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Moratoria Fiume-Cecoslovacchia (R. D.-L. 3 agosto 1925, n. 2078 N. 2337, in Gazz. uff., 3 dicembre, n. 281).

Viste le leggi del 26 settembre 1920, n. 1322 (1), e 19 dicembre 1920, n. 1778 (2);

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (3);
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235 (4).

ART. 1. Fino a nuova disposizione, e salvo quanto sia stato o sia per essere stabilito nei trattati internazionali, è sospeso l'esercizio delle azioni giudiziarie dirette ad ottenere l'adempimento di obbligazioni espresse in valute convertite sulla base del regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235, sorte per qualsiasi titolo ed anche per depositi bancari, prima del 24 febbraio 1924 tra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di diritto pubblico che abbiano il centro principale dei loro affari o dei loro interessi o la loro residenza abituale, al momento in cui entra in vigore il presente decreto, entro il territorio dello Stato di Fiume annesso all'Italia in virtù dell'accordo di Roma del 27 gennaio 1924 da un lato, ed entro i confini della Repubblica Cecoslovacca dall'altro. Il creditore che rifiuta i pagamenti parziali o totali in dipendenza delle dette obbligazioni non cade in mora. La sospensione deve essere rilevata d'ufficio anche per le cause pendenti.

Saranno tuttavia ammesse le azioni giudiziarie che abbiano per oggetto o che comunque si riferiscono ad obbligazioni indicate nella prima parte del presente articolo, in quanto tali azioni siano dirette soltanto all'accertamento dell'esistenza della obbligazione senza pregiudizio della determinazione della moneta e del ragguaglio per il pagamento.

Durante la sospensione sono parimenti ammessi gli atti ed i provvedìmenti conservativi.

ART. 2. Agli effetti dell'articolo precedente per le obbligazioni contratte da succursali o da stabilimenti secondari di società commerciali o di altri enti giuridici si avrà riguardo alla sede della succursale o dello stabilimento secondario e non alla sede dello stabilimento principale.

ART. 3. Il periodo di sospensione non sarà computato nei termini di prescrizione e nei termini fissati dalla legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

ART. 4. Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno, e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

(1-2) V. Lex 1920, p. 874, 1189.

(3-4) V. Lex 1924, p. 432, 451.

Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura (R. D.-L. 23 ottobre 1925, n. 2079 N. 2338, in Gazz. uff., 3 dicembre, n. 281).

ART. 1. I possessori di alveari di qualsiasi sistema e qualunque sia la entità dell'impianto possono riunirsi in consorzi provinciali.

Gli enti apistici e le associazioni apistiche, regolarmente costituiti, che comprendano la maggioranza degli alveari a favo mobile di una data provincia ove essi abbiano sede, possono assumere le funzioni di consorzio, per la provincia istessa, se lo chieda un numero tale dei componenti dell'ente o associazione da rappresentare la maggioranza degli alveari a favo mobile della provincia medesima, e previa autorizzazione data con decreto del ministro per l'economia nazionale, nonchè sotto l'osservanza delle norme

stabilite dal presente decreto. In tal caso, la gestione consorziale dovrà essere tenuta separata dalla rimanente gestione dell'ente o associazione apistica.

I consorzi sono posti sotto l'alta vigilanza del ministero dell'economia nazionale.

ART. 2. La costituzione dei consorzi può essere promossa dal consiglio agrario provinciale o, dove questo non esista, dalla deputazione provinciale, qualora ne faccia domanda un gruppo di apicoltori tale da rappresentare la maggioranza degli alveari a favo mobile coltivati nella provincia, e il consiglio agrario o la deputazione provinciale ritengano utile la costituzione del consorzio per la difesa e lo sviluppo dell'apicoltura.

La costituzione del consorzio può essere resa obbligatoria dal prefetto, su parere conforme del consiglio agrario provinciale o, dove questo non esista, della deputazione provinciale, quando l'apicoltura, nella provincia, abbia una notevole importanza e la mancanza del consorzio costituisca per essa un danno od un pericolo.

