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con anzianità superiore a quella del titolare cessato. In mancanza anche del supplente più anziano si fa luogo alla sostituzione con quello che abbia amianità minore.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti, il consiglio provinciale provvede a sostituirli con nuove nomine ».

ART. 5. L'art. 11, lettera b), della legge comunale e provinciale è sostituite dal seguente: b) i consiglieri provinciali della provincia».

Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo suindicato sono abrogati. ART. 6. In caso di scioglimento del consiglio provinciale i membri elettivi della giunta provinciale amministrativa e tutti i rappresentanti o delegati del consiglio provinciale decadono di diritto.

Alla sostituzione di essi provvede la commissione straordinaria, e le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostitute dal consiglio.

ART. 7. L'ultimo comma dell'art. 19 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 (3), relativo alle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale è abrogato.

ART. 8. Il governo del Re è autorizzato a modificare le disposizioni della legge comunale e provinciale riflettenti le elezioni amministrative e l'eleggibilità agli uffici designati dalla legge stessa, per coordinarle e porle in armonia con quelle della legge elettorale politica e col nuovo ordinamento tributario locale.

La facoltà conferita al governo di riunire e coordinare in testi unici le disposizioni contemplate dagli articoli 119 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 (4), è estesa alle disposizioni emanate successivamente ai decreti suindicati, sino all'approvazione dei nuovi testi unici.

(1) V. Ler 1924, p. 66.

(2) V. Lex 1923, p. 1485.

(3) V. Lex 1924, p. 1213.
(4) V. Lex 1924, p. 255.

Conversione in legge del r. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici (Legge 28 maggio 1925, n. 1093 - N. 1357, in Gazz. uff., 7 luglio, n. 155).

ARTICOLO UNICO. È convertito in legge il regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553 (1), che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici, con l'art. 3 modificato come segue:

Art. 3. Le somme ricevute dalle ditte a rimborso delle spese suddette, sia in anticipazione che a saldo, saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata, per essere portate in aumento ai capitoli dei bilanci delle amministrazioni concedenti ».

a) V. Lez 1924, p. 1526.

Disposizioni concernenti il conferimento di posti vacanti nei ruoli scientifici e tecnici dell'amministrazione delle antichità e belle arti (R. D, 5 aprile 1925, n. 1080 N. 1365, in Gazz. uff., 7 luglio, n. 155).

Visto l'art. 19 del nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (1); Riconosciuta l'impossibilità di applicare ai ruoli scientifici e tecnici dell'amministrazione delle antichità e belle arti, le disposizioni generali che riguardano il conferimento dei posti vacanti a personale straordinario, data la specifica competenza particolare che si richiede per l'esercizio delle funzioni inerenti ai gradi di tali ruoli.

Non sono applicabili alle categorie dei soprintendenti, dei direttori, degli ispettori e degli architetti del ruolo dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità le disposizioni concernenti sistemazioni in ruolo di personale straordinario, contenute nel regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed aggiunte.

(1) V. Lex 1923, Suppl. al n. 22.

Segni e distintivi caratteristici delle nuove cartelle consolidato 3,50 per cento, emissione 1906 (D. Min. 27 giugno 1925, in Gazz. uff., 7 luglio, n. 155).

Il ministro per le finanze:

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1924 (1), n. 22545, e il regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494 (2), riguardanti il cambio anticipato delle cartelle consolidato 3,50 per cento;

Decreta:

ART. 1. Le cartelle per le inscrizioni al portatore del consolidato 3,50 per cento netto, creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262, da emettersi in dipendenza del cambio anticipato disposto col decreto ministeriale 8 settembre 1924, n. 22545, e col regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494, e per le operazioni ordinarie, con le cedole semestrali 1° gennaio 1926 e successive fino a quella 1° luglio 1945, rono stampate su carta )filigranata bianca, conformi ai modelli muniti di visto di approvazione, allegati al presente decreto.

Il foglio reca nella parte superiore sinistra, a filigrana chiaro-scura, l'effigie, mezzo busto, di S. M. Vittorio Emanuele III visto di fronte, in bassa tenuta di generale fregiato di medagliere e del collare dell'ordine sovrano dell'Annunziata, e nella parte superiore destra, pure in filigrana chiaro-scura, la leggenda a caratteri stampatello grande debito pubblico racchiusa in cornice rettangolare disegnata a cordone, nel centro del cui lato superiore havvi una grande stella raggiata.

