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sanctionnée par l'article 62 de la Convention. Après s'être assurées du consentement des Administrations intermédiaires, elles ont arrêté les bases d'un accord spécial, par lequel les dépêches échangées entre elles ont continué, grâce à une réduction des taxes terminales, à être assujetties à l'ancien tarif.

Les Gouvernements du Royaume d'Italie et des Royaumes Unis de Suède et de Norwège désirant donner à cet accord le caractère d'une stipulation formelle, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont dressé la présente Déclaration, ainsi que le Tarif spécial annexé, qu'ils ont reconnu conforme aux arrangements pris entre les Administrations.

Fait en double expédition, à Rome, le 26 juillet 1872.

(L. S.) VISCONTI-VENOSTA.

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TARIF SPÉCIAL pour les dépêches échangées entre l'Italie, d'une part, et la Suède et la Norwège, d'autre part.

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Norme per un cambio regolare di corrispondenze fra l'Italia e l'Egitto.

Il Direttore Generale delle poste del Regno d'Italia e il Direttore Generale delle poste vicereali d'Egitto, delegati dai loro Governi rispettivi a porre le basi e definire le norme di un regolare e diretto cambio di corrispondenze fra i due paesi, sono convenuti nei seguenti articoli:

ART. 1. Il cambio delle corrispondenze per parte dell'Italia sarà eseguito dagli uffizi postali italiani in Egitto, e per ora da quello di Alessandria.

Questo cambio sarà regolato a seconda degli arrivi e delle partenze delle corrispondenze.

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ART. 2. Nei pieghi dell'uffizio italiano di Alessandria potranno essere comprese le corrispondenze dell'Italia e dei

paesi al di là, dirette nell'Egitto ed in tutte quelle altre località, fuori dell'Egitto, dove l'Amministrazione postale egiziana mantiene uffizi propri.

Nei pieghi dell'uffizio vicereale di Alessandria saranno comprese le corrispondenze dell'Egitto per l'Italia e per i paesi ai quali l'Italia può servire di mediazione.

ART. 3.- Le lettere dell'Italia per l'Egitto e dell'Egitto per l'Italia potranno essere spedite non francate, oppure francate fino al destino, a libito dei mittenti. È fatta però eccezione riguardo alle lettere da e per gli uffizi dell'Alto Egitto e del Sudan, le quali dovranno essere francate anticipatamente fino ad Assyut.

ART. 4.

Il prezzo di francatura delle lettere è fissato a 60 centesimi in Italia, e a 2 piastre e 20 parà in Egitto, per ogni porto di 15 grammi o frazione di 15 grammi.

Le lettere non francate saranno gravate della tassa di lire 1,20 in Italia, e di 4 piastre e 30 parà in Egitto, per ogni porto di 15 grammi o frazione di 15 grammi.

ART. 5. Le carte manoscritte, spedite sotto fascia dall'Italia in Egitto e viceversa, possono aver corso ad un prezzo inferiore a quello delle lettere, sotto condizione però che siano francate anticipatamente, e che non contengano nessuna lettera o nota che abbia il carattere di una corrispondenza.

Il prezzo di francatura sarà di 30 centesimi in Italia, e di 45 parà in Egitto, per ogni pacco non eccedente i 50 grammi; per un peso maggiore di 50 grammi, fino a 500 grammi, il prezzo di francatura sarà di 50 centesimi in Italia e di 2 piastre in Egitto.

I pacchi di carte manoscritte eccedenti i 500 grammi non possono aver corso.

ART. 6. I campioni di merci dell'Italia per l'Egitto, e viceversa, le prove di stampa corrette, i giornali e le stampe d'ogni specie, i libri in rustico e rilegati, le litografie, le fotografie, le incisioni, le carte geografiche, i biglietti di visita e

la musica non manoscritta dovranno essere francati anticipatamente al prezzo di 10 centesimi in Italia, e di 15 parà in Egitto, per ogni porto di 40 grammi o frazione di 40 grammi.

