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zione, le non francate saranno trattenute e restituite ai 1873 mittenti.

La tassa di francatura di questi oggetti sarà determinata nei due paesi dalla rispettiva amministrazione postale, e non potrà in ogni caso essere maggiore di (0, 15) quindici centesimi in Italia, e di (60) sessanta reis nel Brasile per ogni porto di (40) quaranta grammi.

Il peso di un pacco di campioni non potrà eccedere (300) trecento grammi.

I campioni di mercanzie saranno trattati come le lettere, se vengono spediti col mezzo dei piroscafi postali francesi.

Sono comprese, sotto il titolo di stampe: le gazzette, le opere periodiche; libri a mezza e completa legatura, sia questa in pelle od in cartone, ma senza alcun ornato, carte di musica, cataloghi, prospetti, annunzii, avvisi diversi, incisioni, litografie ed autografie.

ART. 8. Gli oggetti di che tratta l'articolo precedente, dovranno esser posti sotto fascia e non potranno contenere alcun scritto, ad eccezione dell' indirizzo, della firma del mittente e della data.

I campioni di merci potranno anche esser posti entro sacchetti di tela e di carta, ovvero accomodati in altro modo da potersi verificare facilmente.

Questi oggetti potranno essere raccomandati, mediante previo pagamento della tassa fissa stabilita dall'art. 6o.

ART. 9. - L'amministrazione delle poste italiane e l'amministrazione delle poste brasiliane riterranno, ciascuna a proprio suo benefizio, le tasse di francatura delle corrispondenze francate e spedite, i diritti fissi di raccomandazione e le tasse riscosse sulle lettere non franche ricevute, compresi i complementi di tassa sulle lettere insufficientemente francate.

ART. 10. Resta convenuto che le lettere, mostre di mercanzie, e gli stampati di qualunque natura, che saranno affrancati fino a destinazione, conformemente alla

1873 presente convenzione, non potranno, sotto pretesto alcuno, venir sottoposti, nel paese a cui sono destinati, a tassa o diritto qualsivoglia che ricada sul ricevente.

ART. 11. Le amministrazioni delle poste dei due paesi stabiliranno di comun accordo le condizioni di scambio della corrispondenza di altri stati ai quali possa la posta italiana servire d'intermediaria.

ART. 12. In caso di perdita di un oggetto raccomandato, e salvo il caso di forza maggiore, sarà concesso al mittente un risarcimento di lire (50) cinquanta o (20,000) ventimila reis, che dovrà essere pagato dalla amministrazione sul cui territorio è avvenuta la perdita.

L'obbligo del risarcimento cesserà ogni qual volta il mittente od il destinatario dell'oggetto perduto abbiano lasciato trascorrere sei mesi dalla data d'impostazione senza farne reclamo.

ART. 13.

Nessun plico o lettera che contenga oro od argento monetato, gioie, articoli di valore o qualsiasi altro oggetto sottoposto a diritti di dogana, potrà essere accettato con destinazione od in transito per uno dei due paesi contrattanti.

ART. 14. Finchè l' amministrazione delle poste brasiliane non si assumerà il pagamento diretto del trasporto marittimo e del transito per terra della corrispondenza che essa invierà alle poste italiane, saranno queste indennizzate di tali spese, ricevendo dalle poste brasiliane l'importo del trasporto marittimo ed i diritti di transito, che per quel servizio saranno stati pagati alle amministrazioni delle poste intermediarie.

ART. 15. Le amministrazioni delle poste d'Italia e del Brasile designeranno, di comune accordo, gli uffici postali per mezzo dei quali dovrà aver luogo lo scambio della corrispondenza e stipuleranno, in regolamento speciale, quanto sarà relativo alla compilazione dei conti ed all'esecuzione della presente convenzione.

Le disposizioni contenute nel suddetto regolamento po- 1873 tranno essere modificate per mutuo accordo quando le convenienze del servizio lo esigano.

