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ART. 5. Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1925-26.

ART. 6. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

(1) V. Lex 1923, p. 1449.

Pensioni agli agenti delle ferrovie dello Stato provenienti dalle ex-gestioni austriache (R. D.-L. 23 ottobre 1925, n. 1972 - N. 2244, in Gazz. uff., 23 novembre, n. 272).

Visto il regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995 (1);
Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486 (2);
Visto il regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 (3);
Visto il regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143 (4).

ART. 1. Per le pensioni dirette e di riversibilità relative ad agenti delle ferrovie dello Stato provenienti dalle ex-gestioni austriache, che siano da riformarsi o da liquidarsi direttamente a sensi del regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, e per gli annessi caroviveri, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato procederà alla liquidazione provvisoria, disponendone il pagamento e trasmettendo gli atti alla corte dei conti per la liquidazione definitiva e per la ripartizione della spesa fra il tesoro e l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a sensi degli articoli 16 e 17 del predetto decreto-legge.

I pagamenti in base alla liquidazione provvisoria saranno provvisoriamente effettuati a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e su ruoli da emettersi dalle ferrovie medesime. Per tali pagamenti il pensionato sarà munito di lettera credenziale da rilasciarsi dalle ferrovie dello Stato.

I pagamenti in base alla liquidazione definitiva saranno effettuati per ogni pensionato su libretto unico da emettersi dalle ferrovie dello Stato per l'intiero importo della pensione, ma su ruoli distinti da emettersi dal ministero delle finanze per la parte a carico del tesoro e dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato per la parte a proprio carico.

All'attivazione della pensione definitiva le ferrovie dello Stato saranno accreditate, a debito delle rate maturate sul ruolo emesso dal ministero delle finanze, di tutte le somme che si troveranno ad avere anticipato per conto del te oro durante il periodo di vigore della liquidazione provvisoria.

Rimane ferma, rispetto alle liquidazioni provvisorie e in loro precedenza, la concessione di acconti a norma degli articoli 12, 13 e 15 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

ART. 2. Le disposizioni del precedente art. 1° sono applicabili anche nel caso di liquidazione di sussidi per una sola volta. In tal caso il pagamento sulla liquidazione provvisoria non potrà eccedere gli otto decimi del suo importo netto e il saldo sarà pagato solo in base alla liquidazione definitiva.

Il pagamento sulla liquidazione provvisoria sarà provvisoriamente effettuato a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, salvo regolazione dei conti col tesoro all'atto del pagamento del saldo sulla liquidazione definitiva.

Rimane ferma la facoltà di concedere acconti anche in precedenza della liquidazione provvisoria a norma degli articoli 12 e 14 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

ART. 3. Oltrechè per gli agenti provenienti dalle ex-gestioni austriache, le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili anche per tutti gli altri casi di agenti delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio come ali, ma che per essere provenienti da altre amministrazioni dello Stato debbano liquidare pensioni miste o sussidi misti, parte a carico del tesoro c parte a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

ART. 4. I casi contemplati al 2° comma dell'art. 4 del regio decretolegge 23 maggio 1924, quando sussistano le condizioni di possesso della cittadinanza italiana e di cessazione dal servizio non anteriore al 1° marzo 1920, s'intendono rientrare fra quelli previsti al 3° comma dell'art. 1o dello stesso decreto-legge. Per gli uni e per gli altri casi i caro-viveri, quando ciò riesca più favorevole, sono corrisposti nella misura in vigore per i pensionati delle ferrovie dello Stato, pur conservandosi le pensioni exregime.

ART. 5. Per gli agenti di cittadinanza italiana provenienti dalle ex-gestioni austriache, dispensati in forza del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143, senza aver raggiunto la durata di servizio di cui all'art. 7 di detto decreto, per il diritto a pensione secondo le norme vigenti per il personale delle ferrovie dello Stato, il riconoscimento degli anni di servizio ininterrotto prestato presso l'amministrazione di provenienza prima dell'inscrizione ai fondi di previdenza è ammesso anche oltre la metà della sua durata effettiva, limitatamente però alla durata necessaria per raggiungere i limiti suddetti e nel solo caso in cui essi possano essere raggiunti.

