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IV.

1870, 2 aprile.

LISBONA.

Convenzione postale fra l'Italia ed il Portogallo.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, desiderando stringere i buoni rapporti che esistono fra i due paesi e facilitare per mezzo di una nuova Convenzione le relazioni postali fra i loro rispettivi dominii, hanno nominato a questo fine i loro Plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTA IL RE D'ITALIA,

Il signor Marchese Oldoini, Gran Cordone degli Ordini reali dei Santi Maurizio e Lazzaro d'Italia, del Cristo di Portogallo, del Leone di Zaehringen di Baden, di Federico di Würtemberg, del Ramo Ernestino di Sassonia, del Falcone Bianco di Sassonia Weimar, fregiato degli Ordini Imperiali Russi di Sant'Anna in diamanti, di San Stanislao con la stella, Commendatore dell'Ordine di Carlo III di Spagna, Uffiziale della Legion d'Onore, Cavaliere del Merito civile di Sassonia, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario; e

SUA MAESTA IL RE DI PORTOGALLO E DEGLI ALGARVI,

Il signor Josè da Silva Mendez Leal, del suo Consiglio, Bibliotecario maggiore della Biblioteca Nazionale di Lisbona, Gran Croce dell'antico, nobilissimo e chiarissimo Ordine di

San Tiago pel Merito scientifico, letterario ed artistico, Cavaliere dell'Ordine di Nostra Signora della Concezione di Villa Viçosa, Gran Croce degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro d'Italia, di Carlo III di Spagna, Socio effettivo dell'Accademia Reale delle Scienze di Lisbona, Ministro e Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro pieni poteri, trovandoli in debita forma, convennero sugli articoli seguenti:

ART. 1. Fra le Amministrazioni postali del Regno d'Italia e del Portogallo vi sarà un cambio giornaliero di lettere, campioni di merci e stampe d'ogni specie, in pieghi chiusi, colla mediazione delle Poste francesi e spagnuole.

ART. 2. Le due Amministrazioni potranno eziandio valersi, per la trasmissione delle corrispondenze in pieghi chiusi, dei bastimenti mercantili che navigassero fra i porti italiani e portoghesi. Per questo mezzo però non si spediranno che quelle corrispondenze sul cui indirizzo ne sarà espressa la indicazione. I pieghi chiusi spediti per la via di mare saranno consegnati agl'impiegati doganali o sanitari, che primi si presenteranno a bordo all'arrivo dei predetti bastimenti.

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ART. 3. Le spese di transito delle corrispondenze cambiate in pieghi chiusi fra l'Italia ed il Portogallo, colla mediazione delle Poste francesi e spagnuole, saranno sostenute rispettivamente dalle due Amministrazioni postali, italiana e portoghese.

L'Amministrazione italiana prende a suo carico l'intiera spesa di transito sul territorio francese e spagnuolo delle corrispondenze spedite dall'Italia nel Portogallo.

Dal canto suo l'Amministrazione delle Poste portoghesi prende a suo carico l'intiera spesa di transito sul territorio spagnuolo e francese delle corrispondenze spedite dal Portogallo in Italia.

Resta però convenuto che le spese di transito sul territo

rio spagnuolo delle corrispondenze spedite da ambe le Parti saranno liquidate e pagate dall'Amministrazione delle Poste del Portogallo, e che le spese di transito sul territorio francese delle corrispondenze spedite dall'una e dall'altra Parte saranno liquidate e pagate dall'Amministrazione delle Poste d'Italia.

Le due Amministrazioni si accrediteranno reciprocamente delle somme che ognuna di esse avrà pagato per conto dell'altra in forza delle disposizioni del presente articolo.

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ART. 4. Il pagamento delle spese di trasporto delle corrispondenze col mezzo dei bastimenti mercantili compete all'Amministrazione che le spedisce, se tale pagamento é dovuto in virtù della legislazione vigente nello Stato rispettivo.

Qualora però il Governo italiano od il Governo portoghese stabilissero fra i porti delle due Nazioni un servizio regolare di piroscafi appartenenti alla marineria reale, o noleggiati o sussidiati, le condizioni per la trasmissione delle corrispondenze scambiate con questo mezzo saranno stabilite di comune accordo dalle Amministrazioni postali dei due Stati.

ART. 5. Le persone che dall'Italia spediranno lettere ordinarie nel Portogallo e nelle Isole di Madera e delle Azorre, e viceversa le persone che dal Portogallo e dalle Isole Madera e Azorre spediranno lettere in Italia, potranno a loro scelta. francarle fino al destino, o lasciare il pagamento del porto a carico dei destinatari.