Nelle restanti parti del foglio e più precisamente sotto le due grandi filigrane anzidescritte, esistono n. 40 consimili filigrane isolate, situate tutte ad eguale distanza, raffiguranti ciascuna una testa muliebre vista di profilo che simboleggia Roma.

ART. 2. La cartella stampata a sistema tipografico, si compone di due parti essenziali: il corpo del titolo e la serie delle cedole.

Il corpo del titolo ha forma rettangolare e nella parte anteriore presenta una elegante cornice con disegni a foggia di bozzoli susseguentisi ed a disegni geometrici convergenti verso l'interno del rettangolo.

Nella parte sinistra, in un grande spazio bianco pure rettangolare, emerge à filigrana rappresentante S. M. il Re, nella parte restante il fondo è stampato a guilloche in turchino. La intestazione delle cartelle reca la leggenda debito pubblico del regno d'Italia » e quella del consolidato cui appartengono, con le parole consolidato 3,50 per cento esente da ogni imposta presente e futura ».

Le leggende sono stampate in colore bruno cupo; ogni cartella reca il numero d'inscrizione ripetuto nell'angolo inferiore sinistro seguito dalla indiazione in lettere dell'ammontare della rendita, dalla indicazione della decorrenza del godimento e dalla indicazione delle modalità di riscossione degli interessi.

Le cartelle da emettersi per cambio recano inoltre la data di emissione 1° luglio 1925, il numero di posizione 928.000 e le firme del direttore generale del debito pubblico: «N. Cirillo del capo della divisione: «B. Borgia » e il visto per la corte dei conti: «Cialente ».

Seguono le norme circa il pagamento degli interessi semetrali nel regno e all'estero.

Nei due angoli inferiori sonvi due spazi quadrati in bianco destinati a ricevere, quello a sinistra il bollo a secco del debito pubblico, e quello a destra il bollo demaniale.

Le cartelle dei primi sette tagli, portano poi, nell'angolo superiore destro, l'indicazione a traforo del capitale nominale: quelle di lire 100, 1000, 2000 e 10.000 in lettere; e quelle di lire 200, 500 e 4000 in cifre.

ART. 3. Nel rovescio del corpo della cartella, entro una cornice rettangolare a fregi ornamentali, in formato corrispondente alla cornice del prospetto del titolo, sono indicate in due settori uguali verso sinistra, la qualità del debito, l'ammontare della rendita e le modalità del pagamento degli interessi, in lingua francese e in lingua inglese. Sotto tali leggende e sopra il fondo bianco del rovescio, spiccano cifre di grande formato indicanti la rendita annua della cartella. Lo spazio corrispondente a quello comprendente in filigrana la effigie di S. M. il Re è lasciata in bianco.

ART. 4. Le cedole, situate nella lunghezza del foglio, sotto il corpo del titolo, sono in numero di quaranta per ogni cartella, tutte simili e disposte in modo che nella parte sinistra di ognuna venga a spiccare per trasparenza una delle quaranta testine filigranate raffiguranti Roma.

Esse sono disposte su quattro linee parallele correnti verticalmente, in numero di dieci per ogni linea parallela e l'insieme del corpo delle cedole, tanto nel prospetto come nel rovescio, è tenuto distinto dal corpo del titolo mediante una grossa striscia orizzontale intercorrente, stampata a disegno puilloche recante la leggenda « debito pubblico del regno d'Italia » in carattere maiuscolo inglese nel prospetto, ed a fregio ornamentale nel rovescio. Ogni cedola è pure di formato rettangolare, racchiusa in elegante cornicetta. Nel prospetto di esse la parte sinistra è lasciata in bianco per dare maggiore risalto alla caratteristica testina filigranata e la restante parte del rettangoletto reca le indicazioni del debito consolidato, il numero ordinale progressivo di ogni cedola, il numero d'inscrizione della cartella relativa, l'ammontare della rendita annua, la scadenza semestrale e il valore di ogni cedola.

Sotto le anzidette leggende, in apposito piccolo spazio in bianco, è impresso Il bollino a secco del debito pubblico del regno d'Italia ».

Nel rovescio di ogni cedola è riportato il numero ordinale progressivo della cedola stessa, il valore e le modalità di pagamento indicati in lingua francese ed inglese. Sotto queste leggende e sopra il fondo, spiccano cifre di grande formato indicanti la rendita semestrale della cedola.

