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accorda ai Consoli esteri, o ai membri delle loro famiglie, l'esenzione dalle tasse corrispondenti alle concessioni governative. Le esenzioni che spettano ai Consoli esteri, semprechè non posseggano in Italia beni immobili non esercitino il commercio o l'industria, sono le esenzioni dalle contribuzioni dirette, personali e mobiliari o suntuarie.

363.

Roma, 20 febbraio 1888.

Abolizione del sistema dei procuratori nel Regno

per i r. Agenti all'estero.

Gli attuali regolamenti pel servizio delle r. Legazioni, dei Consolati e degli Interpreti di 1.a categoria prescrivono che ogni Agente all'estero debba avere nel Regno uno speciale procuratore per l'incasso di ogni somma che gli sia dovuta, o pel pagamento di quanto sia debitore. L'azione di questi intermediarî tra Agente e Ministero, oltre all'essere causa di maggior corrispondenza, potendo essi risiedere in qualsiasi punto del Regno, fu bene spesso di danno non solo per il r. Erario, ma eziandio per l'Agente lontano.

Allo scopo pertanto di arrecare anche in questo ramo di servizio un miglioramento, la cui attuazione era da tempo desiderata, prevengo la S. V., per opportuna intelligenza, che, dal 1.o luglio prossimo venturo, cesseranno gli attuali procuratori, e sarà nel Regno unico rappresentante di tutti gli Agenti all'estero per le accennate operazioni il Cassiere di questo Ministero.

Mi riservo di farle pervenire le norme che regoleranno il servizio tra gli Agenti all'estero e questo Ministero.

Pel Ministro

A. DAMIANI.

364.

Roma, 1° marzo 1888.

Notizie biografiche d'Italiani illustratisi all'estero (1).

Ad imitazione dell'opera rinomata e benefica Self-Help di Samuele Smiles, il prof. Michele Lessona, auspice l'editore Gaspare Barbera, fin dal 1867 scrisse, col titolo Volere è potere, un libro nel quale è narrata la vita di quegli Italiani che, nati nella povertà, e cresciuti fra stenti ed ostacoli d'ogni sorta, seppero vincerli colla energia del volere, e sollevarsi a cospicue posizioni sociali con vantaggio proprio e degli altri.

(1) Cfr. analoghe istruzioni precedenti al n. 62, circolare 17 dicembre 1867.

Avendo questo Ministero fin d'allora apprezzato l'utilità che può derivare da tali pubblicazioni, eccitando esse nel popolo, e specialmente nei giovani, spirito di iniziativa e di emulazione, diresse una circolare ai r. Consoli all'estero, onde questi si occupassero di raccogliere materiali per tale lavoro anche nelle colonie loro affidate.

Nonostante che il favore del pubblico duri ancora per il volume del Lessona, pure, considerate le grandi differenze che vi sono in tutte le manifestazioni della vita italiana dal 1867 ad oggi, i figli e successori di Gaspero Barbèra hanno pensato di far compilare un nuovo libro con gli stessi intenti, ma con dati e fatti recenti e con metodo più rigoroso.

Siccome si può dire che l'Italia non stia solo nei confini della penisola, ma dovunque cittadini italiani hanno dimora e combattono le battaglie della vita, così anche questa volta non si vogliono trascurare gli Italiani stabiliti all'estero, anzi si desidera di accordar loro una parte maggiore, giacchè l'Italiano essendo facile ad amalgamarsi con gli elementi in mezzo a cui vive, occorre ricordargli spesso la patria lontana e ricordare esso stesso ai suoi connazionali. È dunque desiderabile di nuovo il concorso dei r. Consoli, ed io invito la S. V. a volersi occupare di raccogliere cenni biografici intorno agli Italiani che onestamente arricchiscono in codeste contrade, o che altrimenti si distinguono, accennando segnatamente gli ostacoli che si opposero loro, agli sforzi ed ai mezzi da essi adoperati per superarli, nonchè ai varî vantaggi che ne ritrassero per sè stessi e pel paese dove cercarono dimora e per quello dove ebbero i natali (1).

