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376 bis

Vote d'Antonelli.

(T. II, p. 237.)

21 aprile 1801.]

Sentimento sull'ultimo Progetto di convenzione proposto da Mgor segretario' per la congregazione da tenersi la sera dei 21 2 aprile 1801 innanzi la Santità di Nro Signore.

Art. 1.

Convengo in quest' articolo, salvo che vorrei che si adottasse nell' ultimo periodo la correzione che si legge al margine, e vi si aggiungesse ancora : « qui sont abolis», oppure « qui se déclarent abolis. »

Non si debbono usar termini dubbi, o frasi equivoche. Or la semplice parola « sans égard » è soggetta a molte cavillazioni. Altro è che in certi casi non si abbia riguardo ad una legge, altro che sia essa abolita. Nella prima ipotesi la legge resta in vigore, e se talvolta per qualche circostanza torna bene a farla eseguire, si reclama la legge e se ne sostiene l'autorità; tanto più che l'interpretazione e l'osservanza di queste leggi sono in mano di giudici sospetti e di mala fede. Laddove nella seconda ipotesi, quando si è dichiarata l'abolizione della legge, non vi può essere che un colpo di autorità, un' ingiustizia, una soverchiera di farla rivivere. Badiamo sù questo punto, ch'è interessantissimo, perchè sono moltissime, pessime, inique, ripugnanti al dogma cattolico e alla disciplina della Chiesa, le leggi emanate in Francia negli anni scorsi, e se non sono con autorità del governo abolite, la religione non solamente non sarà protetta, ma sarà schiava e soggetta a mille pericoli.

Art. 2.

Approvo quest' articolo, e nulla mi sembra che sia da opporre di rilevante.

Art. 3. Questo 3o è di tale importanza, e di sì complicata ispezione, ch'è ben giusto di esaminarlo in tutti gli aspetti.

Ce vote porte sur le contre-projet, refait par Di Pietro à la suite de la séance du 7 avril (pièce n° 369).

• La seconde séance de la congrégation a été tenue dans la nuit du 20 au 21 avril; ce qui explique qu'elle est indiquée tantôt sous la date du 20,

tantôt sous celle du 21.

3 Cette variante écrite en marge est celle que nous avons reproduite à la suite de l'art. 1er (t. II, p. 210).

Io preferisco quell' esordio, che sta al margine' del Progetto. Ma non mi piacciono le parole: « qui n'auraient pas la confiance du gouvernement », e vi sostituirei le seguenti: «Sa Sainteté témoignera aux anciens évêques titulaires, qui pour les circonstances actuelles ne pourraient pas avoir lieu dans la nouvelle circonscription, la juste et ferme confiance », oppure « qui ne pourraient pas être utiles à leurs troupeaux. »

2

Inoltre non mi suonano bene le seguenti parole : « ayant en vue les demandes du gouvernement à ce sujet »; e vi surrogherei le seguenti: « ayant en vue le bien universel de l'Église et le prompt rétablissement etc. »

Tutti converranno, che sarebbe meglio di esprimersi nella forma da me surrogata; ma si opporrà, che queste espression così surrogate non piaceranno al governo, e romperemo l'affare. Io distinguo tra la sostanza e le parole. Nella sostanza, il Papa promette in quest' articolo di far in modo, che que' vescovi, i quali per le circostanze non hanno luogo nella nuova circoscrizione, non saranno ammessi. Questo è quello che vuole il Primo Console: onde se questa sua petizione si contiene sostanzialmente in quest' articolo, non sarà egli mai per ricusarlo. Sulle parole non farà egli mai difficoltà, come lo sappiamo da Mgor Spina. Le parole ch' io ho cambiate non possono offenderlo, ma altronde salvano la dignità del Papa e il decoro de' vescovi. Quelle all' opposto che si leggono nel Progetto: « qui n'auraient pas la confiance du gouvernement », offendono i vescovi e sono indecenti al Papa. Qual' è quel vescovo che debba avere la confidenza dell'attuale governo francese, ch'è composto di anticristiani? Si faranno un pregio di non averla; ma sarà di sommo disdoro del Papa, che esiga per merito dell' episcopato la confidenza di quel governo, e ne escluda chi non la gode.

