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NOUVEAU

RECUEIL GÉNÉRAL

DE

TRAITÉS

ET

AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.

CONTINUATION DU GRAND RECUEIL

DE

G. FR. DE MARTENS

PAR

Felix Stoerk

Professeur de droit public à l'Université de Greifswald.
Associé de l'Institut de droit international.

DEUXIÈME SÉRIE.

TOME XVII.

PREMIÈRE LIVRAISON.

GETTINGUE,

LIBRAIRIE DIETERICH.

Int 187.61.5

HARVARD COLLE

SEP 6 1892
LIBRARY

birst fund.

(#17:1)

1.

ITALIE, AFRIQUE DU SUD.

Traité d'amitié et de commerce; signé à la Haye

le 6 octobre 1886 *).

Rac. uff. delle legi del Regno d'Italia, Vol. XC.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Re

pubblica Sud-Africana, volendo promuovere e consolidare le relazioni d'amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana ed avendo giudicato conveniente di negoziare, per tal fine, un trattato, hanno nominato per loro plenipotenziarii :

Sua Maestà il Re d'Italia,

il signor conte Enrico Della Croce di Dojola, grande uffiziale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il Re dei Paesi Bassi; e

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Sud-Africana,

il signor Jonkheer Gérard Beelaerts van Blokland, cavaliere dell'Ordine del Leone neerlandese, ministro residente della Repubblica Sud-Africana presso la Germania, la Francia, il Portogallo, ecc., eec.

I quali, dopo ayer scambiati i pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

I sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti avranno gli stessi diritti e non potranno essere assoggettati ad altri carichi che non sieno imposti ai nazionali per tutto ciò che concerne l'esercizio del loro culto religioso, l'esercizio del commercio e dell'industria e la facoltà di acquistare e di possedere beni d'ogni specie e di trasmetterli per vendita, permuta, donazione, nonchè per successione testamentaria e ab intestato, salvo tuttavia, in quest'ultimo caso l'applicazione della loro legge nazionale per tutto ciò che si riferisce alla validità intrinseca delle disposizioni testamentarie ed all'ordine delle successioni.

*) Les ratifications ont été échangées à la Haye le 10 septembre 1888.

In tutti gli altri riguard la condizione personale dei sudditi rispettivi sarà completamente pareggiata a quella dei sudditi della nazione più favorita.

Art. 2.

I prodotti del suolo e dell'industria del Regno d'Italia e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dal detto Regno, godranno, nella Repubblica Sud-Africana, del trattamento applicabile, nelle stesse circostanze, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato più favorito, salva l'eccezione contenuto nel secondo alinea dell'art. 7.

Reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Sud-Africana e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dalla Repubblica godranno, nel Regne d'Italia, del trattamento applicabile, nelle medesime condizioni, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato più favorita.

Il trattamento della nazione più favorita sarà, del pari, accordato reciprocamente, in tutto ciò che si attiene alla esportazione ed al transito.

Art. 3.

Ciascuna delle Parti contraenti, avrà facoltà di nominare consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, i quali risiederanno sul territorio dell'altra, ma prima di entrare in funzione, ogni cousole generale, console o vice-console o agente consolare nominato dovrà ottenere l'exequatur dal Governo del paese, nel quale dovrà esercitare le sue funzioni e clascuna delle Parti contraenti avrà diritto di eccettuare i luoghi, nei quali non le convenisse di amettere simili agenti.

Questa riserva, tuttavia, non sarà applicata ad una delle Alte Parti contraenti senza esserlo egualmente ad ogni altra Potenza.

Art. 4.

Gli agenti diplomatici, consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno, reciprocamente, negli Stati dell'altra di tutte le facoltà, esenzioni ed immunità, di cui godono o godranno i funzionari della dessa qualità della nazione più favorita.

Art. 5.

In caso di decesso di un suddito d'una delle due Alte Parti contraenti sul torritorio dell'altra, le autorità locali dovranno immediatamente avvertirne l'agente consolare più vicino, e, reciprocamente, gli agenti consolari, nel caso in cui ne fossero informati pei primi, ne avvertiranno le autorità locali.

Se gli interessati nella successione non sono rappresentati sul luogo da un erede conosciuto ed in pieno possesso dei suoi diritti civili od in qualche altro modo legale, gli agenti avranno, fino a tanto che non sarà stato provveduto a tale rappresentanza, il diritto di fare, per la conser

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