(1) Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è ripartito come segue: Sottosegretariato di Stato, Direzione generale dell'agricoltura, Direzione generale della statisti a. (2) Sotto la denominazione generica Società di ferrovie, di cui nella presente tabella, s'intendono compresi i seguenti uffici: Consigli di amministrazione, Direzioni generali, Uffici di rappresentanza, Direzioni dell'esercizio, Uffici di controllo, Uffici di ragioneria, Uffici del movimento e traffico, Uffici di trazione, Uffici del materiale, Direzione dei trasporti, Uffici di manutenzione, Uffici dei capi-stazione ed Uffici sociali di direzione locale dei lavori di costruzione (Direzioni, Divisioni o Sezioni) Nelle Società di tramvie non esiste una ripartizione cosi minuta dei servizi; e perciò la corrispondenza può essere indirizzata alle Società stesse od alle rispettive Direz.oni di esercizio. (1) La corrispondenza loro diretta può essere con indirizzo nominativo. Si avverte che sebbene i demani comunali ed ex-feudali da ripartire trovinsi nelle provincie meridionali, pure gli agenti ripartitori possono avere bisogno, anche stando essi fuori di tali provincie, di corrispondere per ragioni di servizio coi Commissari da cui dipendono e coi Prefetti, Sotto-prefetti e Sindaci delle provincie stesse. (2) La corrispondenza loro diretta puo essere con indirizzo nominativo. |