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CAPO III.

Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno - Trascrizione Espropriazione per causa di pubblica utilità ed esecuzione forzata.

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ART. 36. I diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno si trasmettono in tutti i modi consentiti dalle leggi.

ART. 37. Debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1° gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte i diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno;

2° gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, sopra i diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno, diritti frazionari di godimento o diritti di garanzia; e gli atti che li modificano;

3o gli atti di divisione, di società, di transazione e di rinuncia relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti.

ART. 38. Nel caso di cessione dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno, il cedente è obbligato:

1° a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto, o, in mancanza, in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la riproduzione;

2o a garantirne il pacifico godimento per tutta la durata del contratto. ART. 39. Il cessionario è obbligato:

1° a far rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera col nome dell'autore, o anonima e con pseudonimo, come all'autore piaccia e in perfetta conformità all'originale;

2° ad adempiere le formalità stabilite dall'art. 58;

3° a pagare all'autore il compenso stabilito.

ART. 40. La cessione dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno fatta in modo assoluto ed esclusivo conferisce al cessionario la facoltà di cederli ad altri, purchè non ne abbia danno la diffusione dell'opera. Se la cessione è fatta in modo non esclusivo, il cessionario non può, salvo

patto contrario, trasferire ad altri i suoi diritti, neppure cedendo l'intera¡

sua azienda.

ART. 41. La cessione di un'opera, in uno o più esemplari, non imports, salvo patto contrario, il diritto di rappresentarla o riprodurla.

Tuttavia, la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo, usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto in contrario, la facoltà di riprodurla, semprechè questa facoltà spettasse al cedente.

ART. 42. La cessione, anche assoluta ed esclusiva, dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno, non comprende, salvo patto in contrario, il diritto di traduzione, riduzione od adattamento dell'opera.

ART. 43. Il contratto di cessione dei diritti spettanti all'autore di una opera dell'ingegno è risolto se l'autore si trovi nella impossibilità di portarla a termine, o muoia prima del compimento di essa. Se, tuttavia, una parte notevole ed a se stante dell'opera sia stata compiuta, il cessionario ha diritto che il contratto resti in vigore per tale parte, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia espressamente manifestato la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente.

Qualora la risoluzione del contratto abbia luogo a richiesta del cessionario, l'autore o i suoi aventi causa possono liberamente disporre dell'opera incompiuta.

Ove la risoluzione abbia luogo a richiesta dell'autore o dei suoi aventi causa, l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri.

ART. 44. Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione, trascura di far rappresentare, far eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera, l'autore o i suoi aventi causa possono intimargli diffida per mezzo di ufficiale giudiziario.

Decorso infruttuosamente un anno dalla intimazione, il cessionario perde i diritti acquistati e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore o i suoi aventi causa conservano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltrechè al risarcimento dei danni se è il caso.

Ogni patto in contrario è nullo.

ART. 45. Il contratto di cessione è risolto di pieno diritto, se l'opera cade sotto la sanzione di una legge penale promulgata posteriormente alla conclusione del contratto.

ART. 46. L'autore che cede il diritto di pubblicare un'opera per la stampa, può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purchè non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a quando la stampa dell'opera non sia compiuta; ma se l'autore fa sulle bozze correzioni da considerarsi come straordinarie, deve sopportarne le relative spese, salvo patto in contrario.

ART. 47. Il cessionario che ha diritto di fare nuove edizioni dell'opera, ha l'obbligo, prima di eseguirle, di chiedere all'autore se voglia introdurvi modificazioni.

In mancanza di accordo tra le parti, il termine per la presentazione delle modificazioni da parte dell'autore verrà stabilito dall'autorità giudiziaria. ART. 48. Il prezzo di copertina delle opere destinate alla pubblicazione per mezzo della stampa o di altri procedimenti analoghi è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Salvo patto in contrario, questi ha diritto di opporsi a che il prezzo sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

L'editore può modificare il prezzo di copertina già stabilito, preavvisando tempestivamente l'autore, il quale ha diritto di opporsi entro il termine di 15 giorni.

ART. 49. Salvo patto in contrario, l'autore ha diritto di contrassegnare o far contrassegnare ciascun esemplare dell'opera prima che sia posto in commercio.

ART. 50. Le bande e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico programmi costituiti da singoli pezzi musicali o da parti di opere in musica, senza il pagamento di alcun compenso per diritto di autore, purchè l'esecuzione sia fatta senza scopo di lucro.