In ogni caso, il consorzio costituito comprende tutti coloro che esercitano l'apicoltura nella provincia, sia con alveari a favo mobile, sia con alveari a favo fisso.

Il regolamento da emanarsi per l'applicazione del presente decreto fisserà le norme riguardanti la costituzione, l'amministrazione ed il funzionamento dei consorzi.

Le spese di funzionamento dei consorzi saranno ripartite fra gli apicoltori facenti parte dei consorzi medesimi in proporzione del numero degli alveari da ciascuno posseduti.

ART. 3. I consorzi di una medesima regione possono riunirsi e fondersi. per formare un consorzio interprovinciale. La riunione o la fusione del consorzio interprovinciale è promossa dal ministero dell'economia nazionale quando i consorzi provinciali ne facciano domanda e la riunione sia giudicata giovevole agli interessi dell'apicoltura.

ART. 4. Ogni consorzio dovrà provvedersi, a proprie spese, di uno o più esperti, coi requisiti che saranno indicati dal regolamento. Le nomine degli esperti sono soggette all'approvazione del ministero dell'economia nazionale. Gli esperti sono incaricati specialmente delle funzioni di carattere tecnico inerenti all'attività del consorzio.

ART. 5. I consorzi di cui agli articoli precedenti hanno i seguenti scopi: a) vigilare, specialmente a mezzo dei proprii esperti, all'applicazione del presente decreto, particolarmente per quanto riguarda la lotta contro le malattie delle api;

b) diffondere la conoscenza, tra gli apicoltori, dei mezzi più idoni a prevenire e combattere le malattie contagiose delle api;

c) diffondere i metodi razionali di coltura delle api curando special mente la purezza e la selezione dell'apis ligustica;

d) proteggere gli interessi degli apicoltori della industria e del commercio dei prodotti degli apiari, vigilando per provocare la repressione delle frodi.

ART. 6. Gli esperti dei consorzi hanno la vigilanza su tutti gli alvearl situati nella circoscrizione del consorzio, devono accertare se in quest! si verifichino casi di malattie contagiose della covata o dell'insetto adulto, con speciale riguardo alla peste della covata sia americana che europea. Per l'adempimento delle loro funzioni, gli esperti hanno facoltà di accedere, in ogni tempo, negli apiari e loro pertinenze, nei locali di conservazione del miele, della cera e degli attrezzi e dovunque il detto materiale sia conservato. La stessa facoltà spetta agli speciali delegati del ministero dell'economia nazionale.

ART. 7. Il proprietario di un impianto di oltre 50 alveari a favo mobile, ove non esista uno dei consorzi provinciali di cui all'art. 1o, dietro speciale

autorizzazione del prefetto e previo parere favorevole del consiglio agrario provinciale o, dove questo non esista, della deputazione provinciale, può, esercitare le facoltà proprie agli esperti dei consorzi stessi, conformemente alle disposizioni del presente dccreto, per quanto concerne la prevenzione e la vigilanza, di cui al precedente articolo, limitatamente agli alveari compresi entro un raggio di cinque chilometri dal suo impianto.

Il detto proprietario, ove constati, in alveari, compresi nel raggio di cui sopra, l'esistenza di qualcuna delle malattie contagiose indicate nell'art. 6, ne farà denuncia al prefetto, il quale, previo accertamento da eseguirsi da un esperto da lui incaricato, se del caso, autorizzerà persona idonea (che potrà essere il proprietario denunciante) ad adottare le cure previste nei primi due comma dell'art. 9.

Contro il provvedimento del prefetto non è ammesso gravame.

ART. 8. Il possessore di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie indicate nell'art. 6 del presente decreto, deve farne denuncia, con lettera raccomandata, al consorzio cui appartiene.

La denuncia può essere fatta anche da terzi che abbiano avuto sentore della malattia.

ART. 9. L'esperto del consorzio, quando constati l'esistenza della infezione, dichiara infetto l'apiario, mediante apposizione di speciale cartello, che non può essere rimosso dal possessore degli alveari, e fa divieto al medesimo di rimuovere, vendere o comunque alienare gli alveari, gli attrezzi, il miele e la cera infetti.

