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che si trova bloccato, non se ne permetterà loro l'entrata; 1870 però non saranno detenuti, nè sarà confiscata alcuna parte del loro carico, quando in questo non si trovi alcuno degli oggetti di contrabbando di guerra, a meno che si possa provare che quei bastimenti, durante la loro navigazione potevano e dovevano sapere che tuttora continuava il blocco, oppure nel caso che dopo essere stati avvertiti del blocco, tentassero nuovamente nello stesso viaggio di entrare nel porto.

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ART. 23. I bastimenti mercantili dell'uno o dell'altro stato contraente, che fossero entrati in un porto prima che fosse assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico, e se questi stessi bastimenti avessero stanziato e si trovassero nel porto quando fosse occupato, non potranno sotto alcun pretesto esser catturati, ma dovranno, tanto i bastimenti quanto le merci, essere consegnati ai rispettivi proprietari.

ART. 24. Nei casi di guerra, se per sventura si verificasse fra gli stati contraenti, i cittadini dell' uno stabiliti nel territorio dell' altro, potranno continuare a risiedervi, e continuare nelle loro occupazioni o commercio senza veruno ostacolo, purchè vivano pacificamente e non demeritino di simile favore con atti contrarii agli interessi del paese ove risiedono, e conformemente al giudizio delle supreme autorità rispettive. I loro beni ed effetti, di qualsiasi genere e condizione, non andranno soggetti a cattura o sequestro, nè ad altre imposte o contribuzioni che quelle stabilite per i nazionali del paese.

Similmente i loro crediti, in debiti particolari, od in fondi pubblici od in azioni di compagnie, non potranno essere sequestrati, trattenuti, nè confiscati.

ART. 25. Il presente trattato sarà in vigore durante otto anni, da decorrere dal giorno dello scambio delle ratifiche. Ma se un anno prima dello spirare di questo ter

1870 mine, niuno degli stati contraenti dichiarasse ufficialmente all' altro la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà ad essere obbligatorio sino a dodici mesi dopo che uno degli stati contraenti abbia fatta, qualunque sia l'epoca, la suddetta dichiarazione.

ART. 26. Il presente trattato sarà ratificato in base alla costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate nella città di Messico, nel termine di un anno, o prima, se sarà possibile.

In fede di che i plenipotenziari firmano il presente trattato e vi appongono i loro sigilli rispettivi.

Fatto nella città di Messico, in due originali, il giorno quattordici di dicembre dell'anno mille ottocento settanta.

(L. S.) CARLO CATTANEO

(L. S.) SEBASTIANO LERDO DE TEJADA

Scambio delle ratificazioni: 13 luglio 1874.

1870, 17 dicembre.

MESSICO.

Convenzione fra l'Italia ed il Messico
per la reciproca estradizione dei malfattori.

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte, e dall'altra gli Stati Uniti Messicani, desiderando favorire nel miglior modo l'amministrazione della giustizia, ed evitare i crimini nei rispettivi loro territori, hanno determinato di conchiudere un trattato di estradizione dei malfattori.

A tale effetto hanno nominato i loro rispettivi plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia il suo console generale, Carlo 1870 Cattaneo, incaricato di affari al Messico, ed

il Presidente degli Stati Uniti Messicani il suo ministro degli affari esteri Sebastiano Lerdo de Tejada.

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, hanno convenuto negli articoli seguenti:

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ART. 1. Convengono gli stati contraenti che, a richiesta ed a nome di uno di essi, si ordinerà dall' altro che siano consegnati alla giustizia gli individui che abbiano cercato asilo o si trovino sul suo territorio, e che siano accusati di aver commesso, nei limiti della giurisdizione dello stato richiedente, alcuno od alcuni dei crimini enumerati nell'articolo seguente.

