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titolo di qualunque chiesa arcivescovile o vescovile, per lo stabilimento del numero delle dignità e canonici, che avranno a comporre i rispettivi capitoli di tali chiese arcivescovili e vescovili, per la fissazione di un numero di parrocchie corrispondente al bisogno delle rispettive popolazioni, e per la dettagliata enunciazione dei limiti di ogni diocesi, non farà difficoltà ad accordare le apostoliche bolle di erezioni di simili chiese arcivescovili e vescovili, commettendone la esecuzione al cardinale Legato, il quale dovrà allora aver cura di tutto precisare con chiarezza ne' suoi decreti esecutoriali.

[Autre mémoire.]

Rincresce sommamente al Santo Padre non essere in istato di poter accordare la bolla di una nuova circoscrizione delle diocesi della Francia con quella sollecitudine, che il governo francese mostra desiderare. La desidera egualmente Sua Santità, ma se ne vede con dispiacere impedito dalla natura istessa dell' affare. Varie sono le necessarie cagioni di simile ritardo, tra le quali debbono principalmente annoverarsi le seguenti.

Comprende ognuno facilissimamente, che a potersi dalla Santa Sede procedere all' erezione delle chiese arcivescovili e vescovili secondo la nuova circoscrizione, bisogna indispensabilmente premettere la soppressione delle antiche sedi, stabilite prima dentro e fuori della Francia, e tutt'ora sussistenti, e bisogna premettere altresì le dismembrazioni di varie porzioni di diocesi esistenti nella Germania, o altrove.

Per venire a tali soppressioni e dismembrazioni, forza è prima domandare ed ottenere le rispettive dimissioni libere degli antichi vescovi della Francia, e i consensi dei vescovi e capitoli degli altri luoghi. Conviene quindi interpellarci tutti, e prescrivendo ad essi il più breve possibile termine, aspettare le risposte mentre nel solo caso, che alcuno di essi contradicesse irragionevolmente, potrà in seguito farsi luogo all' esercizio dell' assoluta autorità del capo della Chiesa, o per privarli, o per derogare ai loro consensi.

È parimenti necessario il conoscere se nei territori spettanti adesso alla Repubblica francese, vi siano abbazie, ed altre giurisdizioni ecclesiastiche nullius, le quali abbiano contemporaneamente a sopprimersi, dovendosi in tal caso pratticare per le

medesime quello stesso che si prattica per i vescovati, e dovendosi di esse pure fare menzione espressa nella bolla.

Su questi riflessi, appunto nell' art. 2 della convenzione ful saggiamente stabilito, che tale circoscrizione farassi dalla Sede Apostolica di concerto col governo francese; poichè senza un preventivo maturo esame, e una preventiva intelligenza sù tutti i punti, è moralmente impossibile il formare una bolla di tanto grande importanza, dovendo il Papa, nell' usare tutta la condiscendenza al governo francese, fare insieme conoscere di provvedere convenientemente al bisogno di una buona parte del mondo cattolico, nè potendo trascurare alcuna benchè piccola porzione di diocesi, la quale venisse a restare senza il suo superiore ecclesiastico.

E quantunque Sua Santità dal piano presentatole di detta. nuova circoscrizione rilevi, non senza qualche amarezza del suo animo, essere assai ristretto il numero delle sedi arcivescovili e vescovili, assai ampia la loro estensione, assai numeroso il gregge da assegnarsi specialmente ad alcuni dei vescovi ed arcivescovi, comprendendo la sola sede arcivescovile di Parigi una popolazione di un milione e settecento mila anime, e assai lontana la residenza di alcuni altri perchè possano i cattolici ricorrere ad essi comodamente, ciò non ostante la Santità Sua si dichiara fin da ora disposta a secondare in ciò le brame del lodato governo francese.