Egi prescrive, inoltre, i mezzi per eliminare le infezioni, e fissa un termine, trascorso il quale gli alveari, qualora siano ancora infetti, dovranno essere soppressi.

L'apicoltore ha facoltà di chiedere al consorzio un ulteriore accertamento da farsi da altri esperti in materia. Le spese per tale accertamento sono anticipate al consorzio dal ricorrente, e saranno a lui restituite, ove i risultati degli ulteriori accertamenti gli siano favorevoli.

I termini e le modalità del ricorso per l'ulteriore accertamento, saranno stabiliti dal regolamento.

ART. 10. La distruzione degli alveari o favi infetti sarà eseguita secondo le norme da determinarsi dal regolamento.

Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfezione secondo le norme che ciascun consorzio stabilirà. Nessun indennizzo è dovuto al possessore di materiali infetti, dei quali sia stata ordinata la distruzione. Tuttavia i consorzi potranno provvedere, mediante forme assicurative, o mutue, a parziali indennizzi.

ART. 11. È proibito esporre e lasciare a portata delle api, il miele, i favi e i materiali infetti. Il miele e la cera infetti non potranno essere messi in commercio se non dopo aver subito apposita sterilizzazione eseguita secondo le norme stabilite dal consorzio con particolari regolamenti.

ART. 12. I prefetti delle provincie, nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di malattie contagiose delle api, hanno facoltà di vietare, con loro decreto, la rimozione, dalle località infette o sospette, di api, favi, miele, attrezzi apistici usati ed altri materiali atti a diffondere tali malattie. È altresì data facoltà ai prefetti di vietare l'introduzione, nelle rispettive provincie, di api e di altri materiali, di cui sopra, da provincie sospette di infezione di malattie contagiose delle api, quando, in tali provincie, non esistano consorzi costituiti allo scopo di combattere le dette malattie.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati sentito il parere del veterinario provinciale.

A richiesta di consorzi o di apicoltori interessati o per disposizione del ministero dell'economia nazionale, i prefetti potranno anche vietare, nelle

rispettive provincie, la introduzione o comunque la diffusione di specie. varietà e razze di api diverse dall'apis ligustica.

Al fine di impedire l'introduzione nel territorio del regno, di malattie infettive delle api, il ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per l'interno, potrà con suo decreto, a richiesta di consorzi, di singoli apicoltori, o di propria iniziativa, vietare l'importazione dall'estero di api e degli altri materiali, di cui al primo comma del presente articolo. ART. 13. Nelle provincie in cui, in seguito a statistica degli alveari a favo mobile ed a favo fisso compilata dal consorzio, risulterà una maggioranza dei primi sui secondi, potrà, con decreto del prefetto, essere vietata la soppressione anche parziale di famiglie di api compiuta allo scopo di trarne i prodotti (apicidio).

ART. 14. Su proposta del consorzio provinciale, e previo parere favorevole del consiglio agrario provinciale, e, dove questo non esista, della depu tazione provinciale, il prefetto della provincia può fissare, con suo decreto le distanze che debbono obbligatoriamente intercedere tra gli impianti di non meno di 50 alveari a favo mobile. Tali distanze possono essere fissate per singole zone della provincia, e il decreto può inoltre prevedere le ecoezioni tecnicamente ed industrialmente opportune nelle singole zone.

Può parimenti determinarsi il raggio entro cui, in confronto agli impianti esistenti, chi eserciti l'apicoltura nomade non può trasportare i proprii apiari.

ART. 15. Il miele che non sia prodotto genuino di api non può essere introdotto nel regno se non accompagnato da espressa dichiarazione della sua costituzione; e dovrà essere messo in commercio con la denominazione di miele artificiale.

Allo scopo di accertare la genuinità del miele importato e messo in vendita, gli agenti doganali e coloro che sono incaricati della sorveglianza del commercio e dello spaccio delle materie alimentari sono autorizzati a prelevare gratuitamente campioni del miele importato e messo in vendita, con le norme che saranno stabilite nel regolamento, il quale stabilirà pure le norme per l'analisi dei campioni.

