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ARGENTINA E ITALIA: IL TESTO UFFICIALE DEL TRATTATO ARBITRALE TRA L'ITALIA E L'ARGENTINA.

S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di sempre più favorire i cordiali rapporti esistenti fra i loro Stati, hanno risoluto di concludere un trattato generale di arbitrato, ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari :

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza il conte Napoleone Canevaro, senatore del Regno, vice ammiraglio nella Real Marina, Suo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ARGENTINA.

Sua Eccellenza Don Enrico B. Moreno, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia, i quali, avendo riconosciuto perfettamente regolari i respettivi loro pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.-Le Alte Parti contraenti si obbligano di sottoporre a guidizio arbitrale tutte le controversie, di qualunque natura, che per qualsiasi causa sorgessero fra di esse nel periodo di durata del presente trattato, e per le quali non si sia potuto ottenere un' amichevole soluzione mercè trattative dirette. Nulla importa che tali controversie abbiano la loro origine in fatti anteriori alla stipulazione del presente trattato.

ART. 2.-Caso per caso le Alte Parti contraenti concluderanno una speciale Convenzione con lo scopo di determinare il preciso oggetto della controversia, l'estensione dei poteri degli arbitri, e ogni altra opportuna modalità relativa al procedimento.

Mancando tale convenzione, spetterà al tribunale di specificare, in base alle reciproche pretese delle parti, i punti di diritto e di fatto che dovranno essere risoluti per decidere la controversia. Per ogni altro provvedimento varranno, nell'assenza di speciale Convenzione, o nel suo silenzio, le regole qui sotto enunciate.

ART. 3.-Il tribunale sarà composto di tre guidici. Ognuno

degli Stati contraenti ne designerà uno. Gli arbitri cosi nominati sceglieranno il terzo arbitro. Se non potranno accordarsi nella scelta, il terzo arbitro sarà nominato dal capo di un terzo Stato a cui ne sarà fatta richiesta. Tale Stato sarà designato dagli arbitri già nominati. In mancanza di accordo, per la nomina del terzo arbitro, la richiesta sarà fatta al presidente della Confederazione Svizzera ed al Re di Svezia e Norvegia alternativamente.

Il terzo arbitro cosi eletto sarà di diritto presidente del tribunale. A terzo arbitro non potrà mai venir nominata successivamente la medesima persona.

Nessuno degli arbitri potrà essere cittadino degli Stati contraenti, nè domiciliato o residente nei loro territorii. Non dovranno avere interesse nelle questioni che sono oggetto dell'arbitrato.

ART. 4. Qualora un arbitro, per qualunque ragione, non possa assumere o non possa continuare l'ufficio a cui fu nominato, si provvederà alla sua sostituzione con il medesimo procedimento adoperato per la sua nomina.

ART. 5.-Nella mancanza di speciali accordi fra le parti spetta al tribunale di designare l'epoca ed il luogo delle proprie sedute, fuori dei territorii degli Stati contraenti; di scegliere la lingua, di cui dovrà essere fatto uso; di determinare i modi di istruzione, le forme e i termini da prescrivere alle parti, le procedure da seguirsi, e in generale di prendere tutti i provvedimenti che siano necessari per il proprio funzionamento, e di risolvere tutte le difficoltà procedurali che potessero sorgere nel corso del dibatti

mento.

Le parti si obbligano, dal canto loro, di porre a disposizione degli arbitri tutti i mezzi di informazione che da loro dipendono.

ART. 6.-Un mandatario di ognuna delle parti assisterà alle sedute e rappresenterà il proprio governo in tutti gli affari che hanno rapporto con l'arbitrato.

ART. 7.-Il Tribunale è competente a decidere sulla regolarità della propria costituzione, sulla validità del compromesso e sulla sua interpretazione.

ART. 8.-Il Tribunale dovrà decidere secondo i principii del diritto internazionale a meno che il compromesso non imponga l'

applicazione di regole speciali, o non autorizzi gli arbitri a decidere come amichevoli compositori.

ART. 9.-A meno di espresse disposizioni contrarie, tutte le deliberazioni del tribunale saranno valide quando ottengano la maggioranza dei voti di tutti gli arbitri.

