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bricazione, il Governo di San Marino, salvo quanto è stabilito all'art. 44 riguardo alle polveri piriche e agli altri prodotti esplodenti, s'impegna ad impedire che detta produzione ecceda le quantità occorrenti al consumo della popolazione della Repubblica ed all'esportazione oltre i confini del Regno d'Italia. In questo secondo caso, il Governo di San Marino si obbliga a fare, volta per volta, la consegna dei predetti generi agli agenti della finanza italiana, per essere scortati fino alla frontiera.

Il Governo italiano e quella della Repubblica di San Marino stabiliranno di comune accordo le norme per la sorveglianza sulla produzione di detti generi sul territorio della Repubblica.

ART. 38. Le monete coniate e da coniarsi dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso nel Regno d'Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie.

Per la fabbricazione di monete di conio proprio la Repubblica di San Marino si varrà esclusivamente della zecca reale di Roma.

La coniazione delle monete di bronzo per conto di San Marino è sospesa per tutta la durata della convenzione, e per questa durata la Repubblica s'impegna a non far coniare monete di nichelio od altra moneta erosa.

Durante la convenzione, la detta Repubblica può coniare ed emettere monete d'argento a sistema decimale, purchè: a) l'ammontare dei pezzi da lire 5 (cinque) non ecceda in nessun caso la somma limite di 90,000 (novantamila) lire; b) l'ammontare delle monete divisionali a titolo di 835 millesimi non ecceda in nessun caso la somma limite di 60,000 (sessantamila) lire.

1897 28 giugno

1897

28 giugno

Intendesi escluso in modo assoluto il corso legale nel Regno per qualsiasi surrogato monetario, in forma di biglietti di Banca o di Stato, a corso libero, legale o forzoso, che il Governo della Repubblica intendesse di emettere per qualsiasi cagione.

ART. 39. Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino sul territorio italiano per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di corrispondere alla Repubblica stessa una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino. La detta quota sarà pagata al Tesoriere od altro delegato speciale della Repubblica, nella città di

Rimini.

ART. 40. Per gli effetti dell' articolo precedente il numero degli abitanti della Repubblica di San Marino s'intenderà fissato a novemila.

È tuttavia riservata al Governo della Repubblica la facoltà di dimostrare, in qualunque tempo e per gli effetti medesimi, mediante regolare censimento od altra concludente prova, l'esistenza di una popolazione superiore a quella cifra.

ART. 41. La Repubblica, aderendo pienamente ai principi del Regno d'Italia rispetto ai diritti degli autori delle opere dell' ingegno e dell' arte, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni illecita riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno e dell'arte prodotte nel Regno medesimo o nel medesimo protette.

ART. 42. La Repubblica, annuendo inoltre pienamente alle disposizioni legislative che regolano in Italia la proprietà industriale, nonchè ai principî cui

s'informa la convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 (a) per la protezione della proprietà industriale, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio qualunque usurpazione d'invenzioni industriali e di modelli e disegni di fabbrica e qualsiasi contraffazione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, regolarmente registrati o protetti in Italia.

ART. 43. Gli obblighi contratti dalla Repubblica di San Marino coi due articoli 41 e 42 sono comuni al Regno d'Italia verso la Repubblica, a riguardo dei diritti di proprietà letteraria, artistica e industriale che sieno legalmente protetti nel territorio della Repubblica.

ART. 44. La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco e la produzione di polveri piriche e di qualsiasi esplodente.

La Repubblica si riserva, tuttavia, la facoltà di produrre polveri piriche ed altri esplodenti limitatamente ai bisogni del Governo.

ART. 45. Il Governo di Sua Maestà somministrerà alla Repubblica, al prezzo di costo, annualmente, nella città di Rimini, 100,000 (cento mila) chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi 9000 (novemila) di tabacco di ogni qualità, di cui non più di 4500 (quattromila cinquecento) chilogrammi greggio o in foglia, il resto lavorato. Il prezzo di costo sarà determinato ogni anno sulla base di quello che risulterà pagato nell'anno precedente.

Quando, per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica, occorresse maggiore quantità di sale, il Governo regio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali. Si

(a) Vedi a pag. 152 del vol. IX di questa Raccolta.

1897 28 giugno

1897

28 giugno

obbliga pure di rilasciare a prezzo di favore il sale pastorizio.

Il Governo di Sua Maestà somministrerà pure alla Repubblica, annualmente, nella città di Rimini, per uso dei cittadini sanmarinesi, 4000 (quattromila) chilogrammi di polveri nere (di nitro, zolfo e carbone) da caccia e da mina, al prezzo di fabbrica, da determinarsi volta per volta dal Ministero della guerra italiano.

ART. 46. La Repubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di Sua Maestà il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella di una Potenza qualunque.

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ART. 47. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano.

Essa entrerà in vigore dal di dello scambio delle ratifiche, ed avrà, a decorrere da quel giorno, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno, fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza. In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente e vi hanno apposto il rispettivo loro sigillo.

Firenze, addi ventotto giugno mille ottocento novantasette.

Ratificazione di S. M.
Scambio delle ratifiche
Esecuzione per legge
n. 379.

(L.S.) PASQUALE VILLARI
(L.S.) P. O. VIGLIANI

Roma, 22 luglio 1897.
Firenze, 31 luglio 1897.
Cogne, 11 agosto 1897,

XXIII.

1897, 15 luglio.

BRIGA.

Dichiarazione fra l'Italia e la Francia per la franchigia doganale
dei prodotti del suolo e pastorizi dei Comuni di Tenda e Briga.

Les membres de la Commission franco-italienne chargée de la recherche des moyens à adopter pour prévenir les abus auxquels a donné lieu l'exercice des droits de franchise douanière stipulés par la convention du 7 mars 1861(a) relativement aux produits du sol et des troupeaux des Communes italiennes de Tende et de Briga, sont convenus et conviennent de soumettre à leurs Gouvernements respectifs les propositions ci-après:

I. — La déclaration que les français ou italiens propriétaires des biens-fonds privilégiés situés dans les territoires des Communes de Tende et de Briga sont tenus de présenter pour jouir des franchises prévues par les articles 3 et 4 de la convention internationale du 7 mars 1861 devra indiquer, indépendamment de l'étendue, de la valeur et du genre de culture de chaque parcelle, la dénomination du quartier ou de la région où chacune d'elles est située.

Ce document, dont le modèle (n. 1) est joint à la présente, sera complété par un certificat du maire attestant l'exactitude et la véracité de la déclaration dans toutes ses parties, indiquant expressément que les pro

(a) Vedi a pag. 907 del vol. preliminare di questa Raccolta.

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