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Il modulo sarà consegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'apertura dei corsi, firmato dagli insegnanti, dei quali lo studente avrà dichiarato di voler seguire i corsi.

La segreteria, verificando qualche irregolarità nella domanda d'inscrizione, o nell'elenco scritto sul predetto modulo, deve invitare lo studente a farvi le opportune correzioni entro cinque giorni.

Tanto l'elenco, quanto le eventuali modificazioni, debbono essere accertati con la firma dello studente.

Per coloro che ritardano a presentarsi in segreteria oltre il prefisso termine, o si neghino alle correzioni rese necessarie dalle disposizioni in vigore, le correzioni stesse vengono eseguite dall'ufficio, con la perdita delle iscrizioni, che eventualmente non fosse possibile regolarizzare senza le indicazioni espresse dall'interessato.

Trascorso il termine suddetto, nessuna ulteriore aggiunta o variazione può arrecarsi all'elenco delle iscrizioni.

La segreteria fa le opportune annotazioni sul libretto e nel registro della carriera scolastica e restituisce nei giorni successivi il solo libretto d'iscrizione allo studente. In pari tempo forma per ogni corso d'insegnamento, ufficiale o privato, l'elenco degli studenti che vi sono iscritti.

Ciascun insegnante ha diritto di ispezionare in ogni tempo l'elenco dei proprii iscritti e di farsene rilasciare copia.

ART. 21. Lo studente che abbia sostenuto con buon esito gli esami dei corsi obbligatori ai quali era iscritto, può passare ad altra università, purchè ne faccia domanda non più tardi del 20 dicembre.

Trascorso il detto termine, sarà negato il passaggio, quando non risulti da documenti che il trasferirsi dello studente, in regola con gli esami, ad altra università, è conseguenza necessaria del contemporaneo trasferimento della sua famiglia, o sia giustificato da altre gravi ragioni riconosciute dal rettore.

Il passaggio è chiesto con domanda al rettore dell'università, che s'intende lasciare; questi, accogliendola, ne informa il rettore dell'università prescelta, e gli invia l'estratto completo della carriera universitaria dello studente.

Chi ha fatto passaggio ad altra università non può ritornare a quella abbandonata se non quando sia trascorso un anno scolastico, ed abbia inoltre sostenuto con buon esito gli esami dei corsi obbligatori seguiti presso l'università, alla quale aveva fatto passaggio, salvo il caso previsto dal primo capoverso di questo articolo.

Il passaggio non importa, in verun caso, nuovo pagamento della tassa di immatricolazione.

ART. 22. Non più tardi d'un mese dall'apertura dei corsi lo studente riporterà in segreteria il libretto per la nuova iscrizione, la quale si compirà con le norme indicate negli art. 18, 19 e 20.

Le iscrizioni fatte diversamente non avranno valore.

ART. 23. La tessera avrà la durata dell'immatricolazione. Tuttavia lo studente dovrà, al cominciare di ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentarla alla segreteria, che vi apporrà la data per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato.

La tessera abilita lo studente ad usufruire di tutti i benefizi dell'istituto universitario, cioè:

assistere alle lezioni, alle conferenze ed agli esercizi ; avere a prestito libri dalle biblioteche universitarie, secondo le norme del regolamento sulle biblioteche ;

essere ammesso alla sala di lettura ed ai laboratori e musei ; giovarsi delle istituzioni di beneficenza proprie delle università; concorrere ai posti dei convitti universitari ove questi esistono ed alle pensioni che vi si distribuiscono annualmente o per tutta la durata dei corsi, sia per effetto di antiche fondazioni, sia per largizione di privati, di provincie o di comuni.

L'esercizio di tali diritti sarà subordinato alle disposizioni dei regolamenti generali e speciali.

ART. 24. Lo studente sarà libero, in conformità dei regolamenti delle singole facoltà, d'iscriversi in ciascun anno a quei corsi di facoltà che vorrà seguire, senza tenersi all'ordine proposto in principio dell'anno dalla facoltà stessa.