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ART. 51. Debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione: 1° gli atti indicati nell'art. 37, quando il trasferimento dei diritti spettanti all'autore è fatto per un tempo eccedente i cinque anni o per tempo indeterminato;

20 il precetto per la vendita forzata e la sentenza di vendita dei diritti spettanti all'autore;

3° i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

4° le domande giudiziali tendenti all'annullamento o alla risoluzione di un atto per cui è richiesta la trascrizione a termini del n. 1°, e le sentenze che le accolgano; le domande di rivendicazione e le sentenze che le accolgano.

ART. 52. Gli atti e le sentenze enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto di fronte ai terzi, finchè non siano trascritti.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto è preferito quello che ha prima trascritto il suo titolo d'acquisto.

ART. 53. La domanda di trascrizione deve essere presentata all'ufficio della proprietà intellettuale presso il ministero dell'economia nazionale, o ad una delle prefetture o sottoprefetture del regno, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento di una tassa erariale di lire 20.

La data della trascrizione presso l'ufficio della proprietà intellettuale è quella della presentazione della domanda.

ART. 54. Se manca la giustificazione del pagamento della tassa o se manca la copia del titolo del trasferimento, del precetto, della domanda giudiziale o della sentenza, l'ufficio rifiuta la trascrizione.

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ART. 55. I diritti spettanti all'autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono acquistarsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La espropriazione per pubblica utilità è pronunciata per decreto reale, su proposta del ministro per la pubblica istruzione di concerto col ministro per l'economia nazionale, sentito il consiglio di Stato.

In difetto di accordo tra le parti, l'indennità è determinata inappellabilmente da tre periti nominati dal primo presidente della corte d'appello di Roma, fra i quali deve essere compreso un funzionario dello Stato.

Il decreto reale ha forza di titolo esecutivo tanto contro gli aventi diritto espropriati, quanto contro i terzi detentori degli originali.

ART. 56. Il diritto di riprodurre un'opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata finchè ne resta titolare l'autore.

ART. 57. Neppure è soggetto ad esecuzione forzata il diritto di pubblicare un'opera inedita, finchè ne resta titolare l'autore. Quando il diritto sia stato trasferito ad altri, l'esecuzione forzata è ammessa nel solo caso in cui da prova scritta o da fatti gravi, precisi e concordanti, risulti che l'autore aveva destinato l'opera alla pubblicazione.

CAPO IV.

Deposito delle opere e pubblicità dei registri.

ART. 58. L'autore di un'opera dell'ingegno o i suoi aventi causa debbono depositare presso l'ufficio della proprietà intellettuale al ministero dell'economia nazionale un esemplare dell'opera, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

L'omissione del deposito non pregiudica i diritti riconosciuti all'autore dal presente decreto, nè è di ostacolo in qualsiasi modo al loro esercizio; ma dà luogo al pagamento di un'ammenda non inferiore a lire 50 e al sequestro di uno o più esemplari dell'opera presso qualunque detentore. ART. 59. L'ufficio della proprietà intellettuale dà pubblica notizia, nei modi stabiliti dal regolamento, delle opere depositate, delle concessioni e delle trascrizioni registrate e di quant'altro creda utile agli autori o al pubblico.

ART. 60. I registri che contengono le trascrizioni prescritte dall'art. 51 sono pubblici. Ognuno può ottenere informazioni, copie ed estratti dei detti

registri, prendere visione delle note di trascrizione, delle opere depositate e dei documenti che le riguardano, uniformandosi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e corrispondendo le tasse e i bolli ivi stabiliti.

CAPO V.

Sanzioni penali e misure cautelari.

ART. 61. Salve le maggiori pene stabilite dal codice penale e da altre leggi, è punito con la multa da lire 500 a 10.000:

a) chiunque abusivamente, con qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce, pubblica o diffonde, con o senza modificazioni, un'opera altrui, e chiunque introduce o mette in vendita nel regno gli esemplari illecitamente prodotti;

b) chiunque abusivamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, rappresenta o esegue in pubblico, in tutto o in parte, anche con variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale;

c) chiunque riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che ha il diritto di riprodurre;

d) chiunque viola le norme dell'art. 34 del presente decreto.

Se il reato previsto nelle lettere a) e b) è commesso su opera non destinata dall'autore alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deturpamenti dell'opera, che offendono la reputazione o i sentimenti dell'autore, la pena è della multa non inferiore a lire 5000.

