diritto privato come fu tracciato finora soltanto in Inghilterra e in America». L'articolo ricorda i principi generali dell'opera, svolti nel volume I, e riassume largamente il contenuto del II, dedicato ai diritti reali e di obbligazione. PH. ZORN, Friedensbewegung und Haager Konferenz (Deutsche Revue, novembre 1906, pag. 129-145). Il movimento contemporaneo per la pace deriva da correnti religiose, socialistiche, umanitarie ed economiche (più delle altre fondate sulla realtà pratica dei rapporti internazionali), e dagli interessi degli Stati minori. Il fatto più notevole, in quest'ordine di idee, è la Conferenza dell'Aja del 1899, e la Corte permanente d'arbitrato, a cui dette vita: (la proposta relativa al disarmo non ebbe seguito. nè potrebbe averne in Germania, per ragioni economiche, morali, e politiche). L'A, che prese parte ai lavori della Conferenza, narra alcuni particolari del voto e commenta alcuni articoli del trattato relativo a quella Corte. P. Stiel, Der Tatbestand der Piraterie nach geltendem Völkerrecht. (Rec. di A. SCHOETENSACK. Der Gerichtssaal, vol. LXVIII, 1906, fasc. 5-6; pag. 471-74). — (Rec. di STIER-SOMLO). (Zeitschrift f. d. gesamte Handelsrecht, vol. 58, fasc. 3-4, pag. 640-42). Ottimo libro: lodano entrambi il metodo e la serietà delle indagini, ed in specie le parti relative alla natura giuridica e agli elementi di fatto della pirateria. Il primo fa qualche appunto circa alcune affermazioni dell'A. in materia di diritto penale internazionale, a proposito dei modi d'esecuzione del reato e del delitto per mestiere; il secondo, circa l'analisi dell'elemento obiettivo dell'istituto e circa qualche difetto di lingua. J. Hatschek, Englisches Staatsrecht. I Band: die Verfassung, 1905 (Rec. di E. BERNATZIK) (Deutsche Literaturzeitung, 1906, n. 26, col. 1650-58 e n. 35, col. 2225-31). Fra le varie critiche mosse all'A. c'è quella di una mancanza di concetti precisi e sicuri, riguardo al carattere unitario (einheitliches) dello Stato britannico, nei rapporti dell'Inghilterra con la Scozia, e soprattutto con le colonie (Canadà, Australia, India, Transvaal). E in questo, come in altri punti, il Bernatzik conferma le sue censure, in una replica alla risposta dell' Hatschek. Ch. Pont, Les réquisitions militaires en temps de guerre. 1905. (Rec. di E. LOENING) (lb., n. 47, col. 2587-88). E' al corrente della letteratura francese e tedesca, ma non aggiunge nulla di nuovo; estende troppo il concetto della requisizione e manca d'imparzialità nel giudicare alcune vicende relative alle guerre napoleoniche. Periodici inglesi. A. C. LYALL, The Kathiawar jurisdiction cases (Law quarterly review, vol. XXII. n. 87; luglio 1906; pag. 246-249). Rileva l'importanza della decisione con la quale il Privy Council respinse recentemente due ricorsi, in materia di giurisdizione in Ka thiawar, riconoscendo che quel territorio non appartiene all'India britannica; l'esercizio di alcune facoltà giurisdizionali e amministrative da parte del governo di quest'ultima, d'accordo coi capi di quei piccoli Stati (immediatizzati, dopo lo scioglimento della confederazione di Maratha) e nell'interesse dei medesimi, costituisce infatti una specie di « sovranità divisa », non di annessione. N. W. SIBLEY, Some suggested amendments of the « Aliens act » 1905 (Law magazine and review, n. 341; agosto 1906; pag. 399-411). Parla dell'importanza dell'atto, del suo carattere, dei suoi precedenti storici (specie rispetto al diritto di asilo e alle disposizioni relative agli indigenti), e di alcune modalità relative alla sua applicazione pratica; accenna ad alcune lacune e difetti che potrebbero essere emendati (riguardo agli anarchici, ai minorenni, alle sanzioni penali). W. KENNEDY, The exemption of private property at sea from capture in time of war (lb., n. 342; novembre; pag. 28-53). E' la relazione che l'A.-giudice dell'alta corte di giustizia presentò alla recente assemblea della «Int. law association». Contiene una esposizione e analisi critica, rigorosamente obiettiva, degli argomenti addotti pro e contra il rispetto della proprietà privata nelle guerre marittime, dal punto di vista umanitario e pratico; tratteggia la storia del movimento per la sanzione di questo nuovo principio, nel codice del diritto pubblico internazionale, modificando a tal uopo la dichiarazione di Parigi del 1856; cita e commenta le opinioni dei più autorevoli giuristi che si occuparono del tema (Hull, Lawrence, Maine, Westlake) e le norme accolte nella Convenzione dell'Aja. Per ben risolvere il problema converrebbe in ogni modo conchiude disciplinare meglio le regole del contrabbando di guerra, e del bombardamento di porti non difesi. Current notes of international law (TH. BATY) (lb., n. 341, pagine 466-474, e n. 342, pag. 96-100). Toccano i seguenti temi: Grecia e Rumania (sostenendo il buon fondamento della tesi ellenica, nella questione delle chiese e comunità greche in Rumania). Telegrafia senza fili in tempo di guerra (compiacendosi delle dichiarazioni di Fry, in favore del diritto dei neutrali).