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3o Per i rimorchiatori le deduzioni accennate nell'art. 33. Oltre a tutte le predette deduzioni si fa ancora, per le navi con vivai per pesci, la deduzione speciale accennata nell'art. 34.

Deduzioni generali per tutte le navi.

ART. 26. Dalla stazza lorda totale si deduce la stazza dei seguenti locali, alla condizione che essi siano appropriati all'uso al quale sono destinati e che abbiano segnata in modo stabile e chiaramente visibile la propria destinazione:

10 Alloggio del capitano, purchè sia per suo uso esclusivo, e di ampiezza non eccessiva;

20 Locali occupati dagli ufficiali e dall'equipaggio, compresi i cuochi e i domestici ;

3o Locale destinato alle carte, segnali e strumenti nautici, se di un'ampiezza ragionevole. Qualora però lo stesso locale sia destinato a contenere altri oggetti si fa una deduzione massima di tre tonnellate e, se la capacità del locale è minore di sei tonnellate, non si ammette deduzione maggiore della metà;

40 Il deposito del nostromo ;

5o Locali destinati ai macchinismi del timone e delle ancore; 60 Locale destinato alla calderina ausiliaria, purchè dia vapore alle pompe principali della nave, e purchè sia di ampiezza ragionevole ed in locale separato dall'apparato motore.

A norma dell'articolo 4, queste deduzioni, comprese quelle nei comma 5o e 6o, hanno luogo solo nel caso che i locali siano stati compresi nella stazza lorda.

Deduzione speciale per le navi a vela.

ART. 27. Per le navi esclusivamente a vela si deduce la capacità di stazza del deposito delle vele, purchè sia appropriato a questo uso e la destinazione risulti con apposita indicazione segnata in modo stabile e visibile.

Al massimo, questa deduzione può arrivare al due e mezzo per cento (2 1/2 %) della stazza lorda.

Deduzione speciale per i piroscafi, esclusi i rimorchiatori. ART. 28. Agli effetti del presente regolamento si considerano come piroscafi tutte le navi munite di motori meccanici per la propulsione. La deduzione ha luogo seguendo due norme differenti a seconda dei casi :

1o La prima norma, contenuta nell'art. 29, e per la quale non occorre fare la misurazione nei locali dell'apparato motore, si può applicare per ogni piroscafo;

2o La seconda norma, contenuta nell'art. 30, si può applicare solo per le navi ad elica, nelle quali il volume di stazza occupato esclusivamente dalle macchine e caldaie, incluso lo spazio per il loro debito funzionamento, sia inferiore al tredici oppure superiore al venti per cento della stazza lorda, e per le navi a ruote, nelle quali tale volume di stazza, come sopra è detto, sia inferiore al venti oppure superiore al trenta per cento.

È in facoltà, sia dell'amministrazione marittima che dell'armatore, di esigere che sia applicata questa seconda norma, per la quale è necessario eseguire la misurazione del locale dell'apparato motore, secondo il procedimento esposto negli art. 31 e 32.

Prima norma per la deduzione speciale pei piroscafi. ART. 29. Per i piroscafi ad elica la deduzione è del trentadue per cento (32%) della stazza lorda.

Per i piroscafi a ruote la deduzione è del trentasette per cento (37%) della stazza lorda.

Seconda norma per la deduzione speciale pei piroscafi. ART. 30. Per i piroscafi ad elica si deduce dalla stazza lorda la capacità di stazza del locale occupato dall'apparato motore, moltiplicata per uno e settantacinque centesimi (1,75).

Per i piroscafi a ruote si deduce dalla stazza lorda la stessa capacità di stazza moltiplicata per uno e cinquanta centesimi (1,50).

Modo di misurare la capacità dei locali dell'apparato motore. ART. 31. Quando v'è un solo locale di forma approssimatamente parallelepipeda per tutto l'apparato motore, si ottiene la sua capacità

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in tonnellate dividendo per 2,832 il prodotto della lunghezza per la larghezza e altezza medie.