Quando gli studi, a norma del regolamento speciale di una facoltà, siano divisi in più gradi, gli studenti che non abbiano superato gli esami stabiliti per ciascun grado dal detto regolamento non possono

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essere iscritti ai corsi nè ammessi agli esami dei grado superiore. Tuttavia, i corsi che servono di necessaria preparazione ad altri, dovranno precedere, e spetterà ai regolamenti speciali di determinarul.

Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non si sarà iscritto almeno a tre corsi obbligatori, salvochè sia altrimenti disposto nei regolamenti speciali delle varie facoltà o scuole. Nelle facoltà di medicina e di scienze matematiche, fisiche e naturali, e per gli studi che portano alle lauree speciali, saranno equivalenti ad un corso obbligatorio le conferenze, purchè almeno in numero di tre per settimana, e gli esercizi pratici di laboratorio.

Lo studente, iscrivendosi ai corsi obbligatori di un dato anno della sua carriera scolastica, avrà l'obbligo di riservare per gli altri anni di corso tante iscrizioni quante ne occorreranno per renderli validi. Se lo studente non avrà adempito siffatto obbligo, la segreteria annullerà le iscrizioni ch'egli avrà preso oltre il dovere.

La facoltà determinerà di anno in anno il massimo delle iscrizioni ai corsi liberi che lo studente potrà prendere presso i professori ufficiali o i liberi docenti; ma questo numero non deve mai essere tale che le quote per essi corsi dovute agli insegnanti privati superino i tre quinti della tassa d'iscrizione pagata per quell'anno.

ART. 25. Lo studente può ottenere in qualunque anno del corso il passaggio da una ad altra facoltà o scuola della stessa università, sotto le condizioni seguenti:

1. Che ne faccia domanda non oltre il mese di gennaio; 2. Che possegga i titoli prescritti per l'ammissione alla facoltà o scuola, cui intende far passaggio;

3. Che il padre, la madre o il tutore vi consenta, se lo studente è minorenne.

Il rettore decide, udita la facoltà o scuola alla quale lo studente desidera di passare.

ART. 26. Lo studente che passa da una facoltà ad un'altra deve, salvo disposizioni di regolamenti speciali, essere iscritto al primo anno di corso di quella alla quale fa passaggio, qualunque sia l'anno cui fosse giunto in quella che lascia.

Tuttavia il ministro, tenuto conto delle materie già studiate, può, sentito il parere della facoltà alla quale lo studente passa, concedergli l'iscrizione ad uno degli anni di corso successivi al primo, purchè il suo corso universitario, sommati gli anni passati nella facoltà anteriore, abbia almeno la durata richiesta dal regolamento di quella alla quale ha fatto passaggio.

Eccezion fatta per gli studenti inscritti per la laurea in chimica e farmacia, in nessun caso è ammesso il passaggio da qualsiasi scuola di farmacia, dalle scuole di veterinaria, o da quelle di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro, e Firenze alle facoltà propriamente dette. ART. 27. Colui che già fornito di un diploma o di una laurea desidera di conseguirne un'altra, può ottenere di compiere i corsi universitari in un numero minore di anni, secondo le disposizioni dei regolamenti speciali.

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ART. 28. Nelle varie facoltà o scuole si danno esami speciali ed esami di licenza, di laurea e di diploma, secondo gli speciali regolamenti. ART. 29. Gli esami speciali si danno in due sessioni; la prima incomincia il 16 giugno, la seconda il 16 ottobre.

Gli esami di operazione sul cadavere possono darsi nel mese di maggio e di giugno, in conformità delle deliberazioni, che, tenuto conto delle condizioni del luogo e delle esigenze dell'insegnamento, riterranno doversi adottare le singole facoltà di medicina e chirurgia.

Nelle facoltà in cui, per il grande numero degli studenti, sia sperimentato insufficiente il tempo assegnato alle sessioni, queste potranno essere prolungate per decreto ministeriale, su proposta del consiglio accademico, purchè non s'interrompa il corso normale delle lezioni. È