diritto di 50 centesimi a favore dell'amministrazione postale-telegrafica.

Le somme riscosse per conto della società saranno accreditate alla medesima nel conto corrente postale relativo.

Nella licenza saranno indicati il nome, cognome, la paternità e la residenza abituale dell'abbonato.

Ogni utente di apparecchi destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari deve avere una licenza.

Le bollette di esazione mensile che non venissero soddisfatte saranno rimesse a cura dell'ufficio postale alla società concessionaria.

ART. 8. L'importo dell'abbonamento è stabilito in ragione di lire 8 mensili.

ART. 9. Le eventuali variazioni dell'entità del canone di abbonamento di cui all'art. 8 e dell'entità delle tasse di cui all'art. 15 possono essere fatte con decreto del ministero delle comunicazioni.

ART. 10. I prezzi di abbonamento di cui all'art. 8 riguardano gli utenti privati.

Gli esercizi pubblici e tutti coloro che impiegano gli apparati a scopo di lucro diretto o indiretto, stipuleranno speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria.

I commercianti e i rivenditori di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione sono tenuti a pagare per ogni magazzino di vendita la tassa di licenza di cui all'art. 7 del presente decreto e la tariffa normale di abbonamento.

ART. 11. Il concessionario godrà degli stessi diritti di cui nel contratto di concessione per tutte le colonie che l'Italia possiede nel bacino del Mediterraneo.

ART. 12. È vietato ritrasmettere per filo adibito sia ad uso pubblico che privato le radioaudizioni circolari.

Solo la società concessionaria dei servizi di radiotrasmissione circolare potrà ottenere, caso per caso, tale permesso dal ministero delle comunicazioni. ART. 13. Alle linee che collegano gli impianti microfonici destinati alla radiotrasmissione circolare con le relative stazioni di trasmissione, saranno estese le disposizioni per l'espropriazione a scopo di pubblica utilità di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 3 maggio 1903, n. 196, e degli articoli 13 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 21 maggio 1903, n. 253.

ART. 14. I costruttori e i rivenditori di apparecchi radioelettrici riceventi per i servizi di radioaudizione circolare non sono tenuti ad inviare al ministero delle comunicazioni per l'approvazione, il campione degli apparecchi da mettere in commercio.

Nel regolamento saranno indicate le caratteristiche tecniche e le condizioni alle quali devono soddisfare i diversi tipi degli apparecchi suddetti. ART. 15. Gli apparecchi radioelettrici destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari e gli accessori appresso indicati sono gravati delle seguenti tasse:

lire 6 per ogni valvola termoionica, anche se rigenerata;

lire 12 per ogni apparato ricevente a cristallo;

lire 24 per ogni altoparlante;

lire 36 per ogni apparecchio ricevente, ad una o più valvole, oltre le tasse sulle parti sopraindicate.

Sul provento di dette tasse sarà devoluto il 10 per cento a favore dello Stato e il 90 per cento a favore della società concessionaria.

ART. 16. Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto:

i funzionari dell'amministrazione delle finanze e quelli dell'amministrazione delle comunicazioni, muniti di tessera di riconoscimento;

gli ufficiali, sottufficiali ed agenti appartenenti al corpo della r. guardia di finanza, ed il personale ispettivo per la polizia tributaria investigativa: i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza e gli ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti all'arma dei reali carabinieri.

I funzionari ed agenti sopraddetti potranno essere accompagnati e coadiuvati dagli agenti speciali della società concessionaria, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal ministero delle comunicazioni.

ART. 17. Ai funzionari ed agli agenti accertatori delle contravvenzioni contemplate dal presente decreto, compete sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa, la compartecipazione nella misura stabilita dall'art. 51 della legge sul bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268. [N° 2176 di pubbl.].

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