Così pure le altre « ayant en vue les demandes du gouvernement », non istanno bene in bocca del Papa, il quale non deve avere in veduta le domande del governo, o almeno non deve dirlo in una bolla. Dica soltanto che ha in vista l'utilità e il bene delle chiese; che combinando colle domande del governo produce il medesimo effetto.

Cette variante marginale de la première phrase est celle que nous avons reproduite à la suite de l'art. 3 (t. II, p. 210).

2

C'est-à-dire avoir place.

Pienamente mi uniformo al nuovo Pro

Art. 4, 5, 6, 7, 8. getto sù questi articoli. Art. 9. Nel Progetto convenzionale, passato a Mgor Spina dal ministro del relazioni straniere, si diceva: « Domine. salva rem gallicam », oppure « gallicanam », che è lo stesso. Non veggo per qual ragione si debba usar ultroneamente l'altra formola « Domine, salvum fac regimen nostrum. » La parola « rem >> è generica, e significante qualunque interesse della Francia. Ma la parola « regimen » è ristretta nella sua significazione alla forma del governo, o ai governanti. Urteranno tutti i realisti, che il Papa abbia proposta questa preghiera, per stabilire e invocar dal Signore la protezione sul governo repubblicano, derivante dalla più ingiusta delle ribellioni.

Art. 10, 11, 12, 13. Nulla ho che dire sù questi articoli, e trovo prudentissime le piccole variazioni, che vi sone state fatte. Art. 14. Dopo l'articolo 1, che concerne la religione, questo de' beni ecclesiastici è il più scabroso che s'incontri in questo trattato. A me piace moltissimo la variazione che n'è stata fatta in quest' ultimo Progetto. Resta però la grande difficoltà che venga accettata dal governo francese. Sappiamo da Mgor Spina, che su questo capo de' beni ecclesiastici ha insistito con tutto il *vigore il Primo Console, e anche nel Progetto « riformato »', ch'è il più moderato di tutti, si esigeva un' atto positivo di approvazione, per parte della S. Sede, di tutte le alienazioni già compite. Riducendosi ora le concessioni a costituire un delegato, il quale. colle facoltà della S. Sede dispensi dalla restituzione « les acquéreurs qui recourront dûment », temo che incontreremo ostacoli insormontabili. Primieramente, prenderanno sospetto che si voglia erigere una specie di tribunale in Francia, ove il delegato apostolico sieda giudice, per accordare o negare la ritenzione dei beni delle chiese malamente acquistati. In 2o luogo, non vorranno mai assoggettare i loro sudditi a chiedere questa grazia, quantunque avessero la sicurezza di ottenerla. Finalmente, non isfuggirà alla loro penetrazione quella parola « dûment », quantunque vi sia stata inserita molto opportunamente. Faranno varie interpretazioni di qual termine, e lo spiegheranno a loro talento, accusando la S. Sede, che vi abbia voluto comprendere delle

Pièce n° 305 (t. II, p. 58)

(

condizioni ristrettive della grazia, o rapporto alle persone, o rapporto alle cose, o rapporto al tempo. « Dûment » è un termine generale, e resta perciò in arbitrio del delegato apostolico se i ricorsi degli acquirenti i beni del chiese, sieno o no fatti debitamente, e in conseguenza se debba loro accordarsi il possesso in cui ne sono. Considero inoltre, che sfortunatamente quest' incaglio di difficoltà cade sopra una temporalità, e si apre la via ai nostri nemici di calunniarci, che siamo più refrattari a concedere le grazie temporali, che le spirituali.

Dall' altra parte, convengo con Mgor segretario, che l'autorizzare con sanzione Pontificia gli eretici a possedere legittimamente i beni delle chiese che hanno usurpati, è senza esempio, e di gravissimo scandalo.

