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Conversione in legge del r. decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relative alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte (L. 11 giugno 1925, n. 1035 N. 1317, in Gazz. uff., 2 luglio, n. 151).

ARTICOLO UNICO.

- È convertito in legge, con le modificazioni di cui appresso, il r. decreto 12 novembre 1921, n. 1603 (1), relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina, eliminati entro il 30 giugno 1922:

a) nella tabella di cui all'art. 1°, dopo la parola «servizio », esistente nella intestazione della seconda e quarta colonna, è aggiunta la parola « utile >;

b) nell'art. 2, primo alinea, alle parole: « I salariati di cui all'art. 1o » sono sostituite le seguenti: «I capi operai ed operai borghesi a matricola dipendenti dal ministero della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti borghesi permanenti della regia marina »;

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c) nello stesso art. 2, primo alinea, dopo le parole: trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, sono inserite le seguenti: (con speciali trattamenti, da stabilirsi dai predetti ministeri) »;

d) nello stesso art. 2, primo alinea, alle parole: «saranno collocati a riposo, vengono sostituite le seguenti: « potranno essere collocati a riposo »; e) nel terzultimo alinea dell'art. 2, alla parola « riduzioni », è sostituita l'altra sistemazioni »;

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f) nell'art. 2, fra il terzultimo ed il penultimo alinea, è inserito il seguente: Nella determinazione del personale da collocarsi, come sopra, a riposo, potrà anche prescindersi dalle vigenti norme regolamentari »; g) nell'art. 3, primo alinea, dopo le parole: «i lavoranti provvisori sono aggiunte le seguenti: « della marina »; dopo le parole: gli operai straordinari», sono aggiunte le altre: della guerra», e dopo le parole: i lavoranti giornalieri ed avventizi », sono aggiunte le altre: « della marina »; h) alla fine dello stesso art. 3, primo alinea, alle parole: «trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, verranno licenziati entro il 30 giugno 1922, e saranno loro corrisposti: », vengono sostituite le seguenti: «trasferiti, ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato (con speciali trattamenti, da stabilirsi dai predetti ministeri), potranno essere licenziati entro il 30 giugno 1922 ».

Nella determinazione del personale da licenziarsi come sopra, potrà anche prescindersi dalle vigenti norme regolamentari ».

Al predetto personale saranno corrisposti: ».

i) nell'art. 3, n. 5, lettera a), alla data: 21 luglio 1919 », è sostituita l'altra: 21 aprile 1919 »;

j) il penultimo alinea dell'art. 3 è modificato come appresso:

Le disposizioni di cui nel preserte articolo sono altresì applicabili agli operai straordinari della guerra ed ai lavoranti avventizi e giornalieri della marina, assunti anteriormente alla data dell'armistizio, e che fossero eliminati entro il 30 giugno 1922 »;

k) nell'art. 6, penultimo alinea, alle parole: della legge 26 dicembre 1901, n. 518 », sono sostituite le altre: della presente legge;

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1) nell'art. 7, fra il secondo ed il terzo alinea, è inserito il seguente: Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni del personale operaio a matricola del ministero della guerra e loro famiglie sono applicabili anche al personale operaio a matricola degli stabilimenti militari di pena dipendenti dal ministero della guerra »;

m) all'ultimo alinea dello stesso art. 7, sono aggiunte, continuando, le seguenti parole: nonchè pel personale operaio a matricola degli stabilimenti militari di pena dipendenti dal ministero della guerra ';

n) l'art. 8 resta modificato come fu già disposto dall'art. 2 del regio decreto 17 giugno 1923, n. 1646, con l'aggiunta delle seguenti parole, alla fine del primo alinea: esclusi coloro che cessarono dal servizio anteriormente al 6 dicembre 1921 »;

o) nell'art. 9, primo alinea, alle parole: « quattro quinti della pensione presunta, a carico del debito vitalizio », sono sostituite le seguenti: « quattro quinti della pensione lorda presunta, a carico del debito vitalizio, nonchè, in conto sospeso, gli assegni temporanei di caro-viveri loro spettanti »; p) fra gli articoli 9 e 10, il quale ultimo diventa 11, è inserito il seguente:

Art. 10. — Per le vedove degli individui del personale operaio e lavorante considerati nel primo alinea dell'art. 1o e nell'art. 2, i quali abbiano contratto matrimonio anteriormente al 6 dicembre 1921, data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto alla pensione non è subordinato alla condizione che, all'atto della cessazione dal servizio, siano trascorsi due anni almeno dalla data del matrimonio »;

q) al primo alinea dell'art. 10, divenuto 11, sono aggiunte, continuando, le seguenti parole: però, per l'applicazione del primo alinea dell'art. 1o, la decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento a riposo, fino al 1o aprile 1922, sarà quella stabilita dai ministeri della guerra e della marina ». (1) V. Lex 1921, p. 971.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti (R. D. 4 giugno 1925, n. 1036 - N. 1319, in Gazz. uff., 2 luglio, n. 151).

