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I.

1873, 2 gennaio.

GUATEMALA.

Convenzione consolare fra l'Italia e la Repubblica di Guatemala.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente provvisorio della repubblica di Guatemala, riconoscendo l'utilità di determinare ed estendere nel miglior modo possibile i reciproci diritti, privilegi ed immunità dei consoli, viceconsoli, agenti consolari, cancellieri e segretari, nonchè le loro funzioni e gli obblighi ai quali debbono essere rispettivamente sottoposti nei due paesi, hanno deciso di conchiudere una convenzione consolare, ed hanno nominato a questo effetto per loro plenipotenziari: Sua Maestà il Re d'Italia, il sig. G. Anfora di Licignano, uffiziale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, cavaliere della Corona d'Italia, incaricato di affari, console generale di S. M.; e il sig. Presidente provvisorio della repubblica di Guatemala, il sig. licenciado don Manuel Ramires, sotto segretario del ministero degli affari esteri, incaricato del portafoglio; i quali, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ART. 1.

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Ciascuna delle alte parti contraenti avrà facoltà di stabilire consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari nei porti, città e luoghi, del territorio

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1873 dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle località che si giudicasse conveniente.

Non potrà però questa riserva applicarsi ad una delle alte parti contraenti, senza che si applichi egualmente a tutte le altre potenze.

ART. 2. consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti dietro presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi.

L'exequatur richiesto pel libero esercizio delle loro funzioni verrà loro spedito senza spesa, e, sulla presentazione del detto exequatur richiesto, l'autorità superiore del luogo di loro residenza prenderà immediatamente le disposizioni necessarie, perchè possano compiere i doveri della loro carica, e perchè sieno ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che loro spettano.

ART. 3. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari, sudditi dello stato che li ha nominati, godranno della esenzione dall'alloggio militare e da qualsiasi carico o servizio pubblico, sì di carattere municipale, che di altra specie.

Saranno egualmente esenti da contribuzioni militari e dalle dirette, si personali che mobiliari e suntuarie, imposte dallo stato, dalle autorità provinciali e dai comuni, a meno che posseggano beni stabili od esercitino il commercio od una qualche industria; nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi, servizi e tributi che sono imposti ai nazionali.

ART. 4. Tutti i sovranominati agenti, sudditi dello stato che li ha nominati, e che non esercitino il commercio, nè alcuna specie d'industria, non saranno obbligati a comparire come testimoni davanti i tribunali del paese in cui risiedono.

Quando le autorità giudiziarie locali abbisognino di ri

cevere da essi qualche dichiarazione, dovranno traspor- 1873 tarsi al loro domicilio o delegare qualche funzionario competente per riceverla di viva voce, oppure domandarla per scritto.

In qualunque di questi casi, i summentovati agenti consolari dovranno aderire ai desiderii dell' autorità nel termine, giorno ed ora che la medesima avrà indicato, senza frapporre dilazioni non necessarie.

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ART. 5. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari, sudditi dello stato che li ha nominati, godranno dell' immunità personale, senza che possano essere arrestati, nè imprigionati, a meno che si tratti di reati che la legislazione penale dei due paesi qualifica di crimini e punisce come tali, e, se sono negozianti, andranno soggetti allo arresto personale soltanto per causa commerciale, e non mai per causa civile.

ART. 6. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del consolato o vice-consolato lo stemma della loro nazione, con questa iscrizione: consolato o vice-consolato di

Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora nelle altre occasioni di uso; ma cesserà l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti agenti risiedano nella capitale, ove si trova l'ambasciata o legazione del loro paese.

Avranno parimente facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva sul battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni della loro carica.

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ART. 7. Gli archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili, e le autorità territoriali non potranno sotto alcun pretesto visitare o sequestrare le carte appartenenti ai medesimi.

Queste carte dovranno sempre essere completamente se

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1873 parate dai libri e carte risguardanti il commercio e l'industria che possano esercitare i rispettivi consoli e viceconsoli. ART. 8. Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei consoli generali, consoli o vice-consoli, gli addetti consolari, cancellieri e segretari che fossero già stati presentati come tali alle autorità respettive, saranno ammessi di pieno diritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad esercitare interinalmente le funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcuno impedimento dalle autorità locali.

Queste dovranno per contro dar loro assistenza e protezione, e farli godere, durante la loro gestione interinale, di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi stipulati nella presente convenzione a favore degli agenti consolari rispettivi.

ART. 9. I consoli generali e consoli potranno nominare vice-consoli o agenti consolari nelle città, porti e luoghi dei loro distretti consolari rispettivi, salva sempre l'approvazione del governo territoriale.

Questi agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente rilasciata dal console che li avrà nominati, e sotto gli ordini del quale dovranno esercitare le loro funzioni. Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulate nella presente convenzione, salve le eccezioni contenute negli articoli 3o e 5.o

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ART. 10. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari potranno indirizzarsi alle autorità del loro distretto per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra i due paesi, o contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i loro connazionali. Se le loro rimostranze non fossero accolte dalle autorità del distretto, o se la risoluzione presa da queste non sembrasse loro soddisfacente, potranno anche ricorrere, in mancanza di agente diplomatico del loro paese, al governo dello stato in cui risiedono.

ART. 11. I consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari dei due paesi o loro cancellieri avranno il diritto di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti e a bordo delle navi di loro nazione, le dichiarazioni che abbiano a prestare i capitani, equipaggi e passeggieri, negozianti e qualunque altro suddito del loro paese. Parimente avranno facoltà di ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali, e tutti gli altri atti notarili, anche quando tali atti abbiano per oggetto di conferire ipoteche sopra beni situati nel paese a cui appartiene il console o l'agente consolare. In tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore nei due paesi.

I detti agenti avranno inoltre il diritto di ricevere nelle rispettive loro cancellerie tutti i contratti che involgano obbligazioni personali fra uno o più dei loro connazionali ed altre persone del paese in cui risiedano, come pure tutti quelli che, sebbene d'interesse esclusivo dei nazionali del paese in cui ha luogo la stipulazione, si riferiscano a beni situati o ad affari che debbano trattarsi in qualche luogo della nazione a cui appartiene l'agente consolare davanti al quale si effettua la conclusione di tali atti.

Le testimonianze ed attestazioni di detti atti, debitamente legalizzati da detti agenti e segnati col bollo d'uffizio del consolato, vice-consolato od agenzia consolare, faranno fede in giudizio, così negli stati d'Italia, come nella repubblica di Guatemala, ed avranno la medesima. forza e valore che se fossero rogate da notari ed altri pubblici ufficiali dell' uno e dell' altro paese, purchè questi atti siano distesi nella forma richiesta dalle leggi dello stato a cui appartengono i consoli, vice-consoli od agenti consolari, e sieno poi stati sottoposti al bollo, registrazione ed a tutte le altre formalità, che si usano nel paese in cui l'atto deve eseguirsi.

Quando si dubiti dell' autenticità di un documento pub

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