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Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, ed in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. L'alcool metilico, ed ogni altro alcool diverso dallo etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione di bevande, sono soggetti ad imposta interna di fabbricazione nella misura di lire 270 per ettolitro anidro, alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale. Sui detti alcools, raffinati come sopra, importati dall'estero, è dovuta nella stessa misura la sopratassa di confine.

ART. 2. Sono esenti da imposta e da sopratassa gli alcools suindicati, quando siano impiegati esclusivamente ad uso industriale od esportati all'estero, con le norme da stabilirsi con decreto reale.

ART. 3. La circolazione dei detti alcools, greggi o raffinati, anche se mescolati ad altre sostanze, è soggetta ovunque a bolletta di legittimazione.

ART. 4. Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio di Stato. Frattanto saranno applicabili le norme in vigore per la imposta sull'alcool etilico, escluse quelle riguardanti gli abbuoni o cali sia di fabbricazione, sia di adulterazione, ed escluso ogni drawback in misura superiore a quella accordata dal suindicato art. 2.

ART. 5. L'applicazione delle pene, di cui al testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con nostro decreto 16 settembre 1909, n. 704 (1), alla fabbricazione e alla raffinazione clandestina degli spiriti suindicati, come pure alla circolazione ed al deposito illegale di essi, sia greggi, sia raffinati, tanto puri quanto adulterati, da soli o impiegati nella preparazione delle bevande, non esclude l'applicabilità delle altre sanzioni del codice penale e delle leggi sanitarie.

(1) Inserito in questa Raccolta, 1909, Suppl., 555.

ART. 6. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI FACTA.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1911, n. 1260, col quale si stabiliscono le norme per la emissione di obbligazioni della sezione temporanea dell'istituto « Vittorio Emanuele III» per le Calabrie (Gazzetta ufficiale, 7 dicembre 1911).

Veduti gli articoli 11 e seguenti della legge 21 luglio 1911, n. 907 (2);

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio di accordo col nostro ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. L'emissione di obbligazioni consentita alla sezione temporanea dell'istituto « Vittorio Emanuele III » in Catanzaro, secondo l'art. 11 della legge 21 luglio 1911, n. 907, non potrà superare in totale il capitale nominale di lire 19.000.000.

ART. 2. L'emissione sarà fatta in serie, e ciascuna serie, eccetto l'ultima, per un capitale nominale non inferiore a lire 3.000.000: l'ultima potrà farsi per la differenza, anche inferiore a quella ora indicata, che manchi a compiere il totale di lire 19.000.000 di che all'articolo precedente. ART. 3. L'emissione di ciascuna serie è approvata per speciale deliberazione del consiglio di amministrazione, nella quale verrà compreso il piano di ammortamento della serie stessa entro 30 anni dall'emissione mediante sorteggi semestrali. La deliberazione deve far constare

(2) Inserita in questa Raccolta, 1911, Suppl., 618.

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le condizioni del pubblico mercato e le necessità di cassa dell'istituto mediante la situazione al giorno della deliberazione stessa.

La prima serie deve in ogni caso essere emessa prima che il credito effettivo dell'istituto per mutui di tavore concessi superi lire 3.000.000.

La deliberazione del consiglio ed il piano di ammortamento che deve essere riportato su ciascuna cartella sono soggetti all'approvazione del ministero di agricoltura industria e commercio, ma ciascuna emissione non potrà farsi se non sarà stata prima autorizzata con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

La data della deliberazione del consiglio e quella del decreto ministeriale di autorizzazione saranno pure riportate su ciascuna cartella.

ART. 4. Le cartelle sono del taglio fisso di lire 500 senza ammettersi multipli nè sottomultipli. Esse sono fruttifere dell'interesse del 3,75 % annuo netto di qualunque tassa e ritenuta di qualsiasi genere, presente e futura, corrispondente a fire 18,75 annue per cartella, pagabili a semestri, dei quali il primo scadente il 1 aprile sarà di lire 9 e centesimi 35, il secondo scadente il 1° ottobre sarà di lire 9 e centesimi 40, pagabili presso tutte le sedi succursali degli istituti di emissione.

ART. 5. Le serie hanno eguali forme ed eguali diritti. Le cartelle sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo: la numerazione si fa distintamente per ciascuna serie.