ART. 16. Il pagamento dei conti dovrà essere eseguito in fine di ogni trimestre nella moneta dell'amministrazione creditrice, e mediante cambiali tratte su Rio de Janeiro, quando il saldo debba esser fatto dall' Italia, e con cambiali pagabili in oro, tratte su Roma, quando il saldo debba esser fatto dal Brasile.

ART. 17. Le lettere ordinarie e raccomandate, i gior-. nali, gli stampati di qualunque specie e le mostre di mercanzia, che saranno mal dirette, verranno, senza ritardo alcuno, rimandati pei prezzi pei quali avrà la posta mandante portato in conto gli oggetti medesimi, alla posta destinataria.

I medesimi oggetti, indirizzati a persone che avessero cambiato domicilio, saranno altresì rimandati e gravati di quella tassa, che, in caso di non francatura, doveva pagare il destinatario.

ART. 18. Tutte le corrispondenze spedite da uno nell' altro dei due paesi, rifiutate e non domandate dai destinatari, saranno mensilmente retrocesse senza carico di tassa.

Quelle non franche originarie od a destino dei paesi ai quali l'Italia serve di mediazione, saranno restituite per lo stesso prezzo a cui furono primitivamente conteggiate. ART. 19. La presente convenzione avrà esecuzione, scambiate le ratifiche, subito che lo decideranno con mutuo accordo le due amministrazioni, e continuerà in vigore finchè una delle alte parti contrattanti annunzi all' altra, con anticipazione di un anno, l'intenzione di farne cessare gli effetti.

ART. 20. Lo scambio delle ratifiche della presente convenzione avrà luogo in Rio Janeiro nel termine di quattro mesi, o più presto se è possibile.

1873

In fede di che i plenipotenziari rispettivi firmarono la presente convenzione, apponendovi il sigillo delle loro armi. Fatto in doppio originale in Rio de Janeiro, alli quattordici di maggio del mille ottocento settantatre.

(L. S.) A. CAVALCHINI.

(L. S.) VISCONTE DE CARAVELLAS.

Scambio delle ratificazioni: 13 luglio 1874.

XVII.

1873, 25 aprile e 17 maggio.

ROMA.

Dichiarazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per la gratuita trasmissione degli atti di morte dei sudditi respettivi.

Le ministère des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie et le ministère des affaires étrangères de la Monarchie Austro-Hongroise, désirant assurer la communication réciproque des actes de décès, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1. Le ministère italien et le ministère austrohongrois s'engagent à obliger les fonctionnaires civils et ecclésiastiques, chargés de la tenue des registres de l'état civil, à transmettre, en Italie, à la légation de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à Rome, et réciproquement en Autriche-Hongrie, à la légation de Sa Majesté le Roi d'Italie à Vienne, les actes de décès des personnes mortes sur le territoire de leurs états respectifs et nées ou

domiciliées sur le territoire de l'autre partie contractante. 1873 La remise aura lieu d'office, sans délai, ni frais, en la forme usitée dans le pays.

ART. 2.

Les actes dressés dans une autre langue que la langue latine ou italienne, seront accompagnés d'une traduction en latin, dûment certifiée par l'autorité compétente.

ART. 3. La présente déclaration sera échangée contre une déclaration analogue du ministère Impérial et Royal Austro-Hongrois ('), et sortira ses effets un mois après sa date.

Fait à Rome, le 25 avril 1873.

Le ministre secrétaire d'état pour les affaires étrangères
de Sa Majesté le Roi d'Italie

VISCONTI VENOSTA.

(1) La dichiarazione austro-ungarica porta la data del 17 maggio 1873.

XVIII.

1873, 1.° luglio.

BERNA.

Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per estendere a due altri reati la convenzione di estradizione del 22 luglio 1868.

Sa Majesté le Roi d'Italie et la Confédération suisse, dans le but d'ajouter au traité d'extradition du 22 juillet 1868 un article complémentaire étendant ce traité à deux nouveaux crimes, ont à cet effet muni de pleins pouvoirs:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur le chevalier Louis

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