ART. 2. Saranno consegnati, in base alle disposizioni di questo trattato, gl'individui accusati come rei principali, ausiliari o complici di alcuno od alcuni dei crimini seguenti, cioè: omicidio volontario, assassinio, parricidio, infanticidio od avvelenamento, mutilazione, ratto violento, il sequestro di una o più persone colla forza od inganno, pirateria, incendio, appropriazione o peculato di denaro pubblico, e la falsificazione di moneta, carta moneta, effetti pubblici, biglietti di banca, lettere di cambio, od atti pubblici.

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ART. 3. La domanda per la consegna dei malfattori potrà soltanto essere presentata a nome di ciascuno degli stati contraenti, per mezzo degli agenti diplomatici rispettivi, e la estradizione, per parte di ciaschedun paese, potrà solo essere ordinata dalla suprema autorità esecutiva dello stesso.

ART. 4. L'estradizione avrà luogo soltanto quando il fatto della perpetrazione del crimine sia accertato di tal modo che, secondo le leggi del paese ove si trovano gli individui accusati, sarebbero legittamente arrestati e processati se il crimine si fosse commesso entro la sua giurisdizione.

1870

ART. 5. - In appoggio alla domanda di estradizione, dovranno essere prodotti l'ordine della autorità competente per l'arresto degli individui accusati, l'indicazione della natura e gravità dei fatti, e la constatazione delle informazioni, o documenti su cui si fonda l'accusa.

Tutte le spese dell'arresto o della estradizione saranno soddisfatte dal governo a nome del quale fu fatta la domanda.

ART. 6. L'estradizione non potrà aver luogo:

1. Se gli accusati sono nazionali del paese ove si trovano, ed al di cui governo si domanda la estradizione; 2. Per delitti politici.

Resta ben inteso che, nel caso fosse stata concessa la estradizione per alcuno dei reati enumerati nell' articolo secondo, non si potrà process are nè punire gli accusati per delitti politici connessi o non coi crimini pei quali fosse stata concessa l'estradizione.

ART. 7. Concessa l'estradizione, non si potrà processare gli accusati per crimini diversi da quelli che motivarono la concessione; e se nel corso del processo si imputassero gli accusati di alcuno degli altri crimini enumerati nell' articolo secondo, sarà necessario domandare una nuova estradizione al governo che concesse la prima, senza di che non si potrà iniziare un nuovo procedimento, nè si potrà prolungare la detenzione degli accusati per più lungo tempo dopo che siano stati assolti od abbiano purgata la sentenza del primo reato.

ART. 8. Le disposizioni del presente trattato non potranno in nessun modo applicarsi ai crimini enumerati nell'articolo secondo che siano stati perpetrati anteriormente alla data dello scambio delle ratifiche dello stesso.

ART. 9. Il presente trattato continuerà in vigore tanto che non sia abrogato dai due governi degli stati contraenti, o da uno di essi; ma perchè sia abrogato da

uno solo, dovrà questo darne avviso all' altro governo con dodici mesi di anticipazione.

ART. 10.

Il presente trattato sarà ratificato in base alla costituzione di ciascuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate nella città di Messico, nel termine di un anno, o prima se sarà possibile.

In fede di che, i plenipotenziari firmano il presente trattato e vi appongono i loro sigilli rispettivi.

Fatto in due originali, nella città di Messico, il giorno diecisette di dicembre dell' anno milleottocento settanta.

(L. S.) CARLO CATTANEO

(L. S.) SEBASTIANO LERDO DE TEJADA.

Scambio delle ratificazioni: 30 aprile 1874.

1873

1873, 22 aprile.

COSTANTINOPOLI.

Protocollo fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, la Francia, la Gran Brettagna, la Prussia, la Russia e la Turchia, relativo ai poteri del nuovo governatore del Libano.

Le poste de gouverneur du Liban étant devenu vacant par suite du décès de Franco Nasvi Pacha, Sa Majesté Impériale le Sultan a daigné nommer Rustem Pacha, ex-ambassadeur à St. Pétersbourg, en qualité de nouveau gou

verneur.

Les représentants des puissances signataires du règle

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