Sulla cartella sono riportate:

a) il piano di ammortamento della serie;

b) le date della deliberazione consiliare e del decreto ministeriale di cui al precedente art. 3;

c) un estratto in lingua italiana e francese delle principali disposizioni legislative e regolamentari.

Le cartelle, per ciò che riguarda la forma, le dimensioni e i fregi, il colore, ecc. devono essere uguali al modello da approvarsi, per una sola volta, prima della prima emissione, dal ministero d'agricoltura, industria e commercio. Le cartelle delle diverse serie, pur avendo forma eguale tra loro, possono distinguersi per colori differenti dei fregi e del fondo.

ART. 6. Le cartelle devono essere firmate a mano dal presidente della sezione temporanea, dal direttore capo, dal ragioniere capo e da un funzionario espressamente delegato dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le matrici devono portare le stesse firme delle cartelle. ART. 7. Le cartelle sono emesse al portatore. Però sono tramutabili in certificati nominativi, in ciascuno dei quali possono essere comprese più obbligazioni purchè della stessa serie. Le cedole devono portare il numero e la serie delle cartelle a cui sono annesse.

I certificati nominativi devono essere firmati secondo che è prescritto nel precedente articolo.

A ciascuna cartella sono attaccate 60 cedole. ART. 8. I certificati nominativi possono trasferirsi sotto altri nomi, e possono tramutarsi con le cartelle al portatore e viceversa con le norme fissate nei seguenti articoli.

ART. 9. Il trasferimento dei certificati nominativi può effettuarsi: a) mediante convenzione notarile o giudiziaria;

b) mediante dichiarazione fatta presso la direzione centrale ovvero una delle sedi della sezione temporanea dal titolare o da uno speciale procuratore. La firma del dichiarante deve essere autenticata da regio notaio.

La consegna del certificato deve sempre farsi per ottenere dalla sezione il nuovo certificato.

Inoltre il trasferimento si esegue per decisione del magistrato competente passata in giudicato, che espres

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samente lo ordini, e che sia accompagnata dal certificato originario.

ART. 10. Il trasferimento agli eredi legatari, ed altri aventi diritto nei casi di successione, ha luogo previo deposito in originale od in copia autentica dei titoli legali a possedere e dell'atto di morte del titolare. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, il trasferimento non può aver luogo se non viene prodotta anche la decisione giudiziale passata in giudicato.

Nei casi di cessione dei beni o di fallimento, si applicano le leggi in vigore sulla materia, e i trasferimenti hanno luogo in conformità ai pronunciati del magistrato competente.

In tutti i casi ogni domanda di trasferimento deve essere accompagnata dal certificato da trasferire, salvo che il magistrato abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo anche senza il deposito. Per altro, in tale ultimo caso, dovranno adempirsi le formalità prescritte nel successivo art. 15.

ART. 11. Pel tramutamento di cartelle al portatore in certificati nominativi è sufficiente la domanda alla direzione centrale o ad una delle sedi della sezione temporanea con la contemporanea consegna delle cartelle da tramutarsi.

ART. 12. Pel tramutamento di certificati nominativi in cartelle al portatore, la firma del titolare o del suo procuratore speciale deve essere autenticata da regio notaio. Alla domanda deve essere allegato il certificato da tramutarsi.

Il tramutamento può aver luogo solo quando il certificato non sia soggetto a vincoli, o sia dimostrata la cessazione dei vincoli stessi.

ART. 13. La direzione centrale deve instituire un registro pei trasferimenti e i tramutamenti dei certificati, un altro per i vincoli apposti sugli stessi, ed appositi libri per tenere in evidenza il movimento delle cartelle e dei certificati emessi e da emettere.

ART. 14. Le dichiarazioni di perdita, furto o distruzione di certificati nominativi devono farsi presso la direzione centrale ovvero presso una delle sedi della sezione temporanea dall'intestato o dal suo legittimo rappresentante, chiedendo la sospensione del pagamento degli interessi e la surrogazione di altro certificato equivalente a quello smarrito, rubato o distrutto.

La sezione farà l'annotazione di fermo, dandone avviso agli istituti di emissione che fanno il servizio di pagamento delle cartelle.