Io dunque ardirei di suggerire, che si proponesse punto la formola dell' articolo, come sta nell' ultimo Progetto; ma toglierei la parola « dûment », la quale ci mette troppo allo scoperto di esser tacciati di usare delle parole equivoche, per sorprendere l'altrui credulità. Mi pare che nell' articolo (omessa anche quella parola) si salvi la massima. Gli eretici manifesti, gli atei, gli increduli non si faranno verun scrupolo per ritenere i beni delle chiese, e perciò non faranno ricorso al delegato apostolico; e così esso non sarà imbarazzato per autenticare, o no, le loro usurpazioni. I cattolici all' opposto ricorreranno tutti; e in questi essendo il requisito di professare la nostra religione, sarà adempiuto il senso, e la sostanza della parola « dùment. »>

Che se, omessa anche quella parola, non fosse possibile di fare accettare al Primo Console l'articolo in questione, mi appiglierei allora al partito preso da Clemente XI col re di Polonia. Ma (così portando la misera condizione de' tempi presenti, e il bene sommo di riaprir l'ingresso alla religione in Francia), non farei distinzione alcuna tra cattolici e eretici, rapporto alla tolleranza, ma soltanto rapporto alla condonazione. Direi dunque presso a poco così che Sua Santità assicura il governo francese, che nè da essa, nè da suoi successori si pretenderà mai la restituzione di que' beni, che anticamente appartenevano alle chiese o luoghi pii, e che si lascierà ciascuno nel possesso in cui si trova; anzicchè se dai cattolici, o da quelli che volessero professare la religione cattolica, le se ne domandasse una condonazione sì per i frutti, che per i fondi, la Santità Sua è pronta a concederla, o per

sè stessa, o per mezzo del suo delegato a Parigi, il quale sarà a tal effetto munito delle opportune facoltà. » La tolleranza dell'ingiusto possesso, la promessa di non molestare i possessori, chiunque essi sieno, è un atto negativo, che non vulnera la massima di permettere agli eretici la ritenzione de' beni delle chiese. Pur troppo il Papa è impotente ad obbligarli alla restituzione; rilascia dunque quello che non potrà mai ripetere. La condonazione poi, ch'è un atto positivo dell' autorità papale, la limiterei ai soli cattolici; nè gli eretici se ne disgusteranno, non facendo essi caso di quell' autorità per starsene quieti e tranquilli nel godimento de' beni comprati.

In tutti gli altri susseguenti articoli mi unisco ad approvarli, sempre però soggettando ogni mio debolissimo sentimento a quello degli altri Emi, e al supremo giudizio di Nro Signore. (Arch. du Vatican.)

390 bis Cacault à Consalvi

(T. II, p. 253.)1

Rome, le 29 avril [1801.]

Je prie V. Em. d'agréer que je lui rappelle les articles sur lesquels il me paraît que, dans votre rédaction du concordat et par conséquent de la bulle, on s'écarte du texte de la convention. rédigée à Paris, d'une manière si essentielle, qu'il me semble impossible que l'objet de paix que nous avons en vue pour les consciences et l'intérieur des familles, soit rempli. Je prie V. Em. de méditer mes observations. Elle reconnaîtra que c'est l'impossibilité d'exécuter en France, à l'époque actuelle, les dispositions

1 Cette pièce devra être intercalée entre les deux billets de Consalvi à Gerdil, compris sous le n° 390. Quand Consalvi écrivait le premier, le 28 avril, il savait, mais seulement verbalement, que Cacault voulait le maintien du projet V. Quand il écrivait le second, le 30 avril, il venait de communiquer le contre-projet romain à Cacault et d'en recevoir la note écrite que nous publions ici.

Le sens de cette note se retrouve dans la dépêche de Cacault à Talleyrand, du 2 mai (pièce no 392, t. II, p. 255). Néanmoins, il n'a pas paru inutile de reproduire cette note dans son texte, parce qu'elle a provoqué la revision du contre-projet romain et doit ainsi être considérée comme une pièce officielle de la négociation.

On remarquera que la dépêche de Cacault du 2 mai: 1° omet, sur l'art. 1 du tit. VI, une observation ajoutée dans la note; 2° attribue, par inadvertance, à l'art. 1" de ce titre une observation, qui, en réalité, porte sur l'art. 2.

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