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3) les finances;

4) l'organisation provinciale et communale;

5) la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir; 6) l'organisation judiciaire;

7) la révision de la liste des pensions;

8) les mesures propres à prévenir les abus du cumul;

9) la révision de la législation des faillites et des sursis;

10) l'organisation de l'armée, les droits d'avancement et de retraite et le code pénal militaire;

11) la révision des codes.

16. Statuto del regno di Sardegna (d'Italia). 1848 Marzo 4.

Il catalogo delle leggi No. 4. Statuto fondamentale del regno in data 4 Marzo 1848 . . . (Torino 1893), p. 3-13.

Carlo Alberto per grazia di dio re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoia, di Genova, ecc., ecc., ecc., principe di Piemonte, ecc., ecc. Con lealtà di re, con affetto di padre noi veniamo oggi a compiere, quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di confermare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto, che stringono all'Itala nostra corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di ubbidienza e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia, che iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la nazione, libera, forte, felice, si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire,

Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia, quanto segue:

Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

2. Lo stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re

e da due camere: il senato e quella dei deputati.

4. La persona del re è sacra ed inviolabile.

5. Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati, che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello stato, non avranno effetto, se non dopo aver ottenuto l'assenso delle camere.

6. Il re nomina a tutte le cariche dello stato e fa i decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

7. Il re solo sanziona le leggi e le promulga.

8. Il re può far grazia e commutare le pene.

9. Il re convoca in ogni anno le due camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei deputati; ma in questo ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di 4 mesi.

10. La proposizione delle leggi apparterrà al re ed a ciascuna delle due camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello stato sarà presentata prima alla camera dei deputati.

11. Il re è maggiore a 18 anni compiti.

12. Durante le minorità del re il principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al trono sarà reggente del regno, se ha compiuto gli anni ventuno.

Se per la minorità del principe chiamato alla reggenza questa è devoluta ad un parente più lontano, il reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggiorità del re. 14. In mancanza di parenti maschi la reggenza apparterrà alla regina madre.

15. Se manca anche la madre, le camere convocate fra dieci giorni dai ministri nomineranno il reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla reggenza sono applicabili al caso, in cui il re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però se l'erede presuntivo del trono ha compiuto diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il reggente.

17. La regina madre è tutrice del re, finchè egli abbia compiuto l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al reggente.

18. I diritti, spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti alla esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal re.

19. La dotazione della corona è conservata durante il regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, nonchè di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

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