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Articolo unico.

approvato il nuovo regolamento generale del banco di Napoli, composto di trecentocinquantanove articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1892.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 3 maggio 1892.
Reg 185. Atti del Governo a f. 89. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guard isigilli CHIMIRRI.

DI RUDINI.

REGOLAMENTO DEL BANCO DI NAPOLI
BANCO DI NAPOLI

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'amministrazione centrale del banco di Napoli risiede nella città di Napoli.

Art. 2.

Nella stessa città, e propriamente nell'antica dipendenza San Giacomo, è una sede del banco che ha le stesse attribuzioni di tutte le altre sedi dell' istituto, oltre quei servizi che, per delegazione della direzione generale e del consiglio centrale di amministrazione, le potranno essere attribuiti nell'interesse generale dell' istituto medesimo.

Art. 3.

Gli stabilimenti del banco nella città di Napoli, detti della Pietà, dello Spirito Santo e di Donnaregina, e quello da istituirsi per l'esercizio del credito agrario, sono costituiti in succursali distinte amministrate da direttori sotto la dipendenza del direttore generale e del consiglio di amministrazione centrale.

Questi stabilimenti non hanno consiglio di amministrazione proprio.

Art. 4.

L'istituto del credito fondiario è uno stabilimento distaccato ed autonomo, avente grado di sede, nella città di Napoli.

Esso avrà un consiglio di amministrazione, composto del direttore dell' istituto, di tre delegati del consiglio generale, oltre ad un supplente, di un ispettore nominato dal direttore generale. Avrà inoltre un censore titolare ed un supplente.

Sarà riunito alla direzione del credito fondiario, ma con amministrazione separata e distinta, l'istituto del credito agrario, fino a quando le operazioni di esso non abbiano raggiunta una estensione che richiegga, pel migliore andamento del servizio, la totale autonomia dell'istituto.

Art. 5.

Speciali regolamenti, da approvarsi dal Governo, reggono l'amministrazione e l'esercizio del credito fondiario e dell'agrario; quello di pegnorazione per gli oggetti preziosi, metalli rozzi e panni; nonchè le operazioni attribuite alle agenzie del banco, dove e quando saranno stabilite, come pure l'esercizio di altri speciali e temporanei servizi che non siano indicati nel presente regolamento. Saranno non pertanto applicabili agl' impiegati addetti ai succennati istituti le disposizioni del presente regolamento, che si riferiscono ai diritti e doveri degl' impiegati, alle cauzioni e alle pensioni.

TITOLO I.

AMMINISTRAZIONE SUPERIORE.

CAPO I.

Consiglio generale.

Art. 6.

Il consiglio generale si riunisce nella città di Napoli ogni anno in sessione ordinaria, a norma dell'articolo 22 dello statuto.

Art. 7.

La convocazione dei consiglieri, tanto in sessione ordinaria, quanto in quelle straordinarie, sarà fatta con avviso del direttore generale, spedito al domicilio di ciascun consigliere, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno. All'avviso sarà aggiunto l'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza.

Tra la data dell'avviso e il giorno della convocazione intercederanno almeno quindici giorni.

Trattandosi di seconda convocazione, questa circostanza sarà espressa nell'avviso.

Art. 8.

Nella prima tornata del consiglio, sia in seguito di elezioni generali, sia di rinnovazioni parziali, si procederà alla verifica dei poteri dei nuovi eletti, prima della nomina del seggio presidenziale.

L'ufficio di presidente provvisorio dell'assemblea sarà esercitato dal consigliere anziano di età: il più giovane vi eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 9.

Per la verifica dei poteri il presidente provvisorio nominerà una commissione di cinque membri.

Alla commissione, che si radunerà, possibilmente, seduta stante, saranno comunicate dalla direzione generale le notizie e le informazioni che essa ha l'obbligo di assumere, ai termini dello statuto organico, a fine di accertare se fra i delegati al consiglio generale, eletti dai vari corpi, si trovino persone colpite dalle incompatibilità sancite nell'articolo 54 dello statuto.

Art. 10.

Costituito che sarà l'ufficio di presidenza definitivo, e prima di passare alla nomina dei delegati ai consigli di amministrazione e dei censori, il consiglio generale sul rapporto della commissione, delibera sui nomi di coloro che, per ragioni di parentela o per altre incompatibilità di legge, non potrebbero essere eletti agli uffici di delegati ai consigli o di censori.

Art. 11.

Al principio d'ogni sessione la direzione generale è tenuta a comunicare al consiglio la notizia dei fatti sopraggiunti, pei quali, ai termini dello statuto organico, si incorre nella decadenza dall' incarico di componente il consiglio generale o dai consigli locali.

Art. 12.

Il consiglio nella prima tornata di ogni sessione ordinaria nomina il seggio presidenziale, composto del presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario. La presidenza può aggiungere ai segretari un impiegato che sceglie fra quelli del banco.

Art. 13.

Nel caso che ad una tornata del consiglio generale non intervenga nè il presidente, nè il vice presidente, il consigliere anziano per età assume temporaneamente la presidenza. In mancanza dei segretari, ne farà le veci il più giovane dei consiglieri.

Art. 14.

Dopo la relazione dei censori, di cui all'articolo 43 dello statuto, il consiglio nomina la commissione per la verifica dei conti e quella pel bilancio preventivo.

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