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APPENDICE

Trattato generale di arbitrato fra l'Italia e l'Argentina.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di sempre più favorire i cordiali rapporti esistenti tra i loro Stati, hanno risoluto di concludere un trattato generale di arbitrato, ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari :

(Omissis).

i quali, avendo riconosciuti perfettamente regolari i rispettivi loro pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I. Le Alte Parti contraenti si obbligano di sottoporre a giudizio arbitrale tutte le controversie, di qualunque natura, che per qualsiasi causa sorgessero fra di esse nel periodo di durata del presente trattato, e per le quali non si sia potuto ottenere un'amichevole soluzione mercè trattative dirette.

Nulla importa che tali controversie abbiano la loro origine in fatti anteriori alla stipulazione del presente trattato.

ARTICOLO II. Caso per caso le Alte Parti contraenti concluderanno una speciale convenzione con lo scopo di determinare il preciso oggetto della controversia, l'estensione dei poteri degli arbitri, e ogni altra opportuna modalità relativa al procedimento.

Mancando tale convenzione, spetterà al tribunale di specificare, in base alle reciproche pretese delle parti, i punti di diritto e di fattl che dovranno essere risoluti per decidere la controversia.

Per ogni altro provvedimento varranno, nell'assenza di speciale convenzione, o nel suo silenzio, le regole qui sotto enunciate.

ARTICOLO III. Il tribunale sarà composto di tre giudici. Ognuno degli Stati contraenti ne designerà uno. Gli arbitri così nominati sceglieranno il terzo arbitro. Se non potranno accordarsi sulla scelta, il terzo arbitro sarà nominato dal capo di un terzo Stato a cui ne sarà fatta richiesta. Tale Stato sarà designato dagli arbitri già nominati.

In mancanza di accordo, per la nomina del terzo arbitro la richiesta sarà fatta al Presidente della Confederazione Svizzera ed al Re di Svezia e Norvegia alternativamente.

Il terzo arbitro cosi eletto sarà di diritto presidente del tribunale. A terzo arbitro non potrà mai venir nominata successivamente la medesima persona.

Nessuno degli arbitri potrà essere cittadino degli Stati contraenti, nè domiciliato o residente nei loro territori. Non dovranno avere interesse nelle questioni che sono oggetto dell'arbitrato.

ARTICOLO IV. Qualora un arbitro, per qualunque ragione, non possa assumere o non possa continuare l'ufficio a cui fu nominato, si provvederà alla sua sostituzione con il medesimo procedimento adoperato per la sua nomina.

ARTICOLO V. Nella mancanza di speciali accordi fra le Parti, spetta al tribunale :

di designare l'epoca e il luogo delle proprie sedute, fuori dei territori degli Stati contraenti;

di scegliere la lingua di cui dovrà essere fatto suo;

di determinare i modi di istruzione, le forme e i termini da prescrivere alle Parti, le procedure da seguire, e in generale di prendere tutti i provvedimenti che siano necessari per il proprio funzionamento, e di risolvere tutte le difficoltà procedurali che potessero sorgere nel corso del dibattimento.

Le Parti si obbligano, dal canto loro, di porre a disposizione degli arbitri tutti i mezzi di informazione che da loro dipendono.

ARTICOLO VI. Un mandatario di ognuna delle Parti assisterà alle sedute e rappresenterà il proprio Governo in tutti gli affari che hanno rapporto con l'arbitrato.

ARTICOLO VII. Il tribunale è competente a decidere sulla regolarità della propria costituzione, sulla validità del compromesso e sulla sua interpretazione.

ARTICOLO VIII. Il tribunale dovrà decidere secondo i principii del diritto internazionale, a meno che il compromesso non imponga l'applicazione di regole speciali, o non autorizzi gli arbitri a decidere come amichevoli compositori.

ARTICOLO IX. A meno di espresse disposizioni contrarie, tutte le deliberazioni del tribunale saranno valide quando ottengano la maggioranza dei voti di tutti gli arbitri.

ARTICOLO X. La sentenza dovrà decidere definitivamente ogni punto di litigio. Dovrà essere redatta in doppio originale e sottoscritta da tutti gli arbitri. Ricusando alcuno di essi di sottoscriverla, ne dovrà essere fatta menzione dagli altri, e la sentenza avrà effetto purchè sottoscritta dalla maggioranza assoluta degli arbitri.

Non potranno essere allegati alla sentenza voti motivati contrarii. La sentenza dovrà essere notificata a ciascuna delle Parti, per mezzo del suo rappresentante presso il tribunale.

ARTICOLO XI. Ognuna delle parti sopporterà le spese proprie, e metà delle spese generali del tribunale arbitrale.

ARTICOLO XII. La sentenza legalmente pronunciata decide, nei limiti della sua portata, la contestazione fra le Parti. Essa dovrà contenere l'indicazione del termine entro cui dovrà essere eseguita. Sulle questioni che potessero insorgere nella esecuzione della sentenza, dovrà decidere il tribunale medesimo che la pronunciò.

ARTICOLO XIII. La sentenza è inappellabile e la sua esecuzione è affidata all'onore delle nazioni firmatarie di questo patto.