La lunghezza si misura fra le paratie estreme che delimitano il locale dell'apparato motore, ma, nel caso che queste siano ad una distanza dalle motrici o dalle caldaie superiore a quella necessaria per il loro debito funzionamento, non si misura che una lunghezza ragionevole, e precisamente si considera sufficiente una lunghezza di metri uno e venti (1,20) a prora dall'estremità prodiera della macchina, e una lunghezza uguale a quella della graticola, più trenta centimetri, davanti i forni, se questi sono disposti per chiglia.

La larghezza media deve essere la media aritmetica di almeno tre larghezze, delle quali due misurate alla metà dell'altezza alle estremità dell'apparato motore, e una al centro.

Se i forni sono per madiere, si considera come sufficiente per il loro governo una larghezza di metri tre e cinquanta centimetri (m. 3,50) fra i frontali delle caldaie.

La profondità si misura fra le serrette alla gola dei madieri e il termine superiore del locale.

Quando l'apparato motore si trovi distribuito in diversi locali, oppure esso sia tutto sistemato in un solo locale tale che si possa suddividere in varie parti di forma approssimatamente parallelepipeda, si calcolano separatamente nel modo sopra descritto le capacità dei vari locali o delle varie parti, e se ne fa la somma.

Tanto nel caso che il locale dell'apparato motore sia unico, quanto nel caso che esso sia diviso in più locali o in più parti, si devono sottrarre dalla sua capacità, calcolata nel modo anzidetto, quella dei camerini, depositi, ecc., che si trovassero nell'interno del locale

stesso.

Allo spazio occupato dall'apparato motore, misurato come sopra, si deve aggiungere quello delle gallerie degli assi delle eliche, misurato secondo le norme contenute nell'articolo seguente.

Spazio occupato dalle gallerie degli assi delle aliche. ART. 32. Questo spazio fa parte di quello adibito all'apparato motore, e si misura facendo il prodotto della lunghezza per la larghezza e altezza medie, tenendo però presenti le seguenti disposizioni: Quando non vi sono gallerie, o quando esse sono di ampiezza eccessiva, si considera come galleria uno spazio alto metri due e dieci centimetri (m. 2,10) e di lunghezza e larghezza sufficienti perchè si possano smontare le chiavarde di fondazione dei cuscinetti dell'asse.

Quando vi sono due assi d'elica e lo spazio è aperto dall'uno all'altro, non si può considerare come galleria che uno spazio alto un metro e ottanta centimetri (m. 1,80) e non si possono computare gli spazi che sono appropriati al trasporto di merci o provviste.

Deduzione speciale per i rimorchiatori.

ART. 33. Si deduce il volume di stazza effettivamente occupato dalle macchine, caldaie, ecc., carbonili compresi.

Deduzioni da farsi in più per le navi con vivai per pesci. ART. 34. Nelle navi destinate alla pesca in alto mare, le quali hanno internamente una o più capacità formate da paratie stabili e solidamente connesse colla loro struttura, comunicanti liberamente col mare per mezzo di aperture munite di griglie, e per servire ad uso di vivaio per pesci, la stazza dello spazio o spazi occupati nella stiva dalle capacità medesime si deduce dalla stazza lorda.

La misura ed il computo di questo spazio o spazi si fanno col misurarne le tre dimensioni medie di lunghezza, larghezza e profondità, e dividendo il prodotto di queste tre dimensioni per 2,832, o, a seconda dei casi, in quell'altro modo che è giudicato più esatto dal perito stazzatore.

Disposizioni generali.

Divieto di stivare o trasportare mercanzie negli spazi esclusi dalla stazza lorda e negli spazi dedotti dalla stazza lorda per ottenere la stazza netta.

ART. 35. È fatto assoluto divieto di stivare o trasportare mercanzie negli spazi esclusi dalla stazza lorda e negli spazi dedotti dalla stazza lorda per ottenere la stazza netta. I contravventori sono puniti con la pena stabilita dall'art. 24 del codice penale.