ART. 16. Le trasgressioni ai divieti contenuti nelle disposizioni degli articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente decreto, sono punite con l'ammenda da lire 100 fino a lire 2000; e si procederà inoltre alla confisca della merce posta in vendita o importata contro i divieti medesimi. Alla stessa pena è soggetto il possessore di alveari che, avendo accertata l'esistenza di malattia contagiosa nel proprio apiario, ometta di fare la prescritta denuncia. Chiunque impedisca all'esperto, di ispezionare gli apiari e i locali dove sia conservato il materiale relativo o rifiuti di dare le informazioni o indicazioni da lui richieste nell'esercizio delle sue funzioni o le dia inesatte 0 mendaci o sottragga materiale infetto che gli sia stato vietato di rimuovere o comunque si opponga alla esecuzione delle suddette disposizioni, è punite con l'ammenda da lire 100 a lire 2000, salvo che il fatto costituisca reata punito con pena maggiore dal codice penale. Inoltre sarà tenuto alla rifusione dei danni eventuali derivati dalla sua trascuratezza o colpa.

ART. 17. I consorzi indicati nell'art. 1o sono autorizzati a costituirsi parte civile nei giudizi penali contro i colpevoli di reati preveduti dal presente decreto.

ART. 18. Ai fini del presente decreto prefetti hanno facoltà di indire censimenti degli alveari esistenti nella rispettiva provincia in base alle istruzioni che darà il ministero dell'economia nazionale ed è fatto obbligo della relativa denuncia, ai possessori, a qualunque titolo, di alveari.

ART. 19. Apposito regolamento stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto, il quale sarà presentato al parlamento per la sua conver sione in legge.

R. D.-L. 23 ottobre 1925, n. 2076, che proroga al 31 dicembre 1925 le disposizioni del regio decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale attualmente in pensione addetto all'ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie (N. 2339, in Gazz. uff., 3 dicembre, n. 281).

Agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari (R. D.-L. 9 novembre 1925, n. 2080 - N. 2341, in Gazz. uff., 3 dicembre, n. 281).

Visto il regio decreto emanato in virtù della delegazione dei poteri conferiti al governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601 (1), in data 30 dicembre 1923, n. 3283 (2), con cui è stato approvato il testo di legge sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche.

ART. 1. È concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione interna agli autocarri ed omnibus-automobili su telai di autocarri che siano dichiarati dalle competenti autorità ausiliari militari e che siano costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2. Sono considerati automezzi ausiliari militari quelli che saranno precettati pel servizio dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e verranno costruiti con le speciali caratteristiche che saranno indicate dalle autorità militari.

ART. 3. Il ministero delle finanze di concerto col ministero dell'economia nazionale detterà le norme per l'applicazione delle esenzioni di cui all'art. 1o. ART. 4. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

(1) V. Lex 1922, p. 1069.

(2) V. Lex 1924, Suppl. al n. 10-bis, p. 416.

Disposizioni relative agli ufficiali di complemento della regia marina (R. D.-L. 19 novembre 1925, n. 2091 - N. 2344, in Gazz. uff., 3 dicembre, n. 281).

ART. 1. Il ministro per la marina ha facoltà, quando vi siano delle vacanze nei ruoli degli ufficiali del servizio attivo permanente, di trattenere in servizio temporaneo, al termine della loro ferma, guardiamarina e sottotenenti di complemento della regia marina che ne facciano domanda e che, a suo giudizio, posseggano le attitudini e le condizioni necessarie, senza però eccedere il numero delle vacanze esistenti nei ruoli degli ufficiali del servizio attivo permanente di pari grado e corpo.

ART. 2. Gli ufficiali di cui all'articolo precedente dovranno vincolarsi a prestare servizio non interrotto per tre anni dopo la loro ferma di leva. È però in facoltà del ministro per la marina di proscioglierli quando crede. ART. 3. Gli ufficiali di complemento di cui ai precedenti articoli possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del corpo cui appartengono con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco vigenti per gli ufficiali di pari grado e corpo del servizio attivo permanente.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1925 e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

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