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Italie, France. Commerce. Italie, Suisse. Commerce. 7

2.

ITALIE, FRANCE.

Protocole concernant la prorogation du Traité de Commerce; signé à Rome le 28 décembre 1887.

Rac. Uff. delle legi del Regne d'Italia, Vol. LXXXVII.

Protocole.

Une négociation pour le renouvellement du traité de commerce du 3 novembre 1881*) entre l'Italie et la France étant en ce moment en cours entre les deux gouvernements, et les deux parties étant également désireuses de conserver, pendant cette négociation, à leurs industries et productions respectives le bénéfice du régime conventionnel, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Le traité de commerce stipulé le 3 novembre 1881 entre l'Italie et la France est maintenu en vigueur jusqu'au 1er mars 1888.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double exemplaire, à Rome, le 28 décembre 1887.

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Protocole concernant la prorogation du Traité de Commerce; signé à Rome le 29 décembre 1887.

Rac. Uff. delle legi del Regne d'Italia, Vol. LXXXVII.

Protocole.

Une négociation pour le renouvellement du traité de commerce du 22 mars 1883 **) entre l'Italie et la Snisse étant actuellement en cours entre les deux gouvernements, et les hautes parties contractantes étant

*) V. N. R. G. 2s. VIII. 525. **) V. N. R. G. 2s. IX. 576.

également désireuses de conserver, pendant cette négociation, aux productions et industries respectives le bénéfice du régime conventionnel, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont son venus de ce qui suit:

Le traité de commerce entre l'Italie et la Suisse du 22 mars 1883 est maintenu en vigueur jusqu'au 1er mars 1888.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 29 décembre 1887.

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Protocole concernant la prorogation du Traité de Commerce; signé à Rome le 29 décembre 1887.

Rac. Uff. delle legi del Regne d'Italia, Vol. LXXXVII.
Protocole.

Une négociation pour le renouvellement du traité de commerce et de navigation du 2 juin 1884 *) entre l'Italie et l'Espagne étant actuellement en cours entre les deux gouvernements, et les hautes parties contractantes étant également désireuses de conserver, pendant cette négociation, aux productions et industries respectives le bénéfice du régime conventionnel, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Le traité de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Espagne du 2 juin 1884 est maintenu en vigueur jusqu'au 1er mars 1888.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 29 décembre 1887.

Le président du conseil

ministre des affaires étrangères d'Italie

(L. S.) F. Crispi.

*) V. N. R. G. XIII. 606.

Le ministre d'Espagne (L. S.) Comte de Rascon.

5.

ITALIE, ESPAGNE.

Traité de commerce et de navigation; signé à Rome le 26 février 1888 *).

Rac. Uff delle legi del Regne d'Italia, Vol. LXXXVIII.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina di Spagna, in nome del Suo augusto figlio, sua maestà il Re Don Alfonso XIII, egualmente animati dal desiderio di restringere i vincoli d'amicizia che uniscono i due paesi, e volendo migliorare ed estendere le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato, a questo scopo, ed hanno nominato per Loro plenipotenziari.

Sua Maestà il Re d'Italia.

S. E. il signor Francesco Crispi, deputato, gran croce decorato del gran cordone dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ufficiale dell'ordine militare di Savoia, decorato della medaglia dei Mille, ecc., ecc,, presidente del consiglio dei ministri, suo ministro dell'interno ed interim degli affari esteri ;

Sua Maestà la Regina Regente di Spagna.

S. E. il signor Giovanni Antonio de Rascon e Navarro, conte di Rascon, visconte di Lagasca, senatore del regno, gentiluomo di camera attuale di S. M., dottore in giurisprudenza, decorato del collare del Real e distinto ordine di Carlo III e della gran croce di Isabella la Cattolica, ecc., ecc., Suo ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia;

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1.

Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra il regno d'Italia e il regno di Spagna.

I cittadini dei due Stati non pagheranno, a ragione del loro commercio e della loro industria, nei porti, città o luoghi qualsiansi dei paesi rispettivi, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedono temporariamente, altri o più elevati diritti, tasse, o imposte o patenti, sotto qualsivoglia denominazione, che quelli che sono o saranno riscossi sui nazionali, e i privilegi, immunità ed altri favori qualunque di cui godessero, in materia di commercio, d'industria e di navigazione i cittadini di uno dei due Stati saranno comuni a quelli dell'altro.

*) Les ratifications ont été échangées.

Art. 2.

Gl'italiani in Spagna e reciprocamente gli spagnuoli in Italia godranno, al pari dei cittadini del paese, della pienezza dei diritti civili, nonchè di tutti i privilegi, immunità ed esenzioni loro concessi dalla convenzione consolare del 21 luglio 1867, i quali s'intendono interamente confermati col presente trattato.