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Certificati di stazza.

ART. 36. I certificati di stazza sono conformi ai modelli annessi al presente regolamento. I periti stazzatori devono però presentare all'autorità marittima anche i quadri dei calcoli eseguiti, con le indicazioni delle dimensioni prese a bordo, e da essi firmati. Questi quadri sono conformi ai modelli stabiliti.

Disposizioni transitorie.

Termine per la ristazzatura.

ART. 37. Tutte le navi nazionali, fatta eccezione per quelle non munite di ponte di coperta, devono essere ristazzate secondo le norme indicate negli articoli precedenti, al più tardi nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Per le navi, che entro tale termine non approdassero nei porti del regno, verranno emanate, caso per caso, speciali disposizioni dal ministero della marina.

Tasse d'ancoraggio.

ART. 38. Per le tasse d'ancoraggio, la cui validità non sia scaduta prima dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1905 n. 590, come pure per le tasse di ancoraggio da pagarsi posteriormente alla stessa data, si applica il disposto dell'articolo 111 del regolamento approvato col regio decreto 27 dicembre 1896 n. 584, avuto riguardo alle nuove misurazioni ed ai nuovi accertamenti dal tonnellaggio netto imponibile, da farsi secondo le norme indicate dagli articoli precedenti.

Stazza lorda per i premi di navigazione.

ART. 39. Le navi che all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1905 n. 590, godono del premio di navigazione stabilito dall'art. IV della legge 16 maggio 1901 n. 178, continuano a fruirne in base alla stazza lorda accertata col sistema di misurazione finora vigente, salvo sempre quanto è stabilito dall'art. 77 del regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1902 n. 500.

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n. 1485, la quale ebbe pure a disciplinare la materia per siffatte concessioni.

Successivamente, per le leggi 29 maggio 1855 n. 878, e 7 'uglio 1866 n. 3036, l'onere del pagamento passò a carico della cassa ecclesiastica e poi del fondo per il culto, sul cui bilancio trovasi attualmente iscritto apposito stanziamento col capitolo n. 34 per la somma di lire 751.500.

La necessità di assicurare in modo stabile il pagamento degli assegni ordinari ebbe a consigliare il sistema prudenziale di concedere i sussidi sulle disponibilità rimanenti dopo pagati gli assegni.

Alla chiusura del decorso esercizio 1904-905 non è però risultata quella disponibilità che secondo l'esperienza degli anni precedenti era dato ripromettersi, occorrente per pagare i sussidi per l'anno 1904; onde non ha potuto aver corso il decreto reale di elargizione delle lire 70.000, per lunga consuetudine in questa misura concesse per sussidi alle 318 parrocchie povere della Sardegna. E poichè la capienza sui resti dell'esercizio testè chiuso è di lire 60.000 fa d'uopo che la differenza di lire 10.000 sia pagata sull'esercizio corrente.

Senonchè il fondo stanziato per questo esercizio essendo già del tutto impegnato per il pagamento degli assegni e sussidi per l'anno 1905, il consiglio dei ministri ha deliberato di aumentarne la dotazione mediante prelevamento dal fondo di riserva per le « spese impreviste » giusta la facoltà consentitagli dall'articolo 38 della legge di contabilità generale dello Stato.

A ciò provvede il decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione di vostra maestà.

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016 (1);

Visto che sul fondo di riserva per le « spese impreviste », inscritto in lire 30.000 nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906, in conseguenza di una prelevazione già autorizzata in lire 20.000 rimane disponibile la somma di lire 10.000;

Vista la legge 22 giugno 1874 n. 1962, sulla contabilità dell'amministrazione del fondo per il culto ;

Sentito il consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le « spese impreviste », inscritto nel capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906, è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di lire diecimila (lire 10.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 34 dello stato di previsione medesimo a assegni al clero di Sardegna » per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi 7 gennaio 1906.

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REGIO DECRETO 31 dicembre 1905 n. 632, che approva le annesse tabelle per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuiti od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone.