Visto l'art. 19 del nostro decreto-legge 11 marzo 1923, n. 614 (1), che da facoltà al nostro governo di formare il testo unico delle dispozizioni legislative che regolano l'opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;

Visto l'art. 10 del successivo nostro decreto legislativo 11 gennaio 1925, n. 36 (2), che dà facoltà di comprendere nel coordinamento di detto testo unico anche le disposizioni posteriori al decreto-legge 11 marzo 1923, n. 614, nonchè quelle altre che fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo.

ARTICOLO UNICO. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, visto, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

TESTO UNICO.

TITOLO I.

Costituzione, fini e proventi dell'opera di previdenza.

ART. 1. (Art. 1o, r. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 (3); art. 1° r. decreto 15 febbraio 1923, n. 539 (4), e art. 1o r. decreto 11 marzo 1923, n. 614). L'opera di previdenza, istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, ha la sua sede presso la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Essa ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, sotto la vigilanza del ministro per le finanze.

Agli effetti tributari è considerata come amministrazione dello Stato, Le spese di amministrazione sono a carico dell'opera di previdenza. ART. 2. (Art. 2, r. decreto 26 febbraio 1920, n. 219; art. 2 r. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e art. 36, comma dodicesimo, r. decreto n. 2523 (5) del 31 ottobre 1923). Sono inscritti all'opera di previdenza:

a) gli impiegati civili di ruolo ordinario in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente presso le amministrazioni dello Stato, compreso il fondo per il culto, gli economati generali dei benefici vacanti, il ministero della real casa e il senato del regno (esclusi quelli delle ferrovie, dell'emigrazione e degli archivi notarili), ai quali sia comunque assicurato un trattamento di pensione. Per gli impiegati ai quali il trattamento di pensione fu assicurato posteriormente al 1° febbraio 1918, l'inscrizione decorre dal giorno in cui tale trattamento fu assicurato;

b) il personale delle regie scuole professionali dal 1° gennaio 1922; c) gli ufficiali in servizio attivo permanente del regio esercito, della regia marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918, o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta;

d) gli ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale e della riserva del regio esercito, della regia marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, che si trovavano in servizio al 1° febbraio 1918 o durante i periodi di richiamo in servizio dopo detta data;

e) i sottufficiali retribuiti a stipendio del regio esercito, della regia marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio;

f) i marescialli dei reali carabinieri e della regia guardia di finanza dal 1° luglio 1923;

g) gli impiegati di ruolo della camera dei deputati dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919;

h) il personale di custodia delle carceri per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, ed i comandanti e capi guardie di nuovo dal 1° dicembre 1923;

i) gli ufficiali, i graduati del soppresso corpo delle guardie di città per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino alla soppressione del corpo stesso;

1) gli ufficiali del soppresso corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza dalla data d'istituzione fino allo scioglimento del corpo;

m) il personale degli agenti investigativi dalla data della istituzione fino a quella della effettiva soppressione del ruolo;

n) il personale della bassa forza delle capitanerie di porto per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, ed i nocchieri di nuovo dal 1° di cembre 1923.

ART. 3. (Art. 3 r. decreto 26 febbraio 1920, n. 219; r. decreto 10 luglio 1921, n. 949 (6); art. 4, comma secondo, r. decreto 11 marzo 1923, n. 614 (7); art. 29, comma primo, r. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 (8); e art. 2 r. decreto n. 36 (9) dell'11 gennaio 1925). L'opera di previdenza ha per fine:

1° di provvedere al pagamento di un assegno vitalizio:

a) agli inscritti dispensati dal servizio per infermità o per età avanzata prima di aver maturato il diritto alla pensione:

b) alle vedove, agli orfani minorenni degli inscritti morti in attività di servizio senza diritto a pensione, e degli inscritti morti dopo aver abbandorato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera a);

e) alle orfane nubili maggiorenni e agli altri congiunti (indicati nel seguente art. 9) degli inscritti morti in servizio o in pensione o durante i godimento dell'assegno di riforma, e degli inscritti morti dopo aver abandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera a);

d) agli orfani maggiorenni degli inscritti, che comprovino di essere

mabili al lavoro per difetti fisici o mentali;

2 di provvedere al ricovero, alla educazione ed alla istruzione degli orfani dei personali civili e militari dello Stato;

3 di conferire un'indennità di buonuscita al personale civile e mili: tare dello Stato e ai loro superstiti che trovansi nelle condizioni di cui al titolo V del presente testo unico.

ABT. 4. (Art. 6, r. decreto 11 gennaio 1925, p. 36). - L'opera di previdenza è autorizzata a corrispondere sussidi annui a favore di enti che provvedono con proprii convitti all'educazione e all'istruzione degli orfani degli impiegati civili e militari dello Stato.