Non mi dissimulo la difficoltà di un tale incarico, ma ho fiducia che la S. V. vorrà di buon grado fornire il suo contingente a questa pubblicazione, la quale, come l'altra sopra citata, avrà un'influenza benefica sull'educazione del nostro popolo, e lo renderà sempre più degno di una Nazione, come l'Italia, fiera delle sue glorie passate, conscia della sua grandezza presente, fiduciosa del suo avvenire.

Il Ministro

F. CRISPI.

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Per effetto del mancato accordo commerciale colla Francia e dell'inasprimento della stessa tariffa generale, che il Governo del Re è stato costretto ad adottare riguardo alle importazioni del vicino paese, per reci

(1) Il volume fu pubblicato nel 1890, col titolo: Battaglie e vittorie - Nuovi esempi di VOLERE È POTERE, raccolti da AUGUSTO ALFANI, Firenze, G. Barbèra, 1890, pag. xviii, 607. Il capitolo x ed ultimo è dedicato agli Italiani all'estero. Nella prefazione l'autore ricorda la presente circolare e il prezioso contributo di notizie fornitogli dai r. Agenti, diplomatici e consolari; e ne ringrazia il Ministero degli affari esteri. Del volume furono poscia pubblicate una seconda ed una terza edizione: quest'ultima, riveduta e corretta, è del 1900.

procità verso consimile provvedimento già adottato dal Governo della Repubblica, la quasi totalità dei prodotti francesi va soggetta, alla sua entrata in Italia, ad un regime differenziale in confronto di quello cui soggiacciono i prodotti similari procedenti da Stati aventi diritto al trattamento della Nazione più favorita.

Per evitare che i dazî differenziali istituiti verso la Francia sieno applicati anche alle merci provenienti da paesi che godono del trattamento di favore, è necessario che gli interessati provvedano a far accompagnare le loro spedizioni in Italia da un certificato, il quale faccia fede dell'origine della merce.

Volendo che codesta formalità, resa indispensabile dal presente stato delle cose, fosse meno molesta al commercio, la Direzione generale delle gabelle ha diramato, circa i certificati d'origine, particolari istruzioni che qui testualmente riproduco:

"I certificati di origine possono essere rilasciati o dalle Camere di commercio ed istituti consimili, o dagli Ufficiali consolari italiani, o dalle autorità municipali od infine dalle dogane estere. Devono rappresentare i contrassegni dei colli, la qualità e quantità della merce, e inoltre accertare che questa è prodotta dal suolo o dall'industria del paese, dal quale viene spedita in Italia.

"I capi delle dogane potranno anche limitarsi a domandare, in luogo dei certificati di origine, le semplici fatture originali, e sono facoltizzati a rinunciare anche alle fatture per quelle merci che portano l'impronta caratteristica dei prodotti di un dato paese, o ne costituiscono quasi un monopolio, come sarebbero i vini tipici, i salacchini di Spagna, le aringhe inglesi, lo stoccafisso svedese, ecc.

"Non sarà, eziandio, necessario il certificato di origine per le merci che giungono direttamente dai paesi di produzione, senza che vi sia stato trasbordo o semplice approdo delle navi conduttrici in porti francesi intermedi.

"Pei pacchi postali tien luogo del certificato di origine la dichiarazione del mittente.

"Ai capi delle dogane è concesso, in breve, il più largo potere discrezionale nell'ammettere le merci al trattamento di favore, quando siano sicuri che tal favore non vada a profitto di prodotti sottoposti al regime generale e differenziale, e si adopreranno perchè non abbia la nuova prescrizione a recare imbarazzi al commercio, massime per le merci arrivate ód in viaggio, e fino a quando non sarà divulgata all'estero la prescrizione medesima.

"Per le piccole quantità di merci portate dai viaggiatori coi rispettivi bagagli si continuerà ad applicare i dazî convenzionali, senza riguardo alla provenienza „.

Gioverà che quanto precede sia portato a pubblica conoscenza in quel modo che Le paia più opportuno.

Il sotto-segretario di Stato

A. DAMIANI.

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Alcuni Uffici consolari hanno fatto a questo Ministero il quesito se i certificati d'origine, richiesti dopo che le importazioni francesi sono sottoposte in Italia ad un trattamento differenziale, debbono rilasciarsi gratuitamente.

