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di piastre duecento egiziane a tariffa, eccetto nei casi di forza maggiore.

I reclami relativi alla perdita di un oggetto raccomandato ed alla relativa indennità di lire 50, o di piastre 200, non saranno ammessi quando fatti dopo trascorsi sei mesi dalla data d'impostazione.

ART. 16. Le corrispondenze dell'Egitto per i paesi esteri, e viceversa, che saranno spedite sciolte attraverso gli uffizi italiani, saranno soggette alla tassa italo-egiziana accresciuta della tassa o delle tasse competenti alle Amministrazioni estere.

ART. 17. Saranno libere di ogni tassa le corrispondenze e le carte di servizio cambiate fra la posta italiana e

la posta egiziana.

ART. 18.

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Non potranno aver corso dall'uno all'altro dei due paesi le lettere contenenti o fondatamente supposte contenere minuterie d'oro e d'argento, oro ed argento monetato, gioie ed oggetti preziosi.

ART. 19. Le corrispondenze mal dirette saranno restituite senza indugio per il medesimo prezzo a cui furono conteggiate.

Le corrispondenze non distribuite e quelle rifiutate dai destinatari saranno dall'una e dall'altra parte reciprocamente restituite in fine di ogni mese. Le francate saranno rimesse fuori conto, e le non franche conteggiate al prezzo per cui furono primitivamente addebitate.

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ART. 20. I pieghi cambiati fra il R. Uffizio italiano ed il V. R. Uffizio egiziano in Alessandria d'Egitto saranno accompagnati da un foglio d'avviso rispettivamente conforme ai modelli A e B alligati ai presenti articoli.

Di ogni singolo piego pervenutogli dovrà l'Uffizio destinatario dar ricevuta all'Uffizio speditore.

ART. 21. Alla fine di ogni mese l'Amministrazione delle poste italiane compilerà, sulla scorta dei fogli d'avviso e di ricevuta, un conto generale dei cambi, che trasmetterà

all'Amministrazione delle poste egiziane, per essere tosto verificato e quindi saldato in moneta italiana d'oro.

Nella definizione dei conti suddetti il ragguaglio della moneta dei due paesi sarà fatto in ragione di 20 lire italiane per 77 piastre e 6 parà egiziani a tariffa.

ART. 22. Fra gli abitanti del Regno d'Italia e quelli del Vicereame d'Egitto vi potrà essere scambio di vaglia postali.

L'importo di ciascun vaglia sarà espresso in lire italiane e centesimi di lira italiana, e non potrà eccedere mille lire. ART. 23. La tassa pel rilascio dei vaglia dovrà essere sempre pagata dai mittenti, ed è determinata in ragione di dieci centesimi per ogni dieci lire o frazione di dieci lire.

Il prodotto della tassa sarà diviso per metà fra l'Amministrazione che avrà emesso i vaglia e quella che li avrà pagati.

ART. 24. — La proprietà dei vaglia italo-egiziani potrà essere ceduta mediante girata.

Ciascuna Amministrazione guarentisce il pagamento dei vaglia emessi nei suoi uffizi ai rispettivi destinatari, quando non vi esistano girate, oppure agli ultimi giratari.

Il pagamento dei vaglia sarà sempre fatto in moneta metallica.

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ART. 25. I vaglia saranno pagabili soltanto nell'uffizio di destinazione, previo avviso dell' uffizio traente; ma l'Amministrazione destinataria potrà farli pagare in un altro uffizio a richiesta dello esibitore.

ART. 26. Il tempo utile concesso ai portatori dei vaglia originali per riscuoterne lo importo è fissato a tre mesi dalla data dell' emissione; trascorso il qual termine, sarà necessario il rilascio di un nuovo titolo per opera dell' Amministrazione traente.

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ART. 27. I vaglia smarriti potranno essere duplicati a favore del destinatario primitivo.

I vaglia duplicati avranno la stessa validità dei vaglia originali corrispondenti, a sensi dell'articolo 26.

Il pagamento di un duplicato libera l'Amministrazione postale.

