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In quanto poi alle inscrizioni, sarà utile che i nazionali residenti nei rispettivi distretti vengano efficacemente invitati ed esortati ad inscriversi nei r. Uffici consolari, cosa che, credo, essi non avranno difficoltà di fare, in vista della maggior assistenza e protezione, alla quale possono ragionevolmente pretendere quando consti al Consolato la loro qualità di r. sudditi. Ritengo, inoltre, che senza usare mezzi coercitivi, che non sarebbero in alcun modo consentiti e molto meno approvati, non manchino circostanze in cui il Console possa invitare e persuaderc i nazionali che ricorrono alla sua protezione, ad inscriversi nel registro dei nazionali; e non dubito che d'ora innanzi la S. V. si adoprerà a questo scopo colla maggior diligenza.

Il sotto-segretario di Stato
A. DAMIANI.

369.

Roma, 24 aprile 1888.

Norme pel servizio dei conti-correnti coi r. Agenti all'estero.

Colla circolare 20 febbraio scorso, annunziando ai signori Agenti diplomatici, consolari di 1.a e 2.a categoria ed Interpreti di 1.a categoria all'estero, che col 1.° luglio prossimo venturo gli attuali procuratori avrebbero cessato, e si sarebbe investito il Cassiere di questo Ministero della rappresentanza nel Regno di tutti gli Agenti all'estero per riscuotere o pagare quelle somme delle quali, per ragione della loro qualità, fossero risultati creditori o debitori, mi riservava di far loro pervenire le norme che avrebbero regolato siffatto servizio.

Il mio precipuo pensiero era quello di trovare nella capitale del Regno un Istituto di credito, che, mentre avesse presentato la migliore garanzia nell'interesse dell'Agente, avesse, in pari tempo, accettato di eseguire il servizio di cassa per trasmettere agli Agenti le somme delle quali fossero risultati in credito da questa Amministrazione centrale. La Banca nazionale del Regno d'Italia aderì alla domanda che le venne fatta; epperciò sciolgo ora la mia riserva, significando alla S. V. con quali norme si farà il servizio tra questo Ministero e la Banca nazionale; e tra questa e gli Agenti. Tali norme si posssono così riassumere:

1o. Il Cassiere del Ministero degli affari esteri verserà alla Banca nazionale, senza ritardo, ogni somma che potrà spettare agli Agenti, dopo prelevate quelle delle quali fossero risultati debitori verso lo Stato od i privati, in forza della loro qualità.

2o. La Banca nazionale riceve le somme che il Cassiere del Ministero esteri verserà a nome degli Agenti all'estero, aprendo per ognuno di essi un conto-corrente, e mettendosi perciò in diretta comunicazione cogli Agenti stessi per tutto quanto avrà relazione col conto predetto.

3o. La Banca nazionale corrisponderà sulle somme depositate un interesse del 2 per cento netto della tassa di ricchezza mobile.

Se qualcuno degli Agenti all'estero avesse somme da lasciare lungamente depositate, e stimasse di profittarne, si avverte, che presso le agenzie di credito fondiario della Banca vanno ad istituirsi dei conticorrenti ad interesse, vincolati per le scadenze, al tasso del 2 1/2, 3 e 31⁄2 per cento, pure netto di ricchezza mobile, in ragione diretta del vincolo, che può essere di sei mesi, di uno o di due anni, a beneplacito del depositante.

4o. Qualora un Agente all'estero lo desideri, la Banca nazionale non ha difficoltà di passare il conto di lui ad altro Istituto di credito, sia in Roma, che in altra città del Regno.

5o. La Banca nazionale provvederà a ciascun Agente un libretto di assegni o chèques, da potersene valere al bisogno.

6o. La Banca nazionale stabilirà una commissione per questo servizio, che richiede cure e responsabilità speciali. Questa commissione, la quale si potrà solo determinare quando saranno definitivamente concretate tutte le modalità inerenti a tale servizio, rimarrà, almeno per ora, a carico degli Agenti.