È ammessa peraltro la domanda di revisione dinanzi al medesimo tribunale che la pronunciò, e prima che la sentenza medesima sia stata eseguita :

1o se sia stato giudicato sopra un documento falso od errato ; 2o se la sentenza sia stata, in tutto o in parte, l'effetto di un errore di fatto, positivo o negativo, che risulti dagli atti o documenti della causa.

ARTICOLO XIV. Il presente trattato avrà la durata di dieci anni, a partire dallo scambio delle ratifiche, Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza, lo si intenderà rinnovato per un nuovo periodo di dieci anni, e così di seguito.

ARTICOLO XV. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Buenos Aires entro sei mesi dalla presente data. Fatto a Roma in doppio esemplare, addì 23 luglio dell'anno 1898.

(L. S.) CANEVARO.

(L. S.) ENRIQUE MORENO.

Trattato generale di arbitrato fra l'Italia e il Perù.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù, animati dal proposito di assicurare la cordialità delle relazioni esistenti fra i loro rispettivi paesi e di risolvere in via amichevole le controversie che potessero sorgere tra questi, hanno determinato di concludere un trattato generale di arbitrato, ed a tal fine hanno nominato loro plenipotenziari :

(Omissis).

I quali, avendo trovato in buona e debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I. Le Alte Parti contraenti si obbligano di sottoporre a giudizio arbitrale tutte le controversie di quaunque natura, che per qualsiasi causa sorgessero fra di esse, e per le quali non siasi potuto ottenere un'amichevole soluzione mercè trattative dirette. Soltanto le questioni che riguardino l'indipendenza o l'onore nazionale sono sottratte al giudizio arbitrale. Tuttavia, quando sorga un dubbio su questo punto, lo si risolverà parimenti col giudizio arbitrale.

In ispecial modo, non sono considerate come riguardanti l'indipendenza o l'onore nazionale le controversie circa privilegi diplomatici, giurisdizione consolare, diritti doganali e di navigazione, validità, interpretazione ed esecuzione di trattati, reclami pecuniari, qualunque ne siano i titoli ed i precedenti; rimanendo inteso che proposito dei due governi è quello di dare la maggiore estensione possibile, nei loro reciproci rapporti, all'applicazione del principio dell'arbitrato.

Il presente trattato si applicherà anche alle controversie che abbiano la loro origine in fatti anteriori alla sua stipulazione; non possono peraltro essere risollevate le questioni che abbiano formato oggetto di definitivi accordi fra le due Parti, relativamente alle quali il giudizio arbitrale si limiterà esclusivamente alle divergenze che sorgessero sull'interpretazione ed esecuzione degli accordi medesimi.

ARTICOLO II. Caso per caso le Alte Parti contraenti designeranno, di comune accordo, l'arbitro che dovrà decidere la controversia.

Qualora le Parti non possano mettersi d'accordo, l'arbitro sarà nominato dal Capo di un terzo Stato, che ambo i paesi solleciteranno all'uopo. Qualora le Parti non possano tampoco accordarsi sulla scelta di quest'ultimo, l'Italia si rivolgerà, per la designazione dell'arbitro, o a Sua Maestà il Re del Belgio, o a Sua Maestà il Re di Danimarca, o a Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia; e il Perù, o a sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti d'America, o a Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Argentina, o a Sua Maestà il Re di Spagna. Ciascuna delle Alte Parti contraenti eserciterà questo diritto in ordine alternativo di casi, e l'altra Parte avrà la facoltà, caso per caso, di escludere uno dei Capi di Stato, ai quali può essere rivolta la richiesta per la designazione dell'arbitro.

Tuttavia, se l'Alta Parte contraente a cui spetta, secondo l'ordine stabilito in questo articolo, esercitare il diritto di richiedere dal Capo di uno degli Stati indicati la designazione dell'arbitro, non lo facesse entro il termine di quattro mesi, da che l'altro Paese contraente avrà formulato, per iscritto, l'invito a far la richiesta, in tal caso spetterà a questo il diritto di rivolgersi, per la designazione dell'arbitro, ad uno dei Capi di Stato tra cui esso ha la facoltà di scegliere, secondo il presente articolo.

ARTICOLO III. L'arbitro da designarsi non potrà essere cittadino degli Stati contraenti, nè aver domicilio nel loro territorio, nè avere interesse, diretto o indiretto, nelle questioni che formano oggetto dell'arbitrato.

ARTICOLO IV. Qualora l'arbitro, per qualsiasi ragione, non assuma l'ufficio a cui fu designato, o non possa continuar in esso, si provvederà alla sua sostituzione con il medesimo procedimento adoperato per la sua nomina.

ARTICOLO V. Caso per caso, le Alte Parti contraenti concluderanno una speciale convenzione con lo scopo di determinare l'oggetto preciso della controversia, l'estensione dei poteri dell'arbitro nominato conforme agli articoli precedenti, e ogni altro punto e modalità relativi al giudizio arbitrale.

In mancanza di tale convenzione, e dopo che una delle Alte Parti contraenti avrà provato che sono trascorsi quattro mesi dacchè fu invitata l'altra Parte a stipularla, senza che la convenzione, qualunque ne sia la causa, si sia potuta concludere, spetterà all'arbitro di specificare, in base alle reciproche pretese delle Parti, i punti di

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