Page images
PDF
EPUB

1874 le fond de réserve de la Banque Nationale d'Italie, une somme de 20,000,000 francs en pièces d'argent de cinq francs. Ces pièces devront rester déposées, sous la garantie du gouvernement italien, dans les caisses de la Banque Nationale d'Italie, jusqu' après la réunion de la conférence monétaire stipulée par l'article suivant.

ART. 3.

Dans le courant du mois de janvier 1875, il sera tenu à Paris une conférence monétaire entre les

délégués des hautes parties contractantes.

ART. 4. La clause insérée dans l'article 12 de la convention du 23 décembre 1865, relativement au droit d'accession, est complétée par la disposition suivante : « L'accord des hautes parties contractantes est nécessaire pour que les demandes d'accession soient admises « ou rejetées. »

ART. 5.

La stipulation contenue dans l'article 4 aura la même durée que la convention du 23 décembre 1865. ART. 6. La présente convention additionnelle sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.

Elle sera mise en vigueur dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des quatre états.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait, en quatre expéditions, à Paris, le trente et un janvier mil-huit-cent-soixante-quatorze.

[blocks in formation]

XXXVII.

1874, 12 febbraio.

BERNA.

Protocollo relativo all'articolo 5.° della convenzione del 23 dicembre 1873, fra l'Italia e la Svizzera, circa la congiunzione della linea del Gottardo con la rete ferroviaria italiana.

Les soussignés, à cela dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, déclarent qu'il a été entendu que le traité spécial dont il est question à l'article 5 de la convention conclue entre l'Italie et la Suisse au sujet du raccordement du chemin de fer du St-Gothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino, et signé le 23 décembre 1873, sera accompagné, dans les deux cas visés, des plans, dessins et autres documents qui pourront s'y référer.

Berne, le 12 février 1874.

Le plénipotentiaire italien:

MELEGARI

Le plénipotentiaire suisse:
SCHERER.

1874

[blocks in formation]

Protocollo per regolare il modo di pagamento dei crediti d'Italiani, in esecuzione della convenzione del 3 aprile 1873, fra l'Italia e l'Uruguay.

(Traduzione)

Riuniti nella segreteria del ministero delle relazioni estere della Repubblica orientale dell'Uruguay Sua Eccellenza il dottore Saturnino Alvarez ministro di questo dipartimento, e Sua Signoria il sig. Giovanni Battista Raffo uffiziale dell'ordine reale dei SS. Maurizio e Lazzaro, incaricato d'affari d'Italia, all'oggetto di procedere all' esecuzione della convenzione del 5 aprile 1873 tra la Repubblica e l'Italia debitamente ratificata e le cui ratifiche furono scambiate il 30 dicembre 1873, Sua Eccellenza il dottore Alvarez dichiarò, che dovendo intendersi la riferita ratificazione fatta a norma della legge che approvò la citata convenzione e con la quale si modificò l'articolo 5o, stabilendosi espressamente che il servizio del debito debba farsi dalla giunta di credito pubblico della Repubblica, il governo aveva disposto si facesse consegna all'officio della medesima delle somme necessarie per il servizio degli interessi ed ammortizzazione del precitato debito. Aggiunse il dottore Alvarez che non determinandosi in nessuna delle

clausole della riferita convenzione la proporzione nella quale 1874 hanno da ripartirsi le quattro serie di titoli di differenti valori che si stabiliscono, il governo ha creduto conveniente farlo nella proporzione seguente:

[blocks in formation]

Il sig. Giovanni Battista Raffo incaricato d'affari d'Italia avendo dichiarato di aderire pienamente a queste risoluzioni, venne ordinata la compilazione del presente protocollo in doppio originale che formerà parte integrante della riferita convenzione ed i cui esemplari essi firmarono apponendovi i loro sigilli in Montevideo li ventuno febbraio dell'anno del Signore mille ottocento settantaquattro.

(L. S.) RAFFO.

(L. S.) SATURNINO ALVAREZ.

1874

XXXIX.

1874, 7 febbraio e 21 marzo.

VIENNA.

Dichiarazione scambiata fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per abolire in alcuni documenti l'obbligo delle legalizzazioni diplomatica e consolare.

Il Reale governo italiano e l'Imperiale e Reale governo austriaco sono convenuti nelle seguenti disposizioni circa la legalizzazione dei documenti rilasciati nel territorio di una delle due parti e di cui deve farsi uso in quello dell'altra:

I documenti emanati o legalizzati da tribunali o notari, e rivestiti della legalizzazione delle presidenze dei tribunali superiori (Oberlandesgerichte) di Trieste, Innsbruck o Zara da una parte, ovvero delle presidenze delle corti di appello di Milano, Brescia o Venezia dall' altra, sono esenti da ogni altra legalizzazione diplomatica o consolare, purchè la formula della legalizzazione sia anche dalle presidenze dei tribunali superiori austriaci apposta in lingua italiana, e purchè i documenti legalizzati dalle presidenze dei tribunali superiori di Trieste, Innsbruck o Zara abbiano a servire in uno dei distretti delle corti d'appello di Milano, Brescia o Venezia, e rispettivamente i documenti legalizzati dalle presidenze delle corti di appello di Milano. Brescia o Venezia abbiano a servire in uno dei circondari dei tribunali superiori in Trieste, Innsbruck o Zara.

« PreviousContinue »