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l'estradizione informerà quello del paese, al quale il col- 1873 pevole appartiene, della domanda avuta, e, se quest'ultimo governo reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi tribunali, quello a cui la domanda di estradizione venne fatta, potrà, a sua scelta, consegnarlo o allo stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, o a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente convenzione domandasi la estradizione da una delle parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territorii dall'individuo medesimo, sarà costui consegnato di preferenza al governo nel cui territorio fu commessa la infrazione più grave, ed, ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data più antica. ART. 7. Se l'individuo reclamato è accusato o condannato, nel paese dove egli si è rifuggito, per un crimine o delitto commesso in questo stesso paese, la sua estradizione potrà esser differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

ART. 8. L'estradizione sarà accordata sempre anche quando l'imputato si trovasse impedito, per questa sua consegna, di adempiere ad impegni contratti con privati, ai quali sarà, in ogni caso, riservata facoltà di far valere i proprii diritti presso le autorità giudiziarie competenti.

ART 9. L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due governi all'altro in via diplomatica e colla produzione di una sentenza di condanna, o di un atto di accusa, di un mandato di cattura, o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicato del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

1873

Gli atti saranno rilasciati in originale o in forma autentica di spedizione, sia da un tribunale, sia da ogni altra `autorità competente del paese dal quale si domanda la estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell' individuo reclamato o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

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ART. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due governi, in base di condanna, di un atto d'accusa o di un mandato di cattura, potrà, col mezzo più spedito ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o prevenuto, a condizione di presentare, nel più breve termine possibile, il documento di cui si è annunciata l'esistenza.

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ART. 11. Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordigni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura, che l'imputato avesse nascosto o depositato nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati, e questi dovranno esser loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale o correzionale.

ART. 12. Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell' individuo, di cui venne accordata la estradizione, nonchè quelle della consegna e trasporto degli oggetti, che, a tenore dell'articolo precedente, debbono

essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due stati 1873 nei territorii rispettivi.

L'individuo reclamato sarà condotto nel porto che indicherà il governo che ne ha domandata l'estradizione; ed a carico del medesimo andranno le relative spese d'imbarco. Rimane inteso che questo porto dovrà sempre essere sul territorio dello stato a cui sarà stata fatta domanda.

ART. 13. Se uno dei due governi giudica necessario, per la istruzione di un affare criminale o correzionale, la deposizione dei testimoni domiciliati sul territorio dell'altro stato, o qualsivoglia altro atto d'istruzione giudiziaria, saranno a quest'effetto dirette, in via diplomatica, lettere rogatorie dalla corte di appello competente del Regno d'Italia alla corte superiore di giustizia della Repubblica di Costarica, e così di ricambio; le quali autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle leggi in vigore nel paese dove il testimone sarà udito o l'atto rilasciato.

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ART. 14. Nel caso che la comparsa del testimone fosse necessaria, il governo, da cui esso dipende, s'impegnerà a corrispondere all'invito che gliene vien fatto dall'altro governo.

Se i testimoni consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare l'indennità dovuta, e che sarà loro corrisposta dallo stato reclamante, in ragione della distanza e del soggiorno, e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati, per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il giudice, che deve esaminarli, esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andare, che al ritorno.

ART. 15.

Se all'occasione di una istruzione crimi

1873 nale o correzionale in uno dei due stati contraenti, tornasse necessario di procedersi al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell'altro stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari che ad esso appartengano, dovrà farsene domanda in via diplomatica, e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni v si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti ed i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti, nonchè quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell'articolo 13, saranno sopportate dal governo che ne ha fatto la domanda.

ART. 16. I due governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai tribunali di uno dei due stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione, in via diplomatica, della sentenza pronunciata e divenuta definitiva, al governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla cancelleria del tribunale competente.

Ciascuno dei due governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle autorità cui spetta.

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ART. 17. La presente convenzione avrà la durata di cinque anni, a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la convenzione resterà obbligatoria por altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

ART. 18.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma nel termine di do dici mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che, i due plenipotenziari l'hanno firmata 1873 in doppio originale e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Roma addi sei del mese di maggio milleottocento settantatre.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

(L. S.) C. LINDEMANN,

Scambio delle ratificazioni: 16 aprile 1875.

XIII.

1873, 6 maggio.

ROMA.

Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di Costarica per definire le questioni di nazionalità, provvedere all'assistenza giudiziari a gratuita ec.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costarica, desiderando, nell' interesse dei respettivi cittadini, di definire le quistioni di nazionalità e di provvedere all' assistenza giudiziaria gratuita, al trattamento degli indigenti, ad un cambio regolare di rogatorie in materia civile e commerciale, come pure ad una reciproca comunicazione degli atti di morte, ec., hanno risoluto di conchiudere in proposito una convenzione, ed hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il nobile Emilio Visconti Venosta, suo ministro segretario di stato per gli affari esteri;

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