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della Repubblica, il signor conte Della Croce di Dojola, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia, e S. E. il sig. dottore D. Carlos Tejedor, Ministro Segretario di Stato del dipartimento predetto, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, in esecuzione del protocollo del 26 agosto prossimo passato dichiararono prorogata fino al 4 settembre del 1871 la durata del trattato d'amicizia, navigazione e commercio fra l'Italia e la Repubblica Argentina.

In fede di che, i due Plenipotenziari hanno firmato il presente in doppio originale, e vi hanno fatto apporre i loro rispettivi sigilli.

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Scambio di Note fra il Ministro degli affari esteri del Messico e l'Incaricato d'af fari d'Italia a Messico per la spedizione gratuita degli atti di morte dei rispettivi nazionali.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL MESSICO

ALL'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA.

SIGNORE,

(Traduzione)

Messico, 3 novembre 1870.

In relazione a quanto mi comunicò nella nota del 31 ottobre ultimo scorso, V. S. si è compiaciuta di manife

starmi nel nostro abboccamento d'oggi l'incarico che ha ricevuto dal suo Governo, di proporre al Governo della Repubblica che si faccia una dichiarazione per la spedizione gratuita per la via diplomatica degli atti di morte, debitamente legalizzati, dei cittadini dell'uno dei due Stati che siano deceduti nel territorio dell' altro.

Avendone reso consapevole il presidente della Repubblica, ho l'onore di manifestare a V. S. che il Governo del Messico è disposto a spedire in tal modo gli atti di decesso dei cittadini italiani che muoiano nel territorio del Messico, sempre quando V. S. si compiaccia comunicarmi, in nome del suo Governo, la reciprocità con la quale esso sia disposto a spedire gli atti di decesso dei cittadini messicani che muoiano nel territorio italiano.

Approfitto di tale occasione per rinnovare a V. S., ecc.

Firmato: S. LERDO DE TEJADA.

L'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL MESSICO.

Messico, 4 novembre 1870.

SIGNOR MINISTRO,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota che V. E. si compiacque indirizzarmi in data di ieri, e colla quale, in conformità alla proposta che a nome del mio Governo ebbi l'onore di farle in data 31 dello scorso mese, ed in base al nostro abboccamento di ieri, Ella mi partecipa che, annuente l'eccellentissimo signor presidente della Repubblica, il Governo messicano si offre disposto ad aderire alla fattagli proposta della spedizione gratuita per via diplomatica degli atti di decesso, debitamente legalizzati, dei cittadini italiani che muoiano sul territorio della Repubblica, sempre quando

un'analoga disposizione per parte del mio Governo assicuri nello stesso modo il rilascio gratuito degli atti di decesso dei cittadini messicani che muoiano sul territorio italiano.

Col corriere d'oggi mi sono fatto premura di comunicare il contenuto della di Lei nota a S. E. il ministro degli affari esteri a Firenze, e non dubito che fra breve sarò posto in grado di partecipare a V. E. che per parte del Governo italiano sono state emanate consimili disposizioni di reciprocità per il rilascio gratuito degli atti in questione.

Voglia, La prego, signor ministro, gradire, ecc.

Firmato: CATTANEO.

XXVI.

1870, 7 dicembre.

FIRENZE.

Convenzione postale addizionale fra l'Italia e la Gran Bretagna.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, desiderando autorizzare un aumento del peso attualmente assegnato ad una lettera semplice spedita fra i due paesi per mezzo della posta, ed una corrispondente modificazione nelle scale di progressione attualmente applicate nel Regno Unito e in Italia, rispettivamente, per le lettere che superano il peso d'una lettera semplice, hanno risoluto di conchiudere a tale scopo una Convenzione, ed hanno nominato a loro rispettivi Plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

Il nobile Emilio Visconti Venosta, deputato al Parlamento, suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; e

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO
DELLA GRAN BRETAGNA ED IRLANDA,

Sir Augustus Berkeley Paget, suo Inviato straordinario. e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia; I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ART. 1. Il porto d'una lettera semplice originaria del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda o dell'isola di Malta, o spedita attraverso il Regno Unito a destinazione di qualunque località del Regno d'Italia, o di qualunque paese estero e spedita per la via d'Italia, è fissato a mezz'oncia nel Regno Unito e in Malta, ed a quindici grammi nel Regno d'Italia.

Reciprocamente, il peso di una lettera semplice originaria del Regno d'Italia o spedita attraverso l'Italia a destinazione del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda o dell'isola di Malta, o di qualunque paese estero o colonia britannica, e spedita per la via del Regno Unito, è fissato a quindici grammi nel Regno d'Italia e a mezz'oncia nel Regno Unito.

ART. 2. Il peso d'una lettera semplice originaria del Regno d'Italia a destinazione di qualunque località nelle Indie Orientali, Ceylan, Penang, Singapore, Labuan, Australia, China o Giappone, o originaria delle Indie Orientali, Ceylan, Penang, Singapore, Labuan, Australia, China o Giappone a destinazione di qualunque località nel Regno d'Italia, quando il trasporto per mare nel Mediterraneo si faccia

da piroscafi italiani a o da Alessandria, ovvero da piroscafi italiani a o da Malta, e da piroscafi britannici fra Malta e Alessandria, è fissato a 15 grammi nel Regno d'Italia e a mezz'oncia nelle Indie Orientali, Ceylan, Penang, Singapore, Labuan, Australia, China o Giappone.

ART. 3. Riguardo alle lettere che superano il peso di una lettera semplice, l'Amministrazione britannica applicherà la seguente scala di progressione per tutte le lettere la cui tassa è percepita dall'Amministrazione medesima:

Per ogni lettera che supera mezz'oncia e non oltrepassa un'oncia di peso, due porti;

Per ogni lettera che supera un'oncia e non oltrepassa un'oncia e mezza di peso, tre porti;

Per ogni lettera che supera un'oncia e mezza di peso e non oltrepassa due oncie di peso, quattro porti;

E così di seguito, aumentando un porto per ogni mezza oncia o frazione di mezz'oncia che si aggiunge.

E l'Amministrazione postale italiana applicherà la seguente scala di progressione per tutte le lettere la cui tassa è percepita dall'Amministrazione medesima:

Per ogni lettera che supera quindici grammi e non oltrepassa trenta grammi di peso, due porti;

Per ogni lettera che supera trenta grammi e che non oltrepassa quarantacinque grammi di peso, tre porti;

E così di seguito, aumentando un porto per ogni quindici grammi o frazione di quindici grammi che si aggiunge.

ART. 4. Per eccezione alle stipulazioni contenute negli articoli 1, 2 e 3, si conviene che riguardo a tutte quelle lettere originarie del Regno Unito e a destinazione dell'isola di Sicilia, o originarie dell'isola di Sicilia e a destinazione del Regno Unito, che sono spedite per la via di Francia e col mezzo di piroscafi postali francesi, il peso di una lettera semplice sarà fissato ad un terzo d'oncia nel Regno Unito, e a dieci grammi nell'isola di Sicilia, e che le let

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