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3. Sottosegretari di Stato che non sono membri del parlamento. 4. Membri dei collegi arbitrali istituiti con la legge 27 aprile 1885 n. 3048, serie 3, finchè rimarranno in carica.

5. Presidente e presidenti di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Funzionari superiori delle strade ferrate usciti di carica già appartenenti al ministero dei lavori pubblici e alle società già eser-

Visto l'art. 26, ult. capov., della legge 22 aprile 1905 n. 137 (1); || centi le reti mediterranea, adriatica e sicula, nonchè quelli dell'amUdito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. È autorizzata la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuiti od a prezzo ridotto, sulle ferrovie dello Stato, alle persone indicate nelle tabelle A, B e C annesse al presente decreto e vidimate, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

ART. 2. Sono estese alle famiglie dei senatori del regno e dei deputati le disposizioni della legge 29 dicembre 1901 n. 562 (2) nella parte concernente la concessione di biglietti alle famiglie degli impiegati dello Stato.

ART. 3. Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di rilasciare in ogni mese numero sessanta biglietti gratuiti per un solo viaggio, validi per non più di cinque persone ciascuno, e numero cento biglietti a prezzo ridotto per un solo viaggio a persone che per apprezzabili servizi resi allo Stato, o per benemerenza verso l'azienda ferroviaria, od altri titoli speciali ne sieno ritenute meritevoli. Quando concorrano speciali circostanze il ministro può anche rilasciare in ogni mese numero quindici biglietti di compartimento riservato. ART. 4. Ai funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate inscritti nei ruoli dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici in dipendenza dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905 n. 270, che non siano addetti a servizi ferroviari o vengano collocati a riposo ed al personale stabile delle società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula che rimarrà temporaneamente o definitivamente alla loro dipendenza, sarà usato, per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, lo stesso trattamento consentito dall'articolo 26 della legge 22 aprile 1905 n. 137, a favore del personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle rispettive famiglie.

ART. 5. Agli effetti delle concessioni di viaggio, la famiglia s'intende costituita dalla moglie, dagli ascendenti, dai figli sino a venticinque anni, dalle figlie nubili o vedove e dalle nuore vedove, semprechè sieno conviventi, e da due domestici.

ART. 6. Le richieste di biglietti debbono sempre essere fatte per iscritto, firmate e datate.

I biglietti vengono rilasciati con validità non superiore a tre mesi; ma entro l'anno dell'emissione possono essere prorogati di tre in tre mesi.

È vietata qualsiasi variazione di classe, di persone o di percorso. ART. 7. Le carte di libera circolazione non ritirate conservano la validità fino alla loro scadenza, quand’anche i titolari sieno usciti di carica. ART. 8. I presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

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ministrazione delle ferrovie di Stato e della società delle ferrovie meridionali, fino al grado di capo divisione, ed equipollente incluso. 7. Membri aggregati del comitato superiore delle strade ferrate. 8. Capi di gabinetto della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero dei lavori pubblici.

9. Funzionari superiori, amministratori e sindaci delle società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula che furono in carica per l'intero ultimo biennio di esercizio; la concessione si farà nei limiti di tempo che verranno determinati dal ministro dei lavori pubblici, avuto riguardo alla durata della rispettiva carica.

Tabella B.

Vista, d'ordine di sua maestà: TEDESCO.

Persone alle quali può essere concessa la carta di libera circolazione su determinate linee.

1. Amministratori ed impiegati di società concessionarie di linee esercitate dall'amministrazione delle ferrovie di Stato in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni.

2. Ispettori compartimentali del genio civile, limitatamente alle linee comprese nella circoscrizione del rispettivo compartimento e per il percorso dalla sede del compartimento sino a Roma.

3. Funzionari delle strade ferrate collocati a riposo e già appartenenti al ministero dei lavori pubblici e funzionari in disponibilità o a riposo delle società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, dell'amministrazione delle ferrovie di Stato e della società per le ferrovie meridionali, fino al grado di ispettore principale, incluso, e ad personam ai funzionari ed agenti di grado inferiore, ai quali fu concesso in passato per un periodo di tre anni consecutivi.

