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1873 tro i sei mesi dalla data della consegna dell'oggetto stesso; trascorso questo termine, il reclamante non avrà più diritto ad alcuna indennità.

ART. 11. Ciascuna amministrazione riterrà per intero le tasse riscosse sul suo territorio, in virtù dei precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

È formalmente convenuto fra le parti contraenti che gli oggetti indicati nei suddetti articoli, e che saranno stati regolarmente francati fino a destino, non potranno, sotto pretesto o titolo alcuno, essere gravati nel paese di destino di una tassa o di un diritto qualunque, a carico dei destinatari.

ART. 12. Le amministrazioni delle poste d' Italia e di Germania potranno spedirsi reciprocamente sciolte le corrispondenze di qualunque natura, originarie o a destino dei paesi, cui esse servono di mediazione.

A tali corrispondenze saranno applicate, per la percor renza sul territorio italo-germanico, le tasse stabilite dalla presente convenzione, e per la percorrenza estera le tasse determinate dalle convenzioni postali coi paesi esteri interessati.

Le due amministrazioni regoleranno di comune accordo le condizioni speciali di questo cambio.

ART. 13. L'amministrazione delle poste d'Italia e l'amministrazione delle poste germaniche si accordano reciprocamente il diritto di transito, sui rispettivi territori, dei pieghi chiusi che gli uffizi italiani e germanici potranno cambiare coi paesi esteri ai quali l'Italia e la Germania possono servire di mediazione, al prezzo di sei lire per chilogramma di lettere, e di 80 centesimi per chilogramma di stampe e campioni di merci, allorchè, ben inteso, il trasporto abbia luogo coi mezzi ordinari di cui dispongono le due amministrazioni.

Riguardo ai pieghi chiusi, cambiati col mezzo dei piroscafi delle due nazioni, il trasporto sarà effettuato alle con

dizioni che la nazione più favorita avrà ottenute dall' amministrazione intermediaria.

ART. 14. — La sola corrispondenza relativa al servizio postale sarà spedita in franchigia.

ART. 15. I conti relativi alla trasmissione delle corrispondenze saranno compilati ogni mese da ciascuna amministrazione per ciò che concerne le spedizioni dell'altra. Questi conti dopo essere stati verificati saranno riassunti ogni trimestre in un conto generale.

Nel ragguaglio delle monete il silbergroschen sarà computato di 12 centesimi e mezzo. Il saldo di questo conto trimestrale sarà stabilito in moneta del paese dell' amministrazione creditrice, e pagato, o in cambiale su Roma, se il bilancio è in favore dell' amministrazione italiana, od in cambiale su Berlino, se il bilancio è in favore dell' amministrazione germanica.

ART. 16.

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Le amministrazioni delle poste d'Italia e di Germania stabiliranno, di comune accordo, la forma dei conti di cui tratta l'articolo 15 precedente, come pure tutte le disposizioni particolari necessarie per assicurare l'esecuzione della presente convenzione.

ART. 17. Il cambio delle corrispondenze fra l'Italia ed il Granducato di Lussemburgo si effettuerà secondo le regole stabilite dagli articoli precedenti per il servizio postale fra l'Italia e la Germania, la quale si incarica della liquidazione delle tasse per la percorrenza nel Lussemburgo.

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ART. 18. La presente convenzione sarà posta in vigore al più presto possibile, e rimarrà obbligatoria fino a che non venga denunziata, un anno prima, da una delle parti contraenti.

Durante quest'ultimo anno la convenzione continuerà ad avere il suo effetto pieno ed intiero, senza pregiudizio della liquidazione e del saldo dei conti fra le amministrazioni dei due paesi dopo trascorso codesto termine.

1873

1873

Sono abrogate, dal giorno dell' effettuazione della presente convenzione, tutte le disposizioni o stipulazioni anteriori tra i due paesi, relative al cambio delle corrispondenze.

ART. 19. La presente convenzione sarà ratificata, ed il cambio delle ratifiche avrà luogo a Berlino il più presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi l'hanno firmata in doppio esemplare, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Berlino, addì 11 maggio 1873.

