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d'interjeter appel par devant le tribunal du Sandjak des 1873 sentences rendues comme il est dit ci-dessus; et l'appel sera suivi et jugé avec l'assistance du consul, conformément aux traités.

L'appel suspendra toujours l'exécution.

Dans tous les cas, l'exécution forcée des sentences rendues dans les conditions déterminées plus haut, ne pourra avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué.

Le gouvernement impérial édictera une loi qui déterminera le règles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent.

Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du conseil des anciens ou des tribunaux des Cazas, sans l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence de ces conseils ou tribunaux, sans le droit d'appel par devant le tribunal du Sandjak où la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du consul ou de son délégué.

Toutefois, le consentement du sujet étranger à se faire juger, comme il est dit plus haut, sans l'assistance du consul, devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure.

Il est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies par la loi.

Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés en toute matière aux étrangers qui comparaîtront devant les tribunaux ottomans, aussi bien qu' aux sujets ottomans.

Les arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à la révision des anciens traités, révision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre elle et les puissances amies.

1873

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Constantinople, le mars mil-huit-cent-soixante-treize.

(L. S.) BARBOLANI.

(L. S.) SAFVET.

X.

1873, 5 aprile.

ROMA.

Convenzione fra l'Italia e l'Uruguay

allo scopo di regolare i crediti d'Italiani per indennità di

guerra.

Animati da pari desiderio di conservare le relazioni di amicizia e la buona armonia esistenti tra l'Italia e l' Uruguay, e convinti che nulla tanto contribuisce a conseguire un sì felice risultato quanto lo assestare e aequo et bono gli affari pendenti da molto tempo fra i due stati per i danni sofferti dagli Italiani all' Uruguay durante la guerra finita nel 1851; riconoscendo inoltre che la stipulazione di una convenzione speciale circa i detti reclami analoga a quella conchiusa dall' Uruguay colla Francia e colla Gran Bretagna nel 1862, è il mezzo migliore di cancellare anche le minime traccie delle impressioni prodotte dalle divergenze insorte nel corso dei negoziati anteriori, di rimuovere ogni ostacolo che si opporrebbe al ristabilimento delle relazioni amichevoli fra i due paesi nel miglior piede possibile, e di allontanare per sempre difficoltà delle

quali entrambi i governi sono egualmente interessati a 1873 prevenire la rinnovazione, e che in vista di ciò è cosa equa il riprendere i negoziati al punto stesso in cui erano prima della protesta dell'11 gennaio 1872, diretta a Sua Eccellenza il ministro degli affari esteri della Repubblica Orientale dell'Uruguay dal signor inviato straordinario e ministro plenipotenziario dell'Italia a Montevideo,

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente del senato in esercizio del potere esecutivo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, hanno convenuto di aprire un negoziato ed hanno a tale scopo nominato a loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia: Il signor cavaliere Marcello Cerruti, senatore del Regno, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1a classe in ritiro, decorato della gran croce e gran cordone dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Orientale dell' Uruguay: Il signor dottor Don Gregorio Perez Gomar, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Corte d'Italia;

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri ed avendoli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ART. 1. — La somma di un milione duecentomila pezzi nazionali di Montevideo (pesos) moneta corrente, resta fissata come ammontare totale e definitivo delle reclamazioni italiane per i danni di guerra ai quali si riferisce la legge sanzionata il 14 luglio 1853.

Questa somma rappresentata da buoni speciali al portatore di cinquecento, dugento, cento e cinquanta pezzi, sarà consegnata al rappresentante del governo d'Italia, che farà fare la ripartizione di essi fra gl' interessati.

Se fra i reclamanti italiani per danni di guerra, ai quali si riferisce la presente convenzione, vi fosse alcuno che avesse aderito alla legge del tre luglio milleottocentocin

1873 quantaquattro ed avesse convertito il suo credito in titoli del debito consolidato, saranno restituiti al governo Orientale i titoli per tal causa ricevuti.

ART. 2. Questi buoni speciali al portatore godranno d'un interesse annuo del 5 per cento e saranno ammortizzati al più tardi entro trenta anni, divisi in sei periodi di cinque anni ciascuno, essendo l'ammortamento dell'1 per cento durante il primo periodo, del 2 per cento durante il secondo, del 3 per cento durante il terzo, del 4 per cento durante il quarto e del 5 per cento durante il quinto e sesto.

ART. 3. Resta ugualmente convenuto che se nel periodo dei trenta anni, al quale si riferisce l'articolo precedente, la Repubblica Orientale si trovasse in circostanza da poter pagare in totalità od in parte i detti buoni, potrà ciò fare per uno o più quinquenni anticipati, i quali in questo caso non produrranno interesse, avvisando la legazione d'Italia sei mesi prima del giorno in cui si deve fare il pagamento, affinchè i detentori dei buoni speciali possano presentarsi per percepirne l'importo.

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ART. 4. Le somme destinate al pagamento degli interessi ed ammortamento del milione e duecentomila pezzi, saranno guarentite con le rendite generali della Repubblica, e prelevate mensilmente quelle corrispondenti a ciascun anno sulla rendita della carta bollata e delle patenti. Resta inteso che se, per qualsiasi circostanza, la rendita della carta bollata e delle patenti fosse insufficiente, il governo della Repubblica Orientale sarà in obbligo di completare le somme necessarie per le rimesse mensili.

ART. 5. Le somme così prelevate mensilmente, saranno rimesse dal governo della Repubblica ad un banco di Montevideo, il quale darà una ricevuta in doppio originale, una al governo e l'altra all'agente d'Italia, restando il governo della Repubblica responsabile fino alla effettuazione dei pagamenti.

ART. 6. Gl'interessi e l'ammortamento ai quali si 1873 riferisce l'articolo secondo, cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 1874, e da quella data il governo consegnerà mensilmente al banco, il quale sarà incaricato del servizio di questo debito, la somma corrispondente ad ogni mese, in conformità della stipulazione dell'articolo quarto.

ART. 7. Il pagamento degl' interessi e l'ammortamento si effettueranno ogni sei mesi nella proporzione che corrisponde al semestre scaduto, per mezzo della casa bancaria indicata, dovendo aver luogo il primo pagamento nei primi cinque giorni del mese di luglio 1874, ed il secondo nei primi cinque giorni del mese di gennaio del 1875, restando fissati i detti mesi per i pagamenti successivi.

ART. 8. Il pagamento degl'interessi si farà dal banco al quale sarà affidato il servizio di questo debito in Montevideo e Genova: però in quest' ultima piazza il pagamento si effettuerà soltanto quando vi sia in circolazione una quantità di buoni equivalente alla quarta parte degli esistenti e sia stato dato avviso al banco sei mesi prima della scadenza dei numeri e delle somme dei titoli in circolazione sopra quella piazza.

ART. 9. L'ammortamento potrà solo effettuarsi in Montevideo, e si farà pubblicamente per mezzo di offerte che saranno presentate al banco in pieghi chiusi, nei giorni designati nell'articolo settimo ed all'ora che a questo fine sarà indicata, potendo assistere a questo atto il sig. agente d'Italia od il suo mandatario, e dovendo trovarsi presente all' apertura dei pieghi il fiscale della Repubblica ed accettarsi sul momento le offerte più vantaggiose.

Se i titoli del debito al quale si riferisce la presente convenzione, giungono ad essere quotati al pari, o al di sopra dal pari, l'ammortamento semestrale si farà per sorteggio finchè durerà tale situazione.

ART. 10. La presente convenzione sarà ratificata

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