4. Medici adibiti al servizio sanitario delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie meridionali che non facciano parte del personale di ruolo, e membri delle loro famiglie per motivi d'istruzione.

5. Coloro che debbono viaggiare con frequenza nell'interesse dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in adempimento d'incarichi ben precisati o in conseguenza di contratti, o quando sia provato che ne derivi vantaggio all'amministrazione stessa, o che, altrimenti facendo, la medesima dovrebbe accollarsi le relative spese di viaggio. Le norme per la concessione saranno stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici su proposta del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

6. Membri dei corpi consultivi permanenti presso la direzione generale non facienti parte del personale dell'amministrazione ferroviaria, che debbano compiere frequenti viaggi per recarsi dalla loro abituale residenza alla sede delle riunioni; e segretario dei collegi arbitrali istituiti con la legge 27 aprile 1885 n. 3048, serie 3a, finchè rimarranno in carica.

7. Funzionari governativi delegati per la sorveglianza degli istituti di previdenza ferroviaria fino alla sede dei detti istituti.

8. Membri di commissioni ferroviarie o relative ad altri mezzi meccanici di trasporto non contemplati nè al 1° nè al 40 comma dell'art. 26 della legge 22 aprile 1905 n. 137, purchè nel decreto di loro nomina ne sia fatta speciale menzione.

9. Ispettore o commissario amministrativo del comitato centrale della Croce rossa italiana.

10. Funzionari ed impiegati di amministrazioni di ferrovie nazionali ed estere quando intervengono a congressi e conferenze che si tengono nell'interesse dell'esercizio ferroviario.

11. Funzionari ed agenti di ferrovie estere che si recano sulle linee dello Stato a scopo di visite e di studi.

(2) Inserita in questa Raccolta, 1901, Suppl., 613.

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12. Orfani di agenti ferroviari morti in attività di servizio quando ne sia riconosciuto il bisogno per motivi d'istruzione.

13. Persone che prestano temporaneamente l'opera loro manuale all'amministrazione ferroviaria in località prive di alloggio.

Vista, d'ordine di sua maestà: Tedesco.

Tabella C. Concessioni di biglietti per un solo viaggio gratuito ed a prezzo ridotto.

1. Giornalisti professionisti italiani e quelli dei principali giornali esteri nei limiti di tre biglietti a prezzo ridotto e di un biglietto gratuito all'anno valevole anche per la famiglia, tenuto conto del numero dei redattori da prestabilirsi per ciascun giornale in ragione della sua importanza e secondo norme da prescriversi dal ministro dei lavori pubblici, udite le associazioni della stampa italiana e il sindacato italiano dei corrispondenti in Roma.

2. Medici delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie meridionali non facienti parte del personale di ruolo e rispettive famiglie secondo norme da stabilirsi dal comitato d'amministrazione.

3. Funzionari delle strade ferrate a riposo, già appartenenti al ministero dei lavori pubblici e rispettive famiglie, vedove ed orfani nei limiti di un biglietto di serie B ed uno di serie C.

4. Persone di cui al n. 5 della tabella B, quando non debbano compiere viaggi frequenti.

5. Invitati ad inaugurazioni di nuove linee o di altri impianti ferroviari dello Stato, nonchè a congressi e conferenze quando sia ritenuto opportuno nell'interesse dei servizi ferroviari.

6. Membri di corpi consulenti delle amministrazioni ferroviarie per recarsi dalla rispettiva residenza al luogo di riunione e farne ritorno, o per altri viaggi che dovessero effettuare in dipendenza dei loro incarichi.

7. Parenti che si rechino a visitare agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle meridionali, ammalati in causa di ferite riportate in servizio.

8. Funzionari del ministero dei lavori pubblici e rispettive famiglie per un solo viaggio gratuito all'anno secondo l'ordine di servizio del ministero in data 11 novembre 1899 e le norme che dal ministro verranno stabilite.