ART. 15. A cura della sezione, ma a spese del richiedente, si deve pubblicare per tre volte in distinte settimane consecutive l'avviso dell'asserita perdita, furto o distruzione del certificato. Tale pubblicazione deve farsi nella Gazzetta ufficiale del regno, in un giornale della provincia di Catanzaro, in altro della provincia di Cosenza, ed in altro della provincia di Reggio Calabria, ed inoltre in uno dei giornali della provincia dove l'intestato asserisce o presume che abbia smarrito o sia stato distrutto o rubato il certificato, se tale provincia fosse altra delle tre provincie calabresi summenzionate, con dichiarazione che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che pervengano opposizioni alla direzione della sezione temporanea, si emetterà un nuovo certificato in sostituzione del primo.

ART. 16. Trascorsi sei mesi a tenore del precedente articolo, se non fu presentata opposizione, la sezione emette nuovo certificato sulla cui matrice si deve annotare l'annullamento del precedente così surrogato, provvedendosi insieme al pagamento delle cedole arretrate.

ART. 17. Allorchè nel periodo anzidetto di sei mesi si presentino opposizioni alla consegna del nuovo certificato per parte del possessore o detentore del certificato dichia

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rato smarrito, rubato o distrutto, la sezione, sospesa ogni deliberazione, non può emettere il certificato di surrogazione se non in. virtù di decisione del magistrato competente passata in giudicato, salvo che il possessore e il titolare del certificato risultino d'accordo con atto autenticato da notaio per far cessare la procedura e far cancellare l'annotazione di termo.

ART. 18. Nella dichiarazione di perdita, furto o distruzione di cui sopra, il richiedente deve eleggere domicilio a Catanzaro presso la direzione centrale della sezione. Tutte le spese della procedura sono a carico del richiedente.

ART. 19. Operato il rilascio del nuovo certificato, e rimasto annullato il precedente, non sono più ammesse opposizioni, e gli atti o sentenze in proposito non hanno piu alcun effetto riguardo alla sezione.

ART. 20. Di ogni procedura in corso per perdita, furto o distruzione di certificati deve tenersi un elenco esposto nella direzione centrale e nelle sedi della sezione temporanea, con indicazione sommaria dei certificati denunziati come smarriti, rubati o distrutti.

ART. 21. Nel caso di perdita, distruzione o furto di cartella al portatore si applicano gli articoli 56 e 57 del codice di commercio.

ART. 22. I certificati nominativi sono creati solamente in sostituzione di cartelle al portatore appartenenti alla medesima serie, che vengono annullati per poi essere distrutti come all'art. 26, ovvero in sostituzione di altri certificati nominativi come all'art. 11. Ciascun certificato, oltre al proprio numero d'ordine e all'indicazione della serie alla quale appartengono le cartelle, deve indicare i numeri di ciascuna delle cartelle al portatore in esso comprese e che vennero originariamente annullate per creario.

Tutti i certificati nominativi dovranno contenere un prospetto nel quale si indicheranno le variazioni che potranno verificarsi per effetto di cartelle presentate per il rimborso, perchè sorteggiate. Ad ogni variazione dovranno apporsi le tirme richieste dall'art. 6.

Qualora siano estratte cartelle comprese in un certificato contenente un vincolo, la somma corrispondente al rimborso, indipendentemente da quanto sopra, verrà depositata presso un regio notaio, a cura e rischio della sezione temporanea, sinchè duri il vincolo apposto sul certificato e secondo la natura del vincolo stesso.

Qualsiasi vincolo su un certificato per avere valore deve essere notificato legalmente alla sezione temporanea, e da questa espressamente accettato mediante la inscrizione del vincolo, che solo dalla sezione può farsi con la firma del presidente e del direttore sotto il vincolo attergato al certificato. In mancanza di ciò il vincolo non ha valore di fronte alla sezione.

ART. 23. Al 1o marzo ed al 1° settembre di ciascun anno debbono estrarsi per ciascuna serie, per essere rimborsate, tante cartelle quante sono previste nel piano di ammortamento di cui all'art. 3.

