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Fatto in Lima, addì 21 del mese di agosto dell'anno

del Signore 1870.

(L. S.) IPP. GARROU.

(L. S.)

MARIANO DORADO.

Ratificata da S. M.: Firenze, 13 novembre 1870.- Scam

bio delle ratificazioni: Lima, 22 marzo 1873.

XXI.

1870, 26 agosto.

FIRENZE.

Dichiarazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per l'esenzione daziaria dei prodotti delle possessioni separate dalla linea di confine fra i due Stati.

Visti gli articoli addizionali al Trattato Italo-Austriaco del 23 aprile 1867;

Considerato che lo spirito e lo scopo di tali articoli era quello di soddisfare, per una parte, ai bisogni del commercio giornaliero delle popolazioni di frontiera dei due Stati contraenti e di provvedere, per altra parte, alla condizione anomala delle possessioni che per mezzo della linea doganale venivano separate dai rispettivi casali o fabbriche;

Considerato che, per antica consuetudine, i coloni delle possessioni poste sulla frontiera italo-austriaca devono portare tutti i prodotti raccolti nei casali o fabbriche dei proprietari per dividerli con essi e per riportare al proprio domicilio la parte loro assegnata nella divisione;

Volendo eliminare ogni dubbio circa la esenzione daziaria di tali prodotti alla loro reimportazione nelle fabbriche dei coloni;

I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro alti Governi, convengono nella seguente Dichiarazione:

1. Le biade, i legumi, i prodotti vinicoli e gli altri prodotti naturali, raccolti nelle possessioni separate mediante la linea di confine italo-austriaca dai rispettivi casali o fabbriche coloniche, o padronali, sono esenti dal dazio di entrata e di uscita, sia quando si trasportano in questi casali o fabbriche, sia quando ritornano.

La concessione di tale esenzione comincierà dal mese in cui i suddetti prodotti sono raccolti e terminerà con tutto. novembre dello stesso anno.

2. Per ottenere la esenzione daziaria, quando i prodotti devono essere trasportati nei casali o fabbriche, si faranno due dichiarazioni in iscritto da presentarsi una alla dogana per la quale i prodotti escono, l'altra alla dogana per la quale i prodotti entrano.

Le dichiarazioni saranno firmate dai proprietari delle possessioni o dai loro rappresentanti, e indicheranno le quantità dei prodotti che si trasportano ai casali o fabbriche e le quantità dei prodotti stessi destinati al ritorno. Saranno anche munite dall'attestazione della rappresentanza municipale da cui risulti che i prodotti appartengono realmente a possessioni separate mediante la linea doganale dai rispettivi casali o fabbriche.

2. I prodotti indicati all'art. 1° potranno ripassar la frontiera, in esenzione di dazio, fino alla concorrenza della quantità prenotata nella dichiarazione per il ritorno.

Al ritorno però i prodotti, per essere ammessi all'esenzione daziaria, dovranno esser presentati alla stessa dogana per la quale passarono la prima volta quando varcarono la frontiera.

Queste disposizioni avranno subito effetto negli uffici di dogana delle due Alte Parti.

In fede di che

Firenze, li 26 agosto 1870.

Firmato: VISCONTI-VENOSTA.
Firmato: KÜBECK.

XXII.

1870, 3 settembre.

CARLSRUHE.

Protocollo relativo all'interpretazione dell'art. 1 della Convenzione conchinsa fra l'Italia ed il Baden il 24 maggio 1870 per la reciproca guarentigia della proprietà letteraria ed artistica.

Les soussignés, en procédant à l'échange des ratifications de la Convention relative à la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, signée par eux le 24 mai 1870, sont convenus, au nom et d'autorité de leurs Gouvernements, de ce qui suit:

Il demeure entendu que les stipulations du 1er article de la Convention du 24 mai 1870, en ce qui concerne la garantie réciproque en Italie et dans le Grand-Duché de Bade de la propriété des œuvres musicales, ne s'appliqueront point à la reproduction mécanique des airs musicaux au moyen de boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie ou autres instruments analogues, ce qui fait que la fabrication et la vente de ces instruments ne peuvent être soumises, entre les deux pays, à aucune restriction, ni réserve, du chef de ladite. Convention ou d'une loi sur la matière.

En foi de quoi, les soussignés ont fait dresser le présent Protocole et y ont apposé leurs signatures et les sceaux de leurs armes.

Carlsruhe, le 3 septembre 1870.

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Dichiarazione scambiata fra l'Italia e la Svizzera per la spedizione gratuita degli atti di morte dei nazionali respettivi.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant faciliter d'un commun accord les rapports des autorités respectives de l'état civil, sont convenus de ce qui suit:

Les actes de décès des ressortissants de l'un des deux pays, morts sur le territoire de l'autre, seront expédiés par voie diplomatique, sans frais et dûment légalisés, aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.

En foi de quoi, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie donne la présente Déclaration qui sera échangée contre une Déclaration analogue du Gouvernement de la Confédération suisse.

Florence, ce 1er septembre 1870.

Firmato: VISCONTI-VENOSTA.

La Dichiarazione del Consiglio Federale elvetico porta la data del 9 settembre 1870.

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Protocolli coi quali la durata del Trattato di commercio e navigazione del 21 settembre 1855 fra l'Italia e la Repubblica Argentina è prorogata fino al 4 settembre 1871.

La proroga di un anno alla durata del Trattato vigente fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina, fissata nel Protocollo del 30 settembre dell'anno scorso, non essendo stata sufficiente per condurre a termine i negoziati d'un nuovo Trattato d'amicizia, navigazione e commercio, il Conte della Croce di Dojola, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia, ed il dottor D. Carlo Tejedor, Ministro delle relazioni estere della Repubblica, riunitisi nella Segreteria del Ministero allo scopo d'impedire che i rapporti esistenti fra i due paesi rimangano indeterminati per difetto di stipulazioni scritte, hanno convenuto:

Che il Governo argentino solleciterà l'autorizzazione necessaria del Congresso per prorogare fino al 4 di settembre del 1871 il Trattato di commercio esistente, il che si farà con un Atto speciale, quando si ottenga l'autorizzazione sopra indicata.

Fatto e firmato in doppio originale, a Buenos Ayres, il 26 di agosto dell'anno mille ottocento settanta.

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In Buenos Ayres addì 26 del mese di settembre 1870, riunitisi nella Segreteria del Ministero delle relazioni estere

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