ART. 62. Chiunque pubblica la traduzione di un'opera altrui senza il consenso dell'autore dell'opera, ovvero introduce e mette in vendita nel regno gli esemplari della traduzione abusiva, è punito con la multa fino a lire 5000.

ART. 63. Chi abbia illegittimamente invocato la tutela preventiva di cui all'art. 23, è punito con la multa da lire 100 a 1000, oltre l'obbligo del risarcimento dei danni, se è il caso.

ART. 64. Sull'istanza della parte danneggiata o d'ufficio, l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza, civile o penale, pronunciata in dipendenza di una violazione del presente decreto, sia inserita in uno o più giornali, a spese del soccombente o condannato.

ART. 65. Gli esemplari e le copie dell'opera abusivamente pubblicata o riprodotta e i mezzi all'uopo adoperati, quando per la natura loro non possono essere adoperati per le riproduzioni di opere diverse da quella contraffatta, sono distrutti.

Il contraffattore, che ha risarcito i danni, può chiedere che le copie e i mezzi anzidetti siano invece, a sue spese, sottoposti a sequestro, fintantochè duri il diritto esclusivo dell'autore.

Se il danno non sia stato risarcito, il danneggiato può chiedere che le copie e i mezzi di cui sopra siano invece aggiudicati a lui, per un determinato prezzo, a totale o parziale soddisfacimento del danno.

Il prezzo è determinato, in caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria. Il danneggiato ha sempre facoltà, dopo determinato il prezzo, di rinunciare all'aggiudicazione.

Le norme stabilite dal presente articolo possono essere applicate tanto dal giudice penale quanto dal giudice civile.

ART. 66. Se la residuale durata del diritto di autore non e superiore ad un anno, non può essere ordinata la distruzione delle copie e dei mezzi indicati nell'articolo precedente, e viene sospesa l'esecuzione della sentenza

che l'abbia precedentemente ordinata. In tal caso è tenuto fermo il sequestro, a spese del contraffattore, fino al termine dell'anno anzidetto.

ART. 67. In qualunque stadio della durata dei diritti di autore, il gindice può ordinare che siano depositate in un pubblico museo gli esemplari contraffatti di opere d'arte e i mezzi della contraffazione, se costituiscono essi medesimi opere d'arte di molto pregio.

ART. 68. Il pretore competente può, a domanda di chi vi abbia interesse, ordinare la descrizione, l'accertamento od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione dei diritti riconosciuti dal presente decreto, come pure il sequestro dei relativi proventi, da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti. Trattandosi di pubblici spettacoli, non si applica la limitazione di giorni ed ore fissata nell'art. 42 del codice di procedura civile. Può essere imposta, a chi domanda il sequestro, la prestazione di una cauzione.

Sempre quando non venga diversamente ordinato ai fini della giustizia penale, i suddetti atti perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni non venga instaurato il giudizio civile contro colui a danno del quale si è proceduto.

CAPO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

ART. 69. Il presente decreto si applica a tutte le opere che si pubblicano o rappresentano o eseguono per la prima volta nel regno, ed altresì alle opere pubblicate o rappresentate o eseguite per la prima volta in uno Stato estero, a condizione di reciprocità.

Tuttavia, la durata dei diritti sulle opere pubblicate, rappresentate o eseguite all'estero non può eccedere quella stabilita dalla legge dello Stato dove l'opera fu pubblicata, rappresentata o eseguita, quando tale durata sia più breve di quella stabilita nel presente decreto.

ART. 70. Il presente decreto si applica anche alle opere, già comunque pubblicate, rappresentate o eseguite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

Gli autori e i loro aventi causa, i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dal testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano, e ne godono per la durata che ancora rimane in conformità del presente decreto, purchè, entro un anno dall'entrata in vigore di questo, dichiarino all'ufficio della proprietà intellettuale, nelle forme indicate dal regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalità sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'ufficio della proprietà intellettuale dall'autore o dai suoi aventi causa, a norma del comma precedente.

ART. 71. La disposizione dell'art. 34 si applica anche alle opere cadute in dominio pubblico dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1865, n. 2215. ART. 72. L'ufficio della proprietà intellettuale presso il ministero della economia nazionale vigilerà per l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento, e all'uopo ha facoltà di richiedere ai privati ed agli enti interessati le notizie e gli atti che ritenga necessari al servizio.

ART. 73. Sono abrogate le leggi 25 giugno 1865, n. 2337; 10 agosto 1875, n. 2652; 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3), nonchè il regio decreto 19 set

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