MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI RACCOLTA DELLE CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI VOLUME II dal 1° gennaio 1888 al 30 settembre 1904 ROMA TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO & C. VIA UMBRIA 1904 354. Roma, 4 gennaio 1888. Numerazione e registrazione della corrispondenza (1). In esecuzione del r. Decreto de' 25 dicembre 1887, col quale si riordina l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, si è islituito l'Ufficio della registrazione generale per le carte in arrivo e partenza. Riservandomi d'impartire più ampie istruzioni, se ne sarà il caso, allorchè tutti gli Uffici del Ministero si siano definitivamente e completamente riordinati sulla nuova base, invio intanto ai r. Agenti all'estero le più essenziali norme circa le protocollazione e registrazione delle carte. Le serie nelle quali dividevasi attualmente la corrispondenza dei r. Uffici del Ministero: politica (1.a e 2.a); affari in genere; commerciale; successioni e stato civile; personale; ecc.) sono definitivamente abolite, non corrispondendo più esse nè alla logica, nè all'attuale ripartizione de' servizi e degli Ufficî. Cade per conseguenza la numerazione speciale che ai rapporti d'ognuna delle predette scrie solevano finora assegnare i r. Uffici all'estero. Questi, pertanto, dal giorno del ricevimento della presente circolare, adotteranno un registro unico e generale per tutta la corrispondenza che emana dal loro Ufficio, sia che si diriga al Ministero, che ad altri Uffici dell'interno o dell'estero. Ad ogni rapporto si attribuirà un numero d'ordine progressivo che si chiamerà numero di protocollo generale. I rapporti diretti al Ministero saranno inoltre, a parte da tutti gli altri, uno per uno progressivamente numerati; e questo, che si chiamerà numero di rapporto, varrà ad indicare che una data corrispondenza, oltre ad essere il n. 80, per esempio, del totale del carteggio generale di uno (1) La presente circolare è sempre e integralmente in vigore. Essa costituisce la base dell'attuale sistema di corrispondenza: e perciò se ne raccomanda la esatta e continuata applicazione ai r. Agenti diplomatici e consolari. |