ART. 7. Per fruire della facilitazione di prezzo stabilita dal precedente articolo, i campioni e le stampe ivi accennati, dovranno essere posti sotto fasce mobili, e non contenere veruna scrittura, salvo l'indirizzo del destinatario, la data, e la firma del mittente.

Le prove di stampa potranno anche essere corrette ed accompagnate dal relativo manoscritto, ma non dovranno contenere veruna lettera o nota che abbia il carattere di una corrispondenza.

I campioni di mercanzie dovranno essere posti sotto fascia, oppure entro sacchetti di tela o di carta, od anche assettati fra due cartoncini, ma sempre acconci in modo che si possano facilmente verificare. Non dovranno avere un valore commerciale, nè recare alcuna scrittura oltre l'indirizzo, i numeri del prezzo ed il marchio della fabbrica.

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ART. 8. Le carte manoscritte, le prove di stampa, le gazzette e gli stampati di ogni genere, che contravvenissero alle condizioni determinate dal precedente articolo saranno considerate e trattate come lettere.

Non potranno aver corso i campioni di liquidi, i campioni di natura da insudiciare in qualche modo o recar guasti alle altre corrispondenze, ed infine quelli che eccedono il peso di 300 grammi.

ART. 9. La francatura delle corrispondenze di ogni genere potrà farsi nei due paesi coi rispettivi francobolli.

Allorchè il valore dei francobolli posti sopra una lettera dell'Italia per l'Egitto, e viceversa, non ragguaglia il prezzo di affrancazione, la lettera sarà considerata come non franca ed assoggettata alla relativa tassa, defalcandone il montare dei medesimi francobolli.

Ad egual trattamento saranno sottoposte le carte ma

noscritte, i campioni di merci, i giornali e le stampe d'ogni specie che non saranno sufficientemente francati.

Nel computo della tassa ogni frazione di 5 centesimi sarà valutata per 112 decimo, ed ogni frazione di 5 parà sarà computata per 5 parà.

ART. 10. Le lettere, le carte manoscritte, i campioni di merci e le stampe d'ogni genere potranno essere spedite dall' Italia in Egitto, e viceversa, raccomandate a richiesta dei mittenti, che dovranno a questo effetto pagare il diritto fisso di 40 centesimi in Italia e di 60 parà in Egitto, oltre, ben inteso, la rispettiva tassa di francatura. Non è però ammessa la raccomandazione delle corrispondenze per l'Alto Egitto ed il Sudan.

ART. 11. Le lettere raccomandate dovranno essere poste entro buste perfettamente chiuse con cinque o più sigilli di ceralacca, tutti dello stesso colore e colla stessa impronta che raffiguri un segno particolare al mittente.

ART. 12. Le corrispondenze francate fino al destino debbono essere impresse sulla soprascritta col bollo P. D.

Le corrispondenze raccomandate dovranno, oltre al P. D., recare l'impronta del bollo speciale raccomandato.

ART. 13. Il montare delle tasse riscosse sulle lettere francate e raccomandate, sulle lettere non francate, sulle carte manoscritte, sui campioni di merci e sulle stampe di ogni genere, è per due terzi assegnato a benefizio dell'Amministrazione delle poste d'Italia e per un terzo a benefizio dell'Amministrazione delle poste d'Egitto.

Il diritto fisso di raccomandazione sarà però ritenuto per intiero dall'Amministrazione che lo ha riscosso.

ART. 14. Le corrispondenze cambiate fra l'Italia e l'Egitto non potranno sotto verun pretesto essere gravate di tasse maggiori di quelle fissate dai presenti accordi.

ART. 15. In caso di perdita di un oggetto raccomandato, l'Amministrazione che dovrà renderne conto, sarà tenuta a pagare al mittente un' indennità di lire cinquanta o

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