ART. 6. La tassa di francatura delle lettere ordinarie che saranno spedite, per la via di Francia e Spagna, dall'uno all'altro dei due paesi, è fissata a sessanta centesimi in Italia ed a cento venti reis in Portogallo, per porto di dieci grammi o frazione di dieci grammi.

La tassa da riscuotersi sulle lettere non francate è fissata ad ottanta centesimi in Italia ed a centosessanta reis in Portogallo, per porto di dieci grammi o frazione di dieci grammi.

La tassa delle lettere che si spediranno col mezzo dei bastimenti mercantili sarà di cinquanta centesimi in Italia e di

cento reis in Portogallo, per ogni porto semplice di quindici grammi o frazione di quindici grammi.

ART. 7. L'Amministrazione delle Poste italiane potrà trasmettere lettere raccomandate a destinazione del Portogallo, dell'Isola di Madera e delle Isole Azorre.

Dal canto suo l'Amministrazione delle Poste portoghesi potrà spedire lettere raccomandate a destinazione del Regno d'Italia, e dei paesi ai quali le Poste italiane servono di mediazione.

La tassa delle lettere raccomandate a destinazione del Regno d'Italia, nel Portogallo, e viceversa, sarà la stessa delle lettere ordinarie che si francano, coll'aggiunta di una tassa fissa di raccomandazione, la quale sarà di cinquanta centesimi in Italia e di cento reis in Portogallo.

Queste tasse dovranno sempre essere pagate anticipatamente.

La spedizione di lettere raccomandate per mezzo dei bastimenti mercantili non è ammessa.

ART. 8. Per eccezione al disposto dell'articolo precedente, i dispacci semaforici trasmessi da bastimenti in mare ai posti semaforici stabiliti lungo le coste del Portogallo e dell'Italia, potranno essere spediti in Italia ed in Portogallo raccomandati senza la previa francatura.

Questi dispacci saranno tassati come lettere ordinarie non franche, aggiuntovi il diritto di raccomandazione di cinquanta centesimi o cento reis, e saranno all'occorrenza anche gravati di quegli altri rimborsi che potessero spettare all'Amministrazione portoghese od italiana.

ART. 9. I campioni di merci, quantunque posti sotto fascia, saranno considerati come lettere e sottoposti alla medesima tassa.

Però, avvenendo che l'Amministrazione delle Poste italiane, o l'Amministrazione delle Poste portoghesi abbiano conseguita la facoltà di spedire i campioni di merci in transito per la Francia e la Spagna a prezzo ridotto, si potranno

applicare a questi oggetti le stesse condizioni e tasse stabilite per le gazzette e le stampe.

ART. 10. Le gazzette e le stampe di qualunque specie, spedite dall'Italia in Portogallo e viceversa, tanto per la via di terra, quanto per la via di mare, devono essere francate sino a destinazione.

La tassa di francatura delle gazzette e delle stampe è fissata a dieci centesimi in Italia ed a venti reis in Portogallo, per porto di quaranta grammi o frazione di quaranta grammi.

Sotto la denominazione di stampe s'intendono comprese ogni specie di opere periodiche, gli opuscoli, i libri, anche rilegati, i fogli di musica, gli avvisi, le circolari, i prospetti, i cataloghi, le carte geografiche, le incisioni, le litografie, le fotografie e simili.

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ART. 11. Le gazzette e le stampe, cui si riferisce l'articolo precedente, dovranno essere poste sotto fascia ed accomodate in modo da potersi facilmente verificare, e non dovranno contenere alcuno scritto oltre il rispettivo indirizzo, eccetto gli avvisi e le circolari, nei quali pure potrà scriversi la data e la firma.

Le gazzette e le stampe, al cui riguardo non si osservassero le prescrizioni sopra indicate, o che non fossero francate fino al destino, non potranno aver corso.

ART. 12. Le gazzette e le stampe sotto fascia potranno anche essere raccomandate mediante il pagamento della tassa stabilita per la loro francatura e della tassa fissa di raccomandazione di cinquanta centesimi o di cento reis.

ART. 13. Le tasse di cui trattano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 precedenti saranno pagate col mezzo di francobolli postali dei paesi rispettivi.

Allorchè i francobolli applicati sopra una lettera dell'Italia pel Portogallo, e viceversa, non rappresentano il valore della tassa stabilita per la totale francatura, questa

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