L'estrazione è fatta pubblicamente in Catanzaro in una sala della sede centrale dell'istituto e con l'intervento di un delegato del ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'imborsazione è fatta nella stessa maniera e con l'intervento dello stesso delegato una sola volta per ciascuna serie prima che avvenga la prima estrazione della serie a cui si riferisce. Il delegato governativo deve assistere alla rottura dei sigilli, all'apertura delle urne ed all'apposizione dei nuovi sigilli di chiusura.

Di tutte queste operazioni si fanno verbali distinti per ciascuna serie.

Il ministero può in qualunque tempo ordinare che siano verificati tutti i numeri contenuti nelle singole urne corrispondenti a ciascuna serie.

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Entro 15 giorni dalla eseguita estrazione, i numeri estratti vengono pubblicati nella Gazz. uffic. del regno. ART. 24. Le cartelle estratte vengono pagate in numerario alla pari due mesi dopo l'eseguita estrazione presso tutte le sedi e succursali degli istituti di emissione.

Esse non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso al giorno della compiuta estrazione. ART. 25. Le cartelle devono conservare attaccate le cedole successive. L'ammontare di quelle mancanti viene detratto dalla somma che deve essere rimborsata restando ana sezione l'obbligo di pagare le cedole stesse a misura che vengono presentate all'esazione.

ART. 26. Le cartelle al portatore, rimborsate in seguito alla estrazione a sorte o annullate per creazione di certificati nominativi, sono immediatamente segnate con bollo di annullamento e perforate nella cartella ed in tutte le cedole.

Esse sono poi distrutte in presenza del delegato governativo, facendosi processo verbale di questa operazione che di regola si farà in occasione del sorteggio semestrale. Tra l'annullamento e la distruzione deve in ogni caso decorrere un anno.

ART. 27. I certificati nominativi rimborsati in tutto od in parte in seguito all'estrazione, ovvero sostituiti da altri per qualunque motivo, vengono immediatamente annullati e perforati, ma si conservano durante 30 anni per ogni effetto di diritto.

ART. 28. Le cedole delle cartelle sono semestrali con scadenze al 1°.aprile e 1o ottobre di ogni anno. Pel pagamento degli interessi è sufficiente per le cartelle al portatore la presentazione della cedola.

Per i certificati nominativi devesi presentare il certificato e le cedole sono semplicemente annullate con bollo. ART. 29. All'atto del pagamento le cedole sono annullate con bollo e perforate per essere poi distrutte nel modo indicato dall'art. 26.

ART. 30. I titoli da avvalorare e quelli da distruggere devono essere conservati nei locali della sezione temporanea in una cassaforte a quattro chiavi, tenute dal presidente, dal direttore e dal ragioniere. La quarta chiave è custodita dal ministero di agricoltura, industria e commercio, che la consegnerà occorrendo al funzionario incaricato della vigilanza.

Per ogni operazione di immessione e di estrazione si ía speciale verbale firmato dai quattro detentori delle chiavi. ART. 31. I titoli avvalorati sono custoditi dal banco di Napoli, cassiere della sezione, nella sua sede di Catanzaro, con le norme e cautele che saranno determinate da speciale accordo tra la direzione del banco di Napoli e il direttore della sezione temporanea.

ART. 32. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato da. depositarsi presso la tesoreria centrale del regno sino alla concorrenza di 5 milioni di lire, secondo il disposto dell'art. 10 della legge 2 luglio 1911, n. 907, dovranno essere accompagnati da apposito inventario, in triplice esemplare indicante le varie specie di titoli, i numeri e le serie dei titoli stessi ed il loro valore.

ART. 33. Un esemplare dell'inventario di cui all'articolo precedente, vistato dal tesoriere centrale del regno e dal controllore capo, sarà consegnato alla sezione temporanea dell'istituto « Vittorio Emanuele III», un altro esemplare rimarrà presso la tesoreria centrale, ed il 30 sarà custodito presso la direzione generale del tesoro.

ART. 34. I titoli che saranno acquistati successivamente dalla direzione generale del tesoro, per investimento degli interessi da riscuotersi ad ogni scadenza a cura della tesoreria centrale e delle somme risultanti da rimborsi per sorteggio o per altro motivo, saranno anche essi depositati presso la tesoreria centrale del regno ed elencati nel predetto inventario.

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