Gli italiani nati in Ispagna, i quali siano ivi chiamati al servizio militare, dovranno, qualora i documenti da essi presentati non fossero ravvisati sufficienti ad accertare la loro origine, fornire alle autorità competenti, entro l'anno susseguente, un certificato comprovante che essi hanni soddisfatto alla legge del reclutamento in Italia. E reciprocamente gli spagnuoli nati in Italia, i quali, per aver raggiunta l'età prescritta, siano ivi compresi nel contingente militare, dovranno presentare alle autorità civili o militari competenti un certificato da cui risulti che essi hanno concorso all'estrazione in Spagna.

In difetto di tal documento, in debita forma, l'individuo chiamato a prestar servizio militare nel paese in cui è nato dovrà far parte del contingente del suo distretto.

Art. 3.

Gli italiani in Spagna, e reciprocamente gli spagnuoli in Italia godranno per tutto ciò che concerne i brevetti d'invenzione, le marche di fabbrica o commercio, come pure i disegni o modelli industriali e di fabbrica di ogni specie, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali.

In conseguenza essi avranno la stessa protezione di questi e le stesse azioni legali contro ogni offesa recata ai loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle formalità e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascuno Stato.

Il diritto esclusivo di sfruttare un disegno o modello industriale e di fabbrica non può avere, a profitto degli italiani in Spagna e reciprocamente a profitto degli spagnuoli in Italia, una durata più lunga di quella fissata dalla legge del paesi a riguardo dei nazionali.

Se il disegno o modello industriale o di fabbrica appartiene al dominio pubblico nel paese d'origine, esso non potrà formare oggetto di godimento esclusivo nell'altro paese.

Le disposizioni dei due paragrafi precedenti sono applicabili alle marche di fabbrica o di commercio.

I diritti degli italiani in Spagna, e reciprocamente i diritti degli spagnuoli in Italia non sono subordinati all'obbligo di sfruttarvi i modelli o disegni industriali di fabbrica.

Rimane inteso che le marche di fabbrica alle quali si adplica il presente articolo sono quelle che nei due paesi sono legittimamente acquisiti agli industriali o negozianti che ne usano, vale dire che il carattere di una marca di fabbrica italiana deve essere valutato secondo la legge italiana, come quello di una marca spagnuola deve essere giudicato secondo la legge spagnuola.

Art. 4.

I fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio italiani che viaggiano in Ispagna per conto di una casa italiana, e reciprocamente i fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio spagnuoli che viaggiano in Italia per conto di una casa spagnuola, potranno fare, senza esservi assoggettati ad alcuna tassa, acquisti per i bisogni della loro industria e raccogliervi ordinazioni, con o senza campioni, ma senza far spaccio di mercanzie.

Art. 5.

Gli articoli soggetti a dazio d'entrata che servono di campioni e che vengono importati in uno dei due paesi da fabbricanti, mercanti o viaggiatori di commercio dell'altro, saranno dall'una e dall'altra parte ammessi in franchigia temporaria mediante le formalità di dogana necessarie per assicurarne la riesportazione o la reintroduzione nel deposito; queste formalità saranno regolate di comune accordo fra i due Governi.

Art. 6.

Gli oggetti d'origine o di manifattura spagnuola enumerati nella tariffa A, unita al presente trattato, ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Italia coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali.

Gli oggetti d'origine o di manifattura italiana enumerati nella tariffa B, unita al presente trattatto, ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Ispagna coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali.

Art. 7.

Le mercanzie d'ogni specie, le quali attraversino l'uno dei due Stati saranno esenti da qualunque diritto di transito.

Art. 8.

Ciascuna delle Alte parti contraenti s'impegna a far profittare l'altra, immediatamente e senza compenso, di ogni favore o di ogni privilegio o ribasso nelle tariffe dei dazi d'importazione o d'esportazione che una di esse ha accordato o potesse accordare ad una terza potenza.

Le alte parti contraenti s'impegnano, inoltre, a non stabilire l'una verso l'altra alcun diritto o divieto d'importazione o di esportazione, il quale non sia, in pari tempo, applicabile alle altre nazioni.

Il trattamento della nazione più favorita è reciprocamente garantito a ciascuna delle alte parti contraenti per tutto ciò che riguarda il consumo, il deposito, la riesportazione, il transito, il trasbordo di merci, il commercio e la navigazione in generale.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non sono applicabili : 1° all'importazione, all'esportazione ed al transito delle merci che

sono o saranno oggetto di monopolii dello Stato;

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