(L. S.) LAUNAY.

(L. S.) H. STEPHAN.

(L. S.) W. GUNTHER.

Scambio delle ratificazioni: 10 luglio 1873.

XVI.

1873, 14 meggio.

RIO JANEIRO.

Convenzione postale fra l'Italia ed il Brasile.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, egualmente animati dal desiderio di migliorare, mediante una nuova convenzione, il servizio delle corrispondenze tra Italia ed il Brasile, hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor barone Carlo Al- 1873 berto Cavalchini-Garofoli, grande ufficiale dell'ordine della . Corona d'Italia, commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e commendatore di numero dell' ordine di Carlo III di Spagna, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà l'Imperatore del Brasile ec.

Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, Sua Eccellenza il signor Carlo Carneiro di Campos, visconte di Caravellas, consigliere di stato, senatore e grande dell' Impero, commendatore dell' ordine di Cristo, gran croce dell' crdine Ernestino di Sassonia Goburgo-Gotha, professore emerito della facoltà di giurisprudenza. di San Paulo, e suo ministro segretario di stato per gli affari esteri, ec.

I quali, dopo d'essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli.

ART. 1. Vi sarà tra l'amministrazione delle poste d'Italia e l'amministrazione delle poste del Brasile uno scambio periodico di lettere, giornali, stampati di qualunque genere, e, mostre di mercanzie, per mezzo delle linee regolari di vapori della reale compagnia di Southampton e della compagnia des Messageries Maritimes.

Le amministrazioni delle poste dei due paesi potranno altresì servirsi, previa communicazione, di qualsiansi altri vapori che si prestino al trasporto della corrispondenza suddetta.

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ART. 2. Le spese di trasporto marittimo e di transito terrestre, ove abbia luogo, della corrispondenza ammessa fra i due paesi, saranno sodddisfatte da ambe le amministrazioni relativamente alla quantità di corrispondenza che da ciascun paese verrà spedita.

Resta però convenuto che fino ad ulteriore accordo fra le due amministrazioni, l'amministrazione delle poste ita

1873 liane pagherà, per conto dell'amministrazione del Brasile, la spesa di trasporto marittimo e di transito per terra delle valigie che dal Brasile saranno spedite in Italia per mezzo dei vapori postali di cui tratta l'articolo 1.°

ART. 3. Le lettere spedite dall'Italia al Brasile, o viceversa, potranno essere previamente affrancate fino a destinazione, oppure lasciato il pagamento della tassa di trasmissione a carico del destinatario.

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ART. 4. La tassa di trasmissione delle lettere ordinarie, cioè non raccomandate, che saranno spedite da uno dei due paesi nell'altro, è fissata in Italia ad (1, 20) una lira e venti centesimi per ogni dieci grammi o frazioni di dieci grammi; nel Brasile a (480) quattrocento ottanta reis per egual peso.

In caso di diminuzione dei prezzi di transito e di trasporto marittimo, la tassa sarebbe proporzionatamente ridotta.

ART. 5. Le lettere non franche pagheranno, oltre alla tassa fissata coll'articolo 4o, una sopratassa fissa di trenta centesimi (0, 30) in Italia, e di centoventi reis (120) nel Brasile.

Quando il valore dei francobolli posti sopra una lettera fosse inferiore alla francatura stabilita, il destinatario dovrà pagare la differenza che manca al complemento della francatura accresciuta della sopratassa anzidetta. La sopratassa apparterrà esclusivamente alla posta destinataria.

ART. 6. Le lettere raccomandate, oltre al previo pagamento della tassa di trasmissione stabilita dall'art. 4.o, andranno soggette alla tassa fissa di cinquanta centesimi (0,50) in Italia e duecento (200) reis nel Brasile per ciascuna.

ART. 7. I campioni di mercanzie e le stampe di qualunque genere spedite dall'Italia nel Brasile, e viceversa, dovranno, per aver corso, essere francate fino a destina

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