ART. 5. La lista di separazione del corpo principale della cartella dalla matrice è costituita nel recto e nel verso, da un fregio in senso verticale consimile per disegni e caratteri a quello che divide il titolo dalle cedole

63-(1925).

e che reca la leggenda debito pubblico e, inoltre, a stampatello nero, in grandi cifre, il numero d'inscrizione del titolo stesso.

ART. 6. I colori delle leggende e delle grandi cifre indicanti i valori, nella parte posteriore delle cartelle e delle cedole, sono diversi fra di loro e diversi per ciascun taglio come risulta dall'unito prospetto:

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Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno.

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(1-2) V. Lex 1924, p. 1387, 1494.

R. D. 4 giugno 1925, n. 1112, per l'emissione di speciali francobolli commemorativi del venticinquesimo anno di regno di S. M. Vittorio Emanuele III (N. 1372, in Gazz. uff., n. 156).

Approvazione del regolamento per le migliorle igieniche negli alberghi (R. D. 24 maggio 1925, n. 1102 N. 1383, in Gazz. uff., 9 luglio, n. 157).

Veduto l'art. 10 del decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099 (1).

ARTICOLO UNICO. - E approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine nostro, dai ministri proponenti, contenente le norme per rendere obbligatoria l'attuazione delle migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi, e per mettere in grado l'ente nazionale per le industrie turistiche di raggiungere le finalità di vigilanza, che sotto tale riguardo gli sono attribuite dal proprio statuto.

Testo del regolamento.

ART. 1. L'ente nazionale per le industrie turistiche, nel promuovere o incoraggiare con premi, sovvenzioni od altro ausilio iniziative intese a dotare di alberghi luoghi che ne siano privi o che ne siano provvisti solo in modo

inadeguato ai bisogni del turismo, avrà cura, presi gli opportuni accordi col medico provinciale, che sia data la preferenza a quelle atte a conseguire neglio le finalità igieniche a cui intendono le disposizioni del presente regolamento.

Lo stesso criterio di preferenze sarà osservato dai comuni nel concedere agli effetti dell'art. 8 del decreto reale 12 ottobre 1919, n. 2099, esenzione dalle tasse locali per gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di altergo.

ART. 2. Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dall'articolo 60 dela legge sulla pubblica sicurezza, e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.

Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno al sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.

Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà trasmessa al sindaco la pianta di tutti i locali da occupare.

Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del sindaco è dato ricorso al prefetto, che decide sentito il medico provinciale.

La decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

Chi eserciterà l'industria alberghiera non ostante il rifiuto della prescritta autorizzazione, sarà punito a termini dell'art. 451, comma secondo, del codice penale.

ART. 3. Gli alberghi dovranno essere situati preferibilmente nei siti salubri.

Il sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario o dell'ente nazionale per le industrie turistiche, potrà ordinare la chiusura di quegli alberghi, i quali per la ubicazione, oppure per le condizioni intrinseche dei locali o delle loro dipendenze e relativi impianti ed arredamenti siano giudicati insalubri, qualora l'esercente non possa o non voglia eseguire i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità.

Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è dato ricorso al prefetto che decide, sentito il medico provinciale.

La decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

Quando un albergo si trovi posto in zona malarica, e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, dovranno adottarsi per esso, secondo le prescrizioni da darsi dall'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica (protezione meccanica alle porte e finestre mercè applicazioni di reticelle, distruzione delle zanzare negli ambienti, ecc.) e di piccola bonifica antimalarica nell'àmbito del fabbricato e nelle sue dipendenze.

ART. 4. Negli alberghi di nuova costruzione le camere da letto dovranno avere una cubatura di almeno 30 metri cubi a persona. Tutti gli ambienti abitati e gli altri che abbiano una superficie di pavimento superiore ai 4 metri quadrati dovranno avere luce diretta e le finestre dovranno avere una superficie libera sufficiente ad assicurare una buona aereazione.

I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è, tattavia, consentito l'uso di pavimenti di legno.

Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aereate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità.

ART. 5. Salva l'osservanza della disposizione dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 1o agosto 1907, n. 636, e di quelle contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine, in numero non inferiore ad una per piano o ad una per ogni venti persone, dovranno essere sempre a chiusura erme

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