Il protocollo finale annesso al trattato di commercio del 7 dicembre 1887 fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, dispone (§ 3o ad art. 8) che i certificati d'origine ed altri documenti constatanti l'origine delle merci, saranno rilasciati o vidimati in esenzione da qualunque tassa.

Questa disposizione vige per tutti gli Stati che hanno stipulato coll'Italia il trattamento della Nazione più favorita (1).

Il sotto-segretario di Stato
A. DAMIANI.

367.

Roma, 25 marzo 1888.

Manuale per i r. Consoli d'Italia, dell'avv. Luigi Testa.

Con l'approvazione di questo Ministero, il signor avvocato Luigi Testa, r. Vice-Console in Bona, ha testè pubblicato un Manuale per i r. Consoli d'Italia (2).

Il libro riveste la forma di dizionario; ciò che facilita grandemente l'immediata ricerca dei singoli argomenti, dei quali gli Ufficiali consolari debbono, volta per volta, occuparsi.

Citate le fonti legislative, sparse ne' varî Codici e nelle leggi speciali dello Stato, ed alle quali bisogna ricorrere per ciascun argomento, l'autore ha fatto seguire l'interpretazione dei punti oscuri o discutibili della legge, la giurisprudenza relativa, stabilitasi dal 1866 in poi, per mezzo di circolari emanate dai vari Dicasteri dello Stato e, finalmente, i moduli degli atti e contratti contemplati dalla Legge e dal Regolamento consolare e dai Codici civile e di commercio, messi in armonia, per quanto riguarda le forme, con la legge notarile vigente.

(1) La presente circolare fu confermata con la successiva del 14 novembre. (2) Del medesimo autore: Le roci del servizio diplomatico-consolare italiano e straniero. Firenze, Barbèra, 1898.

Una parte preponderante è fatta, nel libro, a quanto si riferisce al servizio marittimo.

Stimo far cosa grata ed utile ai signori Ufficiali diplomatici e consolari di S. M., nell'annunziare loro e raccomandare tale pubblicazione.

Il sotto-segretario di Stato
A. DAMIANI.

368.

Roma, 26 marzo 1888.

Richiamo all'osservanza degli art. 24, 31 e seguenti della Legge consolare, e 93, 172 e seguenti del Regolamento. (Registro de' nazionali, e registri di stato civile).

Stimo necessario dover richiamare alcuni r. Consoli all'esatta osservanza degli art. 24, 31 e seguenti della Legge consolare, non che degli art. 93, 172 e seguenti del Regolamento, avvertendo che le disposizioni contenute nei suddetti articoli obbligano indistintamente tutti i r. Consoli, sia o no che risiedano in paesi dove è consentita la giurisdizione.

È occorso a questo Ministero di constatare che in non pochi r. Consolati, e particolarmente in quelli che non hanno giurisdizione, manca il registro dei nazionali, tassativamente prescritto dagli articoli 24 della Legge consolare e 73 del Regolamento. Un tal fatto costituisce una grave irregolarità dell' Ufficio, non solo di fronte al disposto della Legge, ma anche verso la colonia, ai membri della quale manca il mezzo di far stabilmente riconoscere dall'ufficio istesso la loro qualità di r. sudditi ed il loro diritto di ricorrere al Rappresentante del Governo. Per quanto io riconosca che ai r. Consoli, e particolarmente a quelli cui non è consentita la giurisdizione, manchi il modo di obbligare i r. sudditi ad inscriversi in Consolato, pure questo fatto non può giustificare la mancanza che si deplora, come non potrebbe essere giustificata quella dei registri di stato · civile (i quali sono tassativamente prescritti dagli articoli 31 e seguenti della Legge consolare e 172 e seguenti del Regolamento) dalla considerazione che le funzioni di stato civile, attribuite ai r. Consoli rispetto ai r. sudditi, possono altresì essere esercitate dalle autorità dei paesi in cui risiedono. Del resto, la S. V. ben conosce che quei registri debbono trovarsi in ogni Ufficio consolare, anche quando nessun atto vi venisse inscritto; il qual caso è pur contemplato dal Regolamento consolare all'art. 179.

Ciò premesso, e per evitare che simili irregolarità abbiano a continuare, interesso la S. V. a volersi conformare alle disposizioni suaccennate.

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