— Sovrani esteri (un nuovo caso di riconosciuta mancanza di giurisdizione rispetto ai medesimi). — Diritto degli Stati rivieraschi (a proposito di una controversia fra l'Egitto ed il Congo). · Penisola del Sinai (il governo turco ha subito in sostanza una sommaria cessione di territorio). The Moray Firth case (per un'applicazione delle leggi sulla pesca fuori delle acque territoriali). - Istituto di dir. int. (le risoluzioni dell' ultima sessione di Gand ne confermano il carattere accademico). - Contengono in oltre qualche breve nota di diritto internazionale privato, circa la legge regolatrice del contratto e i limiti di competenza, e qualche semplice notizia in materia di diritto internazionale pubblico. J. WESTLAKE, The Balcans question and international law. (The Nineteenth Century, XIX-XX, n. 358; dicembre 1906; pag. 889.95). I tre vilayet macedoni e quello di Adrianopoli sono verso la Turchia in un diverso rapporto, quest'ultimo essendo stato restituito col trattato di Berlino alla sovranità del Sultano, a cui lo aveva sottratto quello di Santo Stefano; ne derivato differenze mal definibili giuridicamente, quanto al diritto delle altre Potenze, di reclamare gli impegni assunti dal governo ottomano. L'A. esamina, a questo proposito, il disposto degli articoli XXIII, LXI e LXII del trattato del 1878, sostenendo il buon diritto degli Stati, secondo ragione e consuetudine, di impedire il danno che può derivare loro dal malgoverno del vicino (in lato senso); al loro onesto e saggio apprezzamento è d'altra parte rimesso il determinar l'indole di questo danno e la misura di questo intervento. Giustifica quindi le stipulazioni del trattato di Berlino, i programmi di Vienna e di Mürzsteg e la Commissione per le finanze macedoni. H. HODGSON, The formation of an international arbitration Court (Westminster Review, ottobre 1906, pag. 368-375). Svolge le grandi linee secondo le quali dovrebbe essere costituito un tribunale internazionale di arbitri. A garanzia di imparzialità converrebbe che i suoi membri fossero eletti preventivamente, uno per ogni Stato, salvo l'approvazione degli altri, e con alcune garentie: che gli Stati fossero sempre vincolati all'osservanza del lodo; che fosse adottata una lingua comune (l'A. propone l'Esperanto); che il tribunale avesse l'obbligo di pronunciarsi sopra ogni questione sottopostagli; che ne fosse affidata agli Stati più notevoli la costituzione e il controllo. W. G. SCOTT, International law and the Drago doctrine. (North American Review, ottobre 1906, pag. 602-615). Proposta in origine come una «questione politica » per gli Stati d'America, la dottrina fu mal formulata nella recente Conferenza panamericana, come un quesito giuridico: se e fino a qual punto l'uso della forza sia lecito per ottenere il pagamento di debiti pubblici. Nelle condizioni attuali del diritto e della pratica internazionale, e dato il tenore dei trattati vigenti, siffatto quesito non amnette che una soluzione. Conveniva che la prossima Conferenza dell'Aja fosse indotta a esaminare se gli Stati sian disposti a sottoporre al giudizio arbitrale obbligatorio una parte qualunque delle attuali materie di conflitto, quindi porre la questione del recupero coattivo dei debiti pubblici e dei mezzi per dirimere i conflitti internazionali d'origine esclusivamente pecuniaria (1). (1) Vedansi anche il volume e l'articolo riassunti a pag. 630 di questo fascicolo. INDICE LA DIREZIONE. Introduzione - Pag. 3 - C F. GABBA, senatore, professore nella r. Università di Pisa. Cri- G. FUSINATO, deputato, professore nella r. Università di Torino. RELAZIONI della Commissione consultiva per i lavori preparatori 8 16 145 A. CAVAGLIERI, prof. nel r. Istituto di scienze sociali di Firenze. 285 Rassegna critica di dottrina, legislazione e giurisprudenza. D. ANZILCTTI, prof. nella r. Università di Bologna. - Trattati gene- S. GEMMA, prof. nella r. Università di Macerata. Nuovi appunti 319 e 521 G. DIENA, prof. ne la r. Università di Siena. I cittadini italiani 509 Notizie e commenti di fatti internazionali. B. MORGENSTIERNE, prof. nella Università di Kristiania. - G. B. GUARINI, libero docente nella r. Università di Roma. La Per una codi- 56 E. CATELLANI, prof. nella r. Università di Padova. - G. C. Buzzati, prof. nella r. Università di Pavia. Gli indigenti - V. LEONARDI, del Ministero dell'istruzione pubblica. La tutela L. VANNUTELLI, r. addetto di legazione. 341 351 - La revisione della con- E BRUSA, senatore, prof. nella r. Università di Torino. - L'Istituto 542 . - - 66, 201, 357, 450, 553 FASC. I. La confe.enza di Algesiras (p. 66). Incidente di Mar-Chica Dissidio austro-unghe- FASO. III. - Conferenza di Ginevra (p. 357). -Conflitto greco-rumeno (ib.). - |