9. Funzionari del senato del regno e della camera dei deputati e rispettive famiglie per un solo viaggio gratuito all'anno nel numero di persone e nei limiti che saranno rispettivamente stabiliti tra la presidenza del senato e della camera ed il ministro dei lavori pubblici.

10. Agenti doganali assegnati ad uffici esistenti presso le stazioni ferroviarie e rispettive famiglie per un solo viaggio gratuito all'anno, nel numero e nei limiti che saranno stabiliti fra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze.

11. Persone di cui al n. 11 della tabella B quando non sia necessario concedere biglietti permanenti.

12. Funzionari ed agenti appartenenti ad amministrazioni ferroviarie estere con le quali non si ritenga necessario addivenire ad accordi di scambio, e rispettive famiglie.

13. Vedove di agenti che debbono recarsi nelle località ove decisero di stabilire la loro residenza per cercarvi alloggio.

14. Agenti ferroviari che si recano alle sedi dei loro collegi elettorali per la votazione di elezioni politiche.

Vista, d'ordine di sua maestà: TEDESCO.

REGIO DECRETO 21 agosto 1905 n. 638, che approva
l'annesso regolamento generale universitario.
Sentito il consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. È approvato il regolamento generale universitario annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

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ART. 1. L'anno scolastico universitario comincia il 16 ottobre e termina il 31 luglio.

Le lezioni incominciano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine dei corsi potranno spostarsi di quindici giorni.

ART. 2. Non più tardi di venti giorni dal cominciamento dell'anno scolastico sarà letto il discorso inaugurale da un professore ordinario o straordinario, scelto nelle varie facoltà secondo il turno che sarà fissato dal consiglio accademico.

ART. 3. Il discorso inaugurale sarà consegnato, dopo letto, alla segreteria dell'università, perchè sia stampato nell'annuario. Nell'annuario verranno pure inserite :

1. Le liste nominative degli studenti :

a) che s'immatricolarono nell'anno in corso, con l'indicazione del luogo di nascita ;

b) che superarono gli esami di licenza, di laurea o di altro diploma nell'anno precedente.

Questa seconda lista verrà distinta per categorie di esami.

2. Le statistiche, distinte per corsi, dell'esito degli esami, delle tasse pagate, delle dispense e delle quote di iscrizione liquidate per ciascun corso libero.

3. La lista nominativa dei professori, ufficiali e privati, con l'indicazione dei relativi corsi.

Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell'anno anteriore. Ove qualche professore ufficiale o privato sia morto, sarà aggiunta, per cura della rispettiva facoltà o scuola, una breve notizia della vita e degli scritti di lui.

4. Il calendario dell'anno scolastico e gli orari degli studi. 5. La nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dagli insegnanti e dagli assistenti.

6. Tutte le altre notizie che il consiglio accademico crederà utile inserirvi.

ART. 4. Le vacanze durante l'anno scolastico sono:
1. Le domeniche e le altre feste civili.

2. Dodici giorni per il natale ed il capo d'anno.
3. Diciotto giorni per il carnevale e la pasqua.

4. Il giorno della festa nazionale dello statuto e l'anniversario della nascita del re, della regina e della regina madre.

Spetta al consiglio accademico fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2, e ripartire nel modo migliore, fra il carnevale e la pasqua, le vacanze indicate al n. 3.

CAPO II. Degli studenti e degli uditori.

ART. 5. È studente o uditore, in un'università del regno, chi sia iscritto con l'una o l'altra qualità nella matricola di essa.

Tutte le disposizioni riguardanti gli studenti e gli uditori si estendono anche alle donne.

ART. 6. Per immatricolarsi studente sarà necessario presentarue domanda al rettore. In essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, dovrà essere notato:

a) il luogo di nascita ;

b) la residenza della famiglia;

c) l'abitazione dello studente nella città;

d) l'indicazione della facoltà o scuola a cui intende iscriversi.

(1) Inserito in questa Raccolta, 1903, Suppl., 325.