ART. 10. La sentenza dovrà decidere definitivamente ogni punto del litigio. Dovrà essere redatta in doppio originale e sottoscritta da tutti gli arbitri. Ricusando alcuno di essi di sottoscriverla, ne dovrà esser fatta menzione dagli altri, e la sentenza avrà effetto perchè sottoscritta dalla maggioranza assoluta degli arbitri. Non potranno essere allegati alla sentenza voti motivati contrarii. La sentenza dovrà essere notificata a ciascuna dalle parti, per mezzo del suo rappresentante presso il tribunale. ART. 11.-Ognuna delle parti sapporterà le spese proprie e metà delle spese generali del tribunale arbitrale.

ART. 12.-La sentenza legalmente pronunciata decide, nei limiti della sua portata, la contestazione fra le parti. Essa dovrà contenere l'indicazione del termine entro cui dovrà essere eseguita.

Sulle questioni che potessero insorgere nella esecuzione della sentenza, dovrà decidere il tribunale medesimo che la pronunciò. ART. 13.-La sentenza è inappellabile, e la sua esecuzione è affidata all' onore delle nazioni firmatarie di questo patto.

E' ammessa peraltro la domanda di revisione dinanzi al medesimo tribunale che la pronunciò, e prima che la sentenza medesima sia stata eseguita: 1° se sia stato giudicato sopra un documento falso od errato; 2° se la sentenza sia stata, in tutto o in parte, l'effetto di un errore di fatto, positivo o negativo, che risulti dagli atti o documenti della causa.

ART. 14.-Il presente trattato avrà la durata di dieci anni a partire dallo scambio delle ratifiche. Se non sarà denunciato sei mesi prima della sua scadenza, lo si intenderà rinnovato per un nuovo periodo di dieci anni e cosi di seguito.

ART. 15.-Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Buenos Ayres entro sei mesi dalla presente data.

Fatto a Roma in doppio esemplare, addi ventitrè luglio dell'anno mille ottocento novantotto.

(L. S.) CANEVaro.

(L. S.) ENRIQUE MORENO.

A CONGRESS AND COURT OF NATIONS.

BY THE AMERICAN PEACE SOCIETY, 1840.

A Congress of Nations was a favourite plan with the American Peace Society, from its first organisation at New York in 1828. At its first annual meeting it offered a prize for the best essay on the subject. Thirty-five essays were written in response, of which five were selected for publication. The President of the Society, Mr. William Ladd, examined the other essays, and a sixth was written and published by him, which contained all the matter relevant to the subject from the rejected essays.

The practical scheme in this essay is the following:

1. Our plan is composed of two parts, viz., a Congress of Nations, and a Court of Nations, either of which might exist without the other, but they would tend much more to the happiness of mankind if united in one plan though not in one body.

Such a Congress would provide for the organisation of such a Court; but they would not constitute that Court, which would be permanent, like the Supreme Court of the United States, while the Congress would be transient or periodical like the Congress or Senate of the United States.

THE CONGRESS OF NATIONS.

2. The Congress of Nations would be organised by a Convention, composed of Ambassadors from all those Christian or civilised nations who should concur in the measure, each nation having one vote, however numerous may be the Ambassadors sent to the Convention.

This Convention would organise themselves into a Congress of Nations by adopting such regulations and bye-laws as might appeal expedient to the majority.

The Congress thus constituted would choose its president, vicepresidents, secretaries, clerks and such other officers as may be seen fit.

New members might be received, at any time subsequent to the first organisation of the Congress, by their embracing the rules already adopted, and also the laws of nations enacted by the Congress, and duly ratifying these before becoming members of the Congress.

3. After organisation, the Congress would proceed to the consideration of the first principles of the law of nations-no principle to be established unless it had the unanimous consent of all the nations represented at the Congress and were ratified by all the Governments of those nations-each principle thus ratified having the force of a treaty between them.

4. The [formation of the] Court of Nations need not be delayed until all the points of International Law were settled; but its organisation might be one of the first things for the Congress of Nations to do, and in the meantime the Court of Nations might decide cases brought before it, on principles generally known and accepted.

5. The Congress of Nations is to have nothing to do with the internal affairs of nations, or with insurrections, revolutions or contending factions of people or princes or with forms of government, but shall solely concern itself with the intercourse of nations [in relation] to Peace and war.

The four great divisions of its labours shall be:

1. To define the rights of belligerents towards each other, and [to] endeavour, as much as possible, to abate the horrors of war, lessen its frequency and promote its termination.

2. To settle the rights of neutrals, and thus abate the evils which war inflicts on those nations that are desirous of remaining in Peace;

3. To agree on measures of utility to mankind in a state of Peace;

4. And to organise

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