Ad istabilire peraltro le nuove sedi, è necessario erigere in ciascuna la chiesa metropolitana, o cattedrale, sotto l'invocazione del rispettivo Santo titolare, erigendovi insieme il suo Capitolo con un determinato numero di dignità, e canonici, non potendo esservi chiesa nè arcivescovile, nè vescovile senza Capitolo, e dovendosi ciò esprimere specificatamente nella bolla, nè potendo nascer dubbio rispetto all' erezione de' capitoli, essendo cosa già fissata nell' art. 11 della convenzione. Deve altresì enunciarsi nella bolla il territorio, che al vescovo si assegna col clero, e colle parrocchie in esso esistenti: qual territorio non può prescriversi assolutamente nei progettati termini generali, ma deve fissarsi in termini particolari, individuando tutti i luoghi almeno principali del suo circondario, entro i cui stabili limiti abbia facoltà il vescovo di esercitare la sua spirituale giurisdizione.

E a persuadersi della necessità di esprimere individualmente

tutte le cose anzidette nella pontificia bolla della nuova circoscrizione, basta dare un' occhiata a tutte le bolle emanate dalla Santa Sede in simili casi di soppressioni, dismembrazioni, ed erezioni di chiese arcivescovili, o vescovili, per conoscere tale appunto essere stato sempre il costante stile invariabile, pratticato dai Sommi Pontefici.

Tutto il più che potesse permettersi dall' indulgenza del Santo Padre sarebbe, che venuti in sue mani tutti gli accennati indispensabili documenti, e le notizie sommentovate, qualora non gli fosse stato notificato il preciso numero delle dignità e canonici da stabilirsi in ciascun Capitolo, e non gli fossero stati individuati i precisi luoghi del circondario di ciascuna diocesi, permettesse la spedizione della bolla, in forma commissoria, all' Emo Legato a latere, colla facoltà al Legato medesimo di esprimere nell'atto dell' esecuzione risguardante ciascuna chiesa, tanto il numero delle dignità e canonici, che avranno a comporre la chiesa stessa, quanto i luoghi, entro de' quali avranno a determinarsi i limiti della sua diocesi.

Se tra le chiese attualmente vacanti nella Francia per morte dei legittimi vescovi ve ne fosse qualcuna, la quale avesse a rimanere nel preciso stato, ed estensione, in cui era stabilita dapprima, potrebbesi fin d'adesso dal Primo Console venire alla nomina del vescovo novello, e servata la consueta forma canonica, procedersi dal Santo Padre alla conferma, e spedizione delle bolle in favore del soggetto nominato. Ma comecchè dalle carte trasmesse chiaramente apparisce non dover restare simili vacanti chiese nella precisa situazione in cui erano, forza è differire la provvista anco di queste dopo aver fatto i nuovi bramati stabilimenti.

Avendo poi Sua Santità rimarcato, che nella nuova circoscrizione rimane compreso lo stato di Avignone e Contado Venaisino, e avendo pure osservato, che in detto stato, e Contado, non conservavansi nè l'arcivescovato, nè i tre vescovati, che per lo innanzi vi erano, benchè avesse avuta buona ragione di lusingarsi, che a ciò sarebbe preceduto un amichevole concerto ad indennizzazione della perdita dei diritti spirituali e temporali della Santa Sede, della quale la stessa Assemblea costituzionale ne riconobbe la giustizia formandone pubblica dichiarazione, e di cui ricevette anco una sicurezza il suo predecessore Pio VI., –

nulladimeno la Santità Sua, non volendo frapporre alcun ritardo, nè volendo lasciare gli abitanti cattolici di Avignone, e del Contado senza il governo di un legittimo vescovo, consentirà, che anco tali diocesi siano comprese nella nuova circoscrizione. Riposa peraltro il Santo Padre nella giustizia del Primo Console, il quale avendo in tanti modi manifestate le rette sue generose intenzioni d'indennizzare quei Principi, cui le passate vicende hanno imposta la necessità di perdere i loro stati, non lascierà certamente di risarcire in special maniera le perdite fatte dalla Sede Apostolica, massimecchè lo stesso Santo Padre, nella sua propria condotta verso la Repubblica francese, ritrova un titolo da concepire una speranza anco più fondata degli altri Principi sopra indicati.