Tali sussidi sono deliberati e confermati annualmente dal consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti, e degli istituti di pre

videnza.

ART. 3. (Art. 23, r. decreto 26 febbraio 1920, n. 219. L'opera di previdenza potrà essere autorizzata dal ministero delle finanze ad accettare la cessione delle attività e delle passività di istituti che provvedono alla assistenza degli orfani degli impiegati dello Stato, in quanto le loro finalità rientrino in quelle contemplate dal precedente art. 3.

ART. 6. (Art. 9, commi primo e secondo, r. decreto n. 1944 (10) del 25 ottobre 1924). -L'opera di previdenza è tenuta a versare un contributo annuo di lire 5.500.000 alla cassa dei depositi e prestiti per la costituzione di un fondo destinato a mitigare le quote di fitto degli alloggi agli impiegati dello Stato, civili e militari, nelle città capoluoghi di provincia, secondo che delibererà il comitato centrale dell'istituto nazionale creato col regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

AKT. 7. (Art. 4, r. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, e art. 12 r. decreto 11 marzo 1923, n. 614). Le entrate dell'opera di previdenza sono

costituite:

a) dal contributo degli inscritti come dal seguente art. 8;

b) dalla devoluzione delle somme trattenute sugli stipendi in consegienza di provvedimenti disciplinari;

e) dai proventi attualmente spettanti alla cassa di sovvenzioni per Impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento destinato all'opera:

e) dagli interessi sui capitali di proprietà dell'ente.

Le entrate medesime saranno versate all'opera di previdenza con le norme da stabilirsi nel regolamento.

TITOLO II.

Contributo degli inscritti.

ART. 8. (Art. 5 e 20, comma terzo, r. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, e art. 12 r. decreto 11 marzo 1923, n. 614). Il contributo dei personali inseriti all'opera di previdenza è costituito da una ritenuta in ragione del 90 per cento sugli stipendi e sulle competenze utili a pensione, ed alla ritenuta del 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità caro viveri.

TITOLO III.

Assegni vitalizi. Misura e condizione di concessione.

ART. 9. (Art. 6, comma primo e secondo, r. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e art. 2 r. decreto 11 gennaio 1925, n. 36). Ha diritto ad assegno vitalizio l'inscritto dispensato dal servizio per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro, da accertarsi nei modi e nei termini stabiliti dal seguente art. 19.

L'assegno vitalizio ai congiunti dell'inscritto viene conferito a quelli, fra i superstiti appresso indicati, che alla morte dell'inscritto posseggano tutti i requisiti richiesti nel seguente ordine di precedenza:

1° Alla vedova dell'inscritto che non fosse separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, e purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio; quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'inscritto aveva compiuto i cinquant'anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cersazione dal servizio, ovvero che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente. Insieme alla vedova, o in mancanza di essa, o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1924 gli orfani maggiorenni degli inscritti all'opera di previdenza, che siano inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, hanno pure diritto all'assegno vitalizio in concorso con la vedova e con gli orfani minorenni.

Tale assegno spetta ai detti orfani anche quando venga a cessare la pensione conferita ai superstiti dell'inscritto all'opera medesima.

2° Alle orfane maggiorenni nubili e alle orfane vedove che abbiano oltrepassata l'età di quarant'anni.

3o Al padre dell'inscritto, purchè sia inabile al lavoro, e in mancanza di questo, alla madre tuttora vedova, inabile al lavoro.

4o Ai fratelli e alle sorelle nubili o vedove, inabili al lavoro, purchè privi di altri fratelli e sorelle, e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti.

ART. 10. (Art. 6, comma terzo e quarto, r. decreto 11 marzo 1923, n. 614). I superstiti degli inscritti di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 9 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti aventi diritto a pensione o ad assegno vitalizio. Quando però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferiti ai superstiti indicati nel n. 1 dello stesso art. 9 avranno diritto a domandare l'assegno le orfane che, alla data di detta cessazione, si trovino nelle condizioni indicate al successivo n. 2.

ART. 11. (Art. 6, comma quinto e sesto, r. decreto 11 marzo 1923, n. 614). L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'inscritto è riversibile alla madre inabile al lavoro.

Se i genitori dell'inscritto, entrambi inabili al lavoro, siano separati legalmente, non per colpa della madre, l'assegno spettante al padre si divide in parti uguali fra i coniugi.

ART. 12. (Art. 6, comma settimo, r. decreto 11 marzo 1923, n. 614). Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti indicati nei numeri 2, 3 e 4, del precedente art. 9, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni che essi siano stati a carico dell'inscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte, che siano nullatenenti e che non godano assegni a carico di enti pubblici.

ART. 13. (Art. 6, commi settimo, ottavo, nono e decimo, r. decreto 11 marzo 1923, n. 614). L'assegno vitalizio non compete agli inscritti

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