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La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti: 1. La fede di nascita;

2. Il diploma originale di licenza liceale, ovvero gli altri titoli che, secondo il regolamento attuale od i regolamenti speciali delle facoltà e delle scuole, bastino per l'ammissione ai vari corsi ;

3. La quietanza dei pagamento della tassa d'immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annua d'iscrizione.

L'uditore è dispensato dai documenti indicati al n. 2.

ART. 7. Lo studente avrà il diritto di conseguire i gradi accademici conferiti da ciascuna facoltà o scuola, quando si sia conformato in tutto ai regolamenti in vigore.

Gli studi fatti dagli uditori non hanno alcun valore per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento dei titoli indicati al n. 2 del precedente articolo.

ART. 8. La licenza della sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico, da adito alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Gli studenti che sono stati ammessi con essa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, possono conseguirvi la licenza dopo due anni, e passare alle scuole d'applicazione per gl'ingegneri.

ART. 9. Gli allievi che hanno compiuto il primo od il secondo anno di corso dell'accademia militare, e ne hanno superati gli esami, sono ammessi rispettivamente al primo od al secondo anno del corso universitario di matematiche: quelli che ne hanno compiuto l'intiero corso triennale, superandone gli esami, sono ammessi al primo anno della scuola d'applicazione per gl'ingegneri.

Gli allievi che hanno compiuto nell'accademia navale di Livorno il primo corso, e superati tutti gli esami, sono ammessi al secondo anno del corso universitario di matematiche; quelli che hanno compiuto il secondo od il terzo corso, e superati tutti gli esami, sono ammessi al terzo anno del corso di matematiche od al primo della scuola d'applicazione per gl'ingegneri, a condizione di eseguire i corsi e superare gli esami che saranno indicati dalla facoltà.

I laureati ingegneri nella regia scuola superiore navale di Genova possono essere ammessi al terzo anno per la laurea in matematiche, fisica o chimica, ovvero al secondo anno per la laurea in scienze naturali, a condizione che si nell'uno come nell'altro caso abbiano la licenza liceale o quella d'istituto tecnico, sezione fisico-matematica. Quelli ammessi al secondo anno per la laurea in scienze naturali, devono, prima di passare al terzo anno, sottoporsi a tutti gli esami fissati nel primo biennio per la detta laurea.

ART. 10. I giovani armeni, che hanno compiuti gli studi secondari nel liceo-tecnico armeno « Moorat Raphael » in Venezia, possono essere ammessi al primo anno:

a) della facoltà di medicina e chirurgia;

b) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sia per il conseguimento della laurea, sia per il passaggio, dopo avere conseguita la licenza fisico-matematica, alla scuola d'applicazione per gli ingegneri;

c) delle scuole di farmacia, pel conseguimento della laurea in chimica e farmacia, o del diploma professionale;

d) delle scuole agrarie presso le università di Pisa e di Bologna; e) delle scuole di medicina veterinaria.

Essi dovranno seguirvi i corsi secondo le norme comuni stabilite dai rispettivi regolamenti speciali.

ART. 11. I giovani forniti della licenza d'istituto tecnico, sezione di agrimensura e di agronomia, che hanno compiuti gli studi presso l'istituto forestale di Vallombrosa, possono essere ammessi nelle università al primo anno della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per il conseguimento della laurea in scienze naturali o del diploma d'ingegnere civile, purchè presentino il diploma di perito forestale e dagli esami da essi sostenuti risulti alla facoltà competente la loro speciale attitudine agli studi superiori.

ART. 12. Gli stranieri e gl'italiani, anche non regnicoli, o figli di cittadini italiani, aventi o che ebbero all'estero l'abituale dimora, ove domandino d'iniziare o di continuare gli studi in una università del regno, devono comprovare gli studi compiuti all'estero.

Sulla sufficienza dei titoli presentati, per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno, giudicano entrambe le facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali; per l'iscrizione ad un anno successivo al primo, è riservato alla facoltà, presso la

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quale l'iscrizione è chiesta, di giudicare per quale anno questa debba

esser concessa.