(Arch. du Vatican; impr. pour la congr. du 24 nov.).

(T. IV, p. 261.)

974 bis Bernier à Caprara

Le gouvernement désire de savoir :

[Paris, 30 octobre 1801 1.]

1° Si la circonscription des diocèses français, telle qu'elle a été proposée par le gouvernement, sera admise à Rome par le Souverain Pontife?

2° Si, en conséquence de cette admission, le gouvernement peut, dans le moment, annoncer qu'il n'y aura que cinquante évéchés en France; sur lesquels dix archevêchés formeront les arrondissements métropolitains, et quarante évèchés en dépendront comme suffragants?

3 Peut-il également annoncer que les sièges des archevêchés et évéchés, ainsi que les suffragants desdits archevêchés, seront ceux que le gouvernement a désignés?

4° S. Em. peut-elle, dans ce moment, conférer la juridiction aux nouveaux évêques qui seraient nommés par le Consul, de manière qu'ils puissent être sacrés dans le plus bref délai après leur nomination?

Voir ce que nous disons sur le sens et la portée de cette pièce, t. IV, p. 263, note 2. La dépêche de Caprara no 14 (pièce 976) qui la mentionne et qui même l'a contenue comme annexe (t. IV, p. 272), a dû être commencée le 31 octobre, bien qu'elle soit datée du 1er novembre.

5o Dans le cas contraire, S. Em. pourrait-elle au moins garantir que l'institution canonique sera donnée par le Souverain. Pontife aux évêques désignés par le Premier Consul, quand bien même plusieurs auraient été ci-devant évèques constitutionnels? (Arch. du Vatican; impr. pour la congr. du 24 nov.).

988 bis

(T. IV, p. 298.)

Mémoire pour la Congrégation des XII
[Rome, 20 novembre 1801.]

Memoria intorno agli oggetti sù i quali il Santo Padre chiede parere alla particolare congregazione dei sig. cardinali.

Il corriere straordinario spedito da Parigi dall' Emo Caprara alla segreteria di stato, e l'altro spedito dal governo francese al ministro Cacault, che recano le notizie di ciò che si richiede decisamente dal Primo Console', forniscono la materia sù di cui si domanda da Sua Santità ai dodici sig. Emi cardinali della congregazione di Francia il loro parere.

Tostocchè fu dalla Santità Sua ratificata la nota convenzione stabilita col governo francese, affrettossi Sua Santità a scrivere un breve, del quale si annette un esemplare, diretto ai legittimi vescovi, per eccitarli amorosamente a mandare senza indugio, dentro il prescritto termine di dieci giorni, il documento delle loro rispettive libere dimissioni.

Questo breve, che era in sostanza la esecuzione di uno degli articoli del concordato, non poteva trasmettersi a tutti i vescovi fino a che non si fossero stati accertati, che fosse ratificato il con

'Les courriers envoyés par Caprara et par Talleyrand étaient partis de Paris le même jour, 4 novembre 1801 le premier était arrivé à Rome le 17 novembre, et le second, le lendemain (t. IV, p. 291, 293, 340). Ils apportaient 1o La note de Portalis à Cacault du 3 novembre (pièce n° 982), et la copie de la note de Portalis à Caprara, de même date (ibid.); 2o les lettres de Portalis et de Bernier à Consalvi, du 3 novembre (pièces n° 983 et 984); 3° la dépêche de Caprara no 15, du 2 novembre, avec le mémoire qui y était annexé sur la bulle de circonscription (pièce no 979); la dépêche de Caprara no 17, du 4 novembre (pièce n° 985), et sa lettre particulière du même jour (pièce n° 980); enfin les duplicata de ses dépèches nos 13 et 14, du 1 novembre (pièces n° 975 et 976), avec une copie de la note de Bernier du 31 octobre (pièce no 974 bis).

3

Ils furent convoqués le 21 novembre, pour se réunir le 24 (pièce no 989). Le bref Tam multa», du 15 août 1801 (pièce n° 732).

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