Affinchè ogni Agente all'estero possa, anche da solo, calcolare quale somma sia a disposizione sua presso la Banca nazionale, dedotto il debito che il medesimo avrà verso lo Stato od i privati, per proventi di cancelleria od altro dipendente dalla sua qualità Ufficiale all'estero, sarà opportuno di aggiungere al sin qui detto:

1.o la tabella degli stipendi dei quali ogni Agente può essere provvisto;

2.o la tabella dell'assegno che gli è devoluto a seconda della sua residenza all'estero.

La legge sul miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato, del 7 luglio 1876, prescrive sugli stipendî una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

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Applicata ad uno stipendio qualsiasi l'anzidetta ritenuta, la rimanenza devesi poi tassare di lire 6. 60 per cento per ricchezza mobile (1), epperciò ne viene per gli stipendî la tabella seguente:

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(1) La ritenuta è fatta in conto entrate del tesoro. In forza della legge 22 luglio 1894, n. 339, gli stipendi sono stati sottoposti alla tassa di ricchezza mobile in ragione del 7.50 per cento, che si applica allo stipendio depurato dalla predetta ritenuta del tesoro.

Inoltre, per la legge 8 agosto 1895, n. 486 (Allegato U) sugli stipendi e aggi di prima nomina, superiori alle lire 800, grava la ritenuta straordinaria, pel primo anno, del 15 per cento, e del 25 per cento sugli aumenti successivi di stipendio o di aggi.

Gli assegni locali, sia diplomatici che consolari, all'estero furono distinti, per rispetto ai titolari delle Ambasciate, o Legazioni, dei Consolati e Vice-Consolati, in due serie, per sottrarli, almeno in parte, alla tassa di ricchezza mobile allo scopo di sopperire alle spese d'ufficio.

Giova riportare a questo punto l'articolo 2 del Decreto ministeriale 1.o agosto 1866, così concepito:

"Art. 2. Per le Legazioni di 1.a serie sarà prelevato dai relativi assegni per spese d'ufficio il quarto, e per quelle di 2.a serie il quinto.

"Pei consolati di 1." serie il terzo, e per quelli di 2.a serie il quarto, in modo che la tassa per ricchezza mobile verrà soltanto riscossa sulla quota restante,.

Gli assegni pertanto dei titolari di Consolati o Vice-Consolati di 1.a serie sono bensì soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile, però la tassa viene diminuita del terzo; se l'assegno è classificato di 2.a serie, la tassa è diminuita del quarto.

Gli assegni di titolari di Ambasciate o Legazioni classificati di 1.a serie hanno la tassa diminuita del quarto, e se di 2.a serie del quinto. Perciò la tassa che si applica ad un assegno di 1.a serie consolare, invece del 6.60 per cento è di 4. 40 per cento; se di 2.a serie consolare del 4. 95 per cento; se trattasi di assegno diplomatico di 1." serie, la tassa è pure del 4. 95 per cento; se di 2.a serie, la tassa è del 5. 28 per cento.

Gli altri assegni di Segretario di Legazione, Vice-Consoli, Applicati consolari ed Interpreti sono soggetti alla ritenuta normale del 6. 60 per cento. La tabella seguente dimostra quale tangente di assegno spetti al netto ogni mese ai singoli Agenti.

TABELLA degli assegni locali agli Agenti diplomatici (1).

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(1) Questa tabella degli assegni diplomatici e le seguenti degli assegni ai Consoli e agli Interpreti furono successivamente più volte modificate. Pubblicandole qui, per necessario complemento e intelligenza della circolare cui sono annesse, si avverte che esse subiscono innovazioni periodiche, secondo le necessità del momento, riconosciute ed approvate per mezzo di Decreti reali. Altrettanto ripetasi per le periodiche innovazioni che avvengono nella circoscrizione degli uffici e nel riparto del personale ad essi assegnato.

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