ART. 28. I vaglia smarriti, e non pagati per duplicato nel termine stabilito dall'articolo 26, potranno essere rinnovati a favore del mittente o del destinatario, quando l'Amministrazione traente abbia acquistato la certezza che il relativo importo sia tuttora da pagarsi.

ART. 29. Il valore dei vaglia non pagati entro cinque anni dal giorno del rilascio sarà devoluto all'Amministrazione traente.

ART. 30. Ciascuna Amministrazione compilerà mensilmente un conto dei vaglia pagati stati emessi dall' Amministrazione corrispondente e lo spedirà alla medesima; i risultati dei conti parziali mensili saranno riepilogati per cura dell'Uffizio postale italiano di Alessandria d'Egitto in un conto generale, ed il relativo saldo sarà tosto pagato nella stessa città dall'Amministrazione debitrice alla creditrice, in moneta metallica italiana.

ART. 31.

Qualora l'esperienza dimostrasse che l'importo dei vaglia pagati da una delle due Amministrazioni eccedesse normalmente di almeno lire centomila mensili l'importo dei pagamenti dell' altra Amministrazione, questa sarà tenuta a sborsare alla prima un acconto settimanale, uguale ad un quinto della differenza media mensile.

ART. 32. Le disposizioni contenute in tutti gli articoli precedenti potranno, quando ne sia riconosciuta la convenienza, essere modificate di comune accordo fra le due Amministrazioni postali.

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ART. 33. Le presenti norme e disposizioni, debitamente approvate, avranno effetto a cominciare dal 1° gennaio 1873 e rimarranno in vigore per un anno, e quindi d'anno in anno fino a che non vengano disdette da una delle parti contraenti sei mesi avanti la scadenza.

Fatto in doppio originale a Firenze, li ventisette ago

sto mille ottocento sessantadue.

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Approvate dal Ministro dei Lavori Pubblici con Decreto del 12 settembre 1872.

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Scambio di Note fra l'Incaricato del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Guatemala e l'Incaricato d'Affari d'Italia a Guatemala, per modificare gli art. 3 e 12 della Convenzione d'estradizione del 25 agosto 1869.

L'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA A GUATEMALA
ALL'INCARICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI GUATEMALA.

Guatemala, 23 settembre 1872.

A schiarimento degli articoli 3 e 12 della Convenzione di estradizione sottoscritta fra l'Italia ed il Guatemala il 25 agosto 1869, il Governo d'Italia proporrebbe le seguenti modificazioni:

1. Che, per maggior brevità e chiarezza, il primo paragrafo dell'art. 3o, ove si tratta di reati politici, sia sostituito dal periodo seguente:

< La presente Convenzione non si applica ai condannati ed imputati di reati politici ; ›

2. Che alla seconda parte dell'articolo stesso si aggiunga un paragrafo in questi termini: ‹ Resta convenuto che lo straniero, di cui sarà fatta la consegna, non potrà essere giudicato per altri crimini o delitti, se non per quelli indicati nella domanda di estradizione. Senza questo paragrafo esplicativo si potrebbe supporre il contrario;

3. Che si aggiunga pure un paragrafo esplicativo alla seconda parte dell'articolo 12 nei termini seguenti: < Resta inteso che questo porto dovrà essere sempre nel territorio dello Stato cui la domanda è stata fatta. > Con questa addizione si esclude il dubbio che possa esigersi la consegna del delinquente anche in un porto d'una terza Potenza, ciò che non è stato nell'intendimento delle parti contraenti, nè potrebbe esserlo per le gravi difficoltà cui si andrebbe incontro nella applicazione di un accordo di questa fatta.

Nel farmi l'onore, in nome e per ordine di Sua Eccellenza il Cavaliere Visconti-Venosta, Ministro degli Affari Esteri, di sottomettere a V. S. Ill.ma le modificazioni suindicate, che altro scopo non hanno se non quello di chiarire due articoli della Convenzione che presentano ambiguità. esprimo la speranza che il Governo del Guatemala non incontrerà inconvenienti in applicarle.

Aspettando che V. S. abbia la bontà di notificarmelo in riscontro alla presente, profitto di quest'occasione, ecc.

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