Valgono a tale scopo le domande già presentate per il riconoscimento della sola metà di tale servizio, e quelle che per il riconoscimento nei limiti del presente articolo venissero ulteriormente presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

ART. 6. I riscatti già concessi dalle cessate amministrazioni austriache e per i quali dai fogli matricolari delle ex-gestioni risulti retrodatata l'inscrizione ai fondi di previdenza, agli effetti del 1o e 2o comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, sono considerati come parte integrante del servizio di cui alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo.

I riscatti invece che fossero già stati concessi dalle cessate amministrazioni senza dichiarazione di retrodatazione dell'inscrizione e quelli che fossero stati concessi dalle ferrovie dello Stato in base alle norme degli istituti di previdenza di provenienza, saranno riformati alle condizioni di cui l'art. 1o del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

ART. 7. Le disposizioni del terzo comma dell'art. 6 del regio decretolegge 23 maggio 1924, n. 995, irca a facoltà di chiedere i riconoscimenti 'vi previsti, s'intendono applicabili anche alle famiglie di agenti morti in servizio o in quiescenza anteriormente al 30 giugno 1924, data di pubblicazione del detto regio decreto-legge e di ex-agenti già in quiescenza al 30 giugno 1924 e morti prima del 28 settembre 1924, scadenza del termine utile per la presentazione della domanda da parte degli agenti stessi. Per tali casi saranno tenute valide le domande già presentate e quelle che venissero ulteriormente presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

ART. 8. Sulle pensioni liquidate secondo le norme del regio decretolegge 23 maggio 1924, n. 995, a riforma di pensioni ex-gestioni e relative a cessazioni dal servizio dal 1° marzo 1920 a tutto febbraio 1923, gli aumenti del regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, sono conferiti, qualunque sia l'importo delle pensioni stesse, colle norme di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 11 di quest'ultimo decreto.

ART. 9. Nei casi di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° marzo 1924 aventi titolo alla riforma secondo il regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, sarà ristabilita dal 1° aprile 1925 la pensione ex-gestioni, quando questa per effetto degli aumenti di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, riesca superiore a quella liquidata colle norme per il personale delle ferrovie dello Stato cogli aumenti eventualmente a questa competenti giusta l'art. 11 di detto regio decretolegge.

In qualunque caso, sia di conservazione della pensione liquidata colle norme delle ferrovie dello Stato, sia di ripristino della pensione ex-gestioni. l'importo complessivo da assegnarsi ra pensione e caro-viveri non potrà essere inferiore alla somma della pensione ex-gestioni dell'aumento ad essa competente e del caro-viveri ex-gestioni.

ART. 10. Le liquidazioni di pensioni già effettuate in base alle norme delle ex-gestioni austriache si considerano come definitive e possono essere impugnate avanti alle sezioni unite della corte dei conti con ricorso da depositarsi entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, o, per quelli già notificati, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

(1) V. Lex 1924, p. 1127. (2) V. retro, p. 646.

(3-4) V. Lex 1923, p. 2009, 222.

Aggiunta all'art. 88 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativamente all'applicazione del decreto stesso al personale del ministero degli affari esteri (R. D.-L. 23 ottobre 1925, n. 1975 - N. 2246, in Gazz. uff., 23 novembre, n. 272).

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (1), sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni.

ART. 1. All'art. 88 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, contenente disposizioni transitorie per l'applicazione dello stesso regio decreto al personale del ministero degli affari esteri, è aggiunto il seguente comma:

Nella prima nomina del direttore della tipografia, che sia da effettuare per vacanza del posto di cui alla tabella 21 dell'allegato II, dopo l'attuazione del presente decreto, ma prima della scadenza di un triennio dalla data della sua entrata in vigore, sarà conferito al predetto direttore, in deroga al disposto della detta tabella e a tutti gli effetti, il grado 8o».

ART. 2. Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

(1) V. Ler 1923, Suppl. al n. 22.

Provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il ministro per le finanze e la banca J. P. Morgan e C. di New York (R. D.-L. 19 novembre 1925, n. 1977 N. 2248, in Gazz. uff., 23 novembre, n. 272).

Visto il regio decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964 (1).

ART. 1. Il nostro ministro segretario di Stato per le finanze è autorizzato a stipulare tutti i patti e le condizioni relative agli accordi interceduti fra esso ministro e la banca J. P. Morgan e C. di New York per un prestito di cento milioni di dollari previsto al regio decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964.

ART. 2. Le operazioni di cui ai detti accordi saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa presente e futura e non saranno soggette ad eventuali restrizioni legali che potessero essere, quando che sia, applicate ai pagamenti. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

(1) V. retro, p. 1749.

Non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 3 del regio decretolegge 8 luglio 1925, n. 1172, ai provvedimenti relativi al personale della direzione generale delle poste e dei telegrafi (R. D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1971 - N. 2253, in Gazz. uff., 24 novembre, n. 273).

Le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172 (1), non si applicano ai provvedimenti relativi al personale postale, telegrafico e telefonico, adottati in applicazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (2), e successive modificazioni, nei modi stabiliti dal regio decretolegge 14 giugno 1925, n. 883' (3).

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

(1) V. retro, p. 1034.

(3) V. retro, p. 843.

(2) V. Lex 1923, Suppl. al n. 22.

Aumento delle tariffe postali per l'estero (R. D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1973 N. 2254, in Gazz. u., 24 novembre, n. 273).

Visto l'art. 86 del testo unico delle leggi postali approvate con regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Vista la convenzione postale internazionale e gli accordi speciali stipulati a Stoccolma il 28 agosto 1924, approvata con regio decreto-legge n. 1428, del 29 luglio 1925 (1).

ART. 1. La tariffa base delle lettere di un porto dirette all'estero è elevata da lire 1 a lire 1,25.

ART. 2. In base all'aumento di cui all'articolo precedente, con effetto dal 1° gennaio 1926 le tariffe per l'estero per le voci qui appresso indicate sono modificate come segue:

Corrispondenze.

Lettere: primo porto di 20 grammi, lire 1,25;

per ogni porto successivo, lire 0,75;

Cartoline semplici di Stato e dell'industria privata, lire 0,75;

con risposta pagata, lire 1,50;

Cartoline illustrate con la sola firma dello speditore o con frasi di convenevoli espresse con un massimo di cinque parole od iniziali, lire 0,25; Manoscritti: ogni 50 grammi, lire 0,25;

id. minimo di tassa, lire 1,25; Campioni: ogni 50 grammi, lire 0,25; id. minimo di tassa, lire 0,50;

Stampe: ogni 50 grammi, lire 0,25;

Diritto di raccomandazione, lire 1,25;

Ricevute di ritorno, lire 1,25;

Ricevute di ritorno chieste dopo la spedizione, lire 2,50;

Reclami per corrispondenze ordinarie, raccomandate ed assicurate, lire 2,50;

Domande per diritto di corrispondenze o per modificazione di indirizzo, lire 2,50;

Recapito per espresso, lire 2,50;

Tassa di assegno (oltre il diritto proporzionale di lire 0,50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire della somma assegnata), lire 1;

Tessere e libretti di riconoscimento, lire 5;

Diritto di assicurazione ogni 300 lire o frazione, lire 1,25;
Scatolette con valore dichiarato per ogni 50 grammi, lire 1;
Scatolette con valore dichiarato: minimo di tassa, lire 5;

Diritto di ricomposizione in dogana delle scatolette valori, lire 2,50; Tassa minima delle corrispondenze non od insufficientemente affrancate, lire 0,50.

Abbonamenti giornali.

Diritto speciale di rinvio per ogni trimestre, lire 5.

Vaglia internazionali.

Diritto fisso (oltre il diritto proporzionale di lire 0,50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire), lire 1,50.

Riscossione per conto di terzi.

Diritto di riscossione, lire 1,50;

Diritto di presentazione, lire 1.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

(1) V. retro, p. 1351.

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