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fosse necessaria, il governo, da cui esso dipende, s'impe- 1868 gnerà a corrispondere all'invito che gliene vien fatto dal

l'altro governo.

Se i testimonii consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessarii passaporti, ed i governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare la indennità dovuta, e che sarà loro corrisposta dallo stato reclamante in ragione della distanza e del soggiorno e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimonii potranno essere arrestati o molestati per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il giudice, che deve esaminarli, esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andare che al ritorno.

ART. 15.

Se, all'occasione di una istruzione criminale o correzionale in uno dei due stati contraenti, tornasse necessario di procedersi al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell' altro stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziarii che ad esso appartengano, dovrà farsene domanda in via diplomatica, e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti ed i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti, non che quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell' articolo 13, saranno sopportate dal governo che ne ha fatta la domanda, nei limiti dei rispettivi territorii.

ART. 16. I due governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura pronunziate dai tribunali di uno dei due stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione

1868 sarà fatta mediante la spedizione, in via diplomatica, della sentenza pronunziata, e divenuta definitiva, al governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla cancelleria del tribunale competente.

Ciascuno dei due governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle autorità cui spetta.

ART. 17.

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La presente convenzione avrà la durata di cinque anni, a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

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ART. 18. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate, in Guatemala, nel termine di un anno, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che, i due plenipotenziarii l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Guatemala, addì quindici di giugno mille otto cento sessantanove.

(L. S.) GIUSEPPE ANFORA LICIGNANO. (L. S.) MAXIMO SOTO.

Scambio delle ratificazioni: 14 luglio 1875.

1870, 14 dicembre.

MESSICO.

Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Messico.

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte, e gli Stati Uniti Messicani dall'altra, desiderando consolidare e promuovere i rapporti e reciproci interessi fra i due paesi, hanno determinato di conchiudere un trattato di amicizia, commercio e navigazione.

Per tale effetto hanno nominato i rispettivi loro plenipotenziarii cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il suo console generale Carlo Cattaneo, incaricato d'affari al Messico; ed

il Presidente degli Stati Uniti Messicani, il suo ministro degli affari esteri, Sebastiano Lerdo de Tejada.

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, hanno convenuto negli articoli seguenti:

-

ART. 1. Vi sarà perpetua pace ed amicizia fra Sua Maestà il Re d'Italia, e gli Stati Uniti Messicani ed i loro rispettivi nazionali.

ART. 2. Vi sarà reciproca libertà di commercio e navigazione fra i due stati contraenti. I cittadini dei due paesi potranno arrivare liberamente e con sicurezza, coi loro bastimenti e carichi, in tutti i luoghi, porti o fiumi dei territori e possessioni dell' altro, dove attualmente è permesso o si permetterà in avvenire di entrare ai cittadini delle altre nazioni; similmente vi potranno risiedere e stabilirvisi, occupare, affittare case, magazzini od altri

1870

1870 locali per il loro commercio, e godere degli stessi diritti, libertà ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i cittadini della nazione la più favorita, assogettandosi alle leggi e regolamenti vigenti nei rispettivi paesi.

Tuttavia la navigazione di scalo e cabotaggio rimane esclusivamente riservata nei due paesi ai bastimenti nazionali; ma questa eccezione non sarà di ostacolo a che i bastimenti di ciascuno dei due stati contraenti, possano sbarcare una porzione di carico in diversi porti, oppure ricevere un carico in diversi porti dell'altro, secondo che é permesso, o sarà permesso in avvenire dalle leggi rispettive dei medesimi stati.

Per maggiore chiarezza si stabilisce che la libertà di approdare, scaricare e levar carichi, si riferisce ai bastimenti che abbiano una provenienza o destinazione diretta da uno dei due stati contraenti, oppure da stati esteri, e che inoltre saranno considerati porti italiani o messicani quelli ove attualmente è permesso, o sarà permesso in avvenire dal rispettivo governo, il commercio d'importazione e di esportazione.

ART. 3.

Le navi da guerra di ciascuno dei due stati saranno trattate nei porti dell'altro come quelle delle nazioni le più favorite.

ART. 4. Saranno considerati e trattati reciprocamente, come bastimenti italiani o messicani, quelli che sono riconosciuti come tali nei rispettivi paesi, conformemente alle leggi e regolamenti vigenti, e che navighino colla rispettiva bandiera e che siano muniti dei documenti prescritti dalla legislazione dello stato a cui appartengono, comprovanti la loro nazionalità e qualità di bastimenti mercantili.

ART. 5. In tutto ciò che riguarda la polizia dei porti, il caricamento e scaricamento dei bastimenti, la sicurezza e custodia delle merci ed effetti di commercio od altro, i cittadini degli stati contraenti andranno recipro

camente soggetti alle leggi e regolamenti locali dei ter- 1870 ritori rispettivi.

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ART. 6. I bastimenti di ciascheduno dei due stati contraenti, non saranno assoggettati, nei territori e porti dell' altro, al pagamento di altri o maggiori diritti, pesi od emolumenti di funzionari pubblici, per tutto ciò che riguarda i diritti di tonnellaggio, faro, porto, pilotaggio, quarantena, od altre tasse di qualsiasi classe o denominanazione, che attualmente siano pagate o lo saranno in avvenire dai bastimenti della nazione più favorita.

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ART. 7. Tutti gli oggetti di commercio, siano prodotti naturali o dell' industria di uno dei due stati contraenti, oppure di qualunque altro paese la di cui importazione, in bastimenti di altre nazioni, è permessa dalle leggi nei porti dell'uno o dell'altro stato contraente, potranno essere. egualmente e reciprocamente importati in bastimenti italiani o messicani, senza pagare altri maggiori diritti di quelli che sono pagati o pagheranno in avvenire in bastimenti della nazione la più favorita; e ciò indistintamente a tutti gli oggetti di commercio provenienti direttamente dai porti degli stati contraenti, o dai porti di qualsiasi altro paese.

Si osserverà fra gli stati contraenti la stessa parità e reciprocità di trattamento della nazione la più favorita, nelle riesportazioni e transito di tutti gli oggetti di commercio, senza distinzione di origine o destinazione.

S'intende però non comprendersi nel presente articolo, quei favori o privilegi che in fatto di commercio o di navigazione sono stati o saranno in avvenire accordati da uno dei due stati contraenti ad altri stati, in virtù di compensi o concessioni speciali.

ART. 8. Ogni qualvolta i nazionali degli stati contraenti fossero costretti a rifugiarsi coi loro bastimenti nei porti, rade, fiumi o territorii dell' altro, pel cattivo tempo o per causa d'inseguimento di pirati o del nemico,

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