Contro la deliberazione della facoltà è ammesso il ricorso al ministro, che decide, udita la giunta del consiglio superiore.

Nel gennaio di ciascun anno i rettori manderanno al ministro, insieme con tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni, una relazione contenente i motivi per cui le singole domande furono accolte o respinte.

Il resoconto sarà trasmesso alla giunta del consiglio superiore, la quale farà le sue osservazioni, a fine di stabilire via via norme sicure e costanti.

Queste osservazioni però non potranno invalidare le deliberazioni prese dalle facoltà.

In ogni caso resta fermo il disposto dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859 n. 3725.

ART. 13. Le domande tutte di studenti, di uditori e di aspiranti a diplomi universitari debbono essere dirette ai rettori delle università ed ai capi degli istituti d'istruzione superiore.

ART. 14. Il rettore provvederà sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti, le comunicherà al consiglio di facoltà o di scuola nei casi dubbi o quando l'argomento esiga il giudizio di esso, e trasmetterà al ministero quelle per le quali occorra il parere della giunta del consiglio superiore, o sia comunque necessaria la risoluzione del ministro.

Il consiglio di facoltà o di scuola esamina le domande che gli vengono trasmesse, e delibera separatamente su ciascuna di esse motivando la risoluzione.

Il rettore provvede secondo le deliberazioni del consiglio di facoltà o di scuola e partecipa la risoluzione all'interessato; ma può, quando lo creda opportuno, sottoporre prima tali deliberazioni al consiglio accademico.

ART. 15. Il ricorrente può appellare dalla deliberazione del consiglio di facoltà o di scuola al consiglio accademico, e dalla deliberazione del consiglio accademico al ministro.

ART. 16. La domanda dell'immatricolazione all'università e della iscrizione agli anni di corso deve essere presentata fra il 1° agosto ed il 15 novembre. Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal rettore, potrà l'immatricolazione e l'iscrizione concedersi fino al 30 novembre.

ART. 17. Il segretario dell'università afliggerà giorno per giorno all'albo di questa la lista dei nomi degli studenti ed uditori, le domande dei quali saranno trovate in regola.

Gli studenti, il cui nome sarà stato inscritto in questa lista, dovranno presentarsi in segreteria per ritirare il libretto d'iscrizione, il quale, rilasciato all'atto dell'immatricolazione, vale per l'intero corso universitario.

ART. 18. Il libretto d'iscrizione porta la firma del rettore o del direttore di segreteria, con la data in cui viene rilasciato e col sigillo dell'università; contiene le disposizioni del presente regolamento e di quello della rispettiva facoltà o scuola sui diritti e doveri degli studenti.

La segreteria vi registra, anno per anno, i corsi che lo studente segue, e alla fine dell'anno scolastico, l'esito degli esami sostenuti; l'economo vi attesta il pagamento delle varie tasse e sopratasse o la ottenuta dispensa.

Gli insegnanti, con le loro firme, vi certificano la frequenza dello studente ai corsi.

Allo studente è data anche una tessera di riconoscimento con fotografia da lui stesso fornita.

Gli uditori non ricevono libretto nè tessera, ma un documento speciale che attesti della loro iscrizione ai singoli corsi.

ART. 19. La segreteria dell'università terrà due registri distinti per facoltà o scuola, nell'uno dei quali viene trascritta la carriera scolastica di ogni studente, nell'altro quella degli uditori.

ART. 20. All'atto della iscrizione annuale lo studente riceve dalla segreteria anche un modulo, sul quale, dopo che avrà ritirato il manifesto contenente l'ordine degli studi proposto dalla facoltà, deve scrivere il suo nome, quello degli insegnanti dei quali vuol seguire i corsi, e il titolo di tali corsi, incominciando da quelli che sono stabiliti come obbligatori, pel conseguimento del grado, dal regolamento della facoltà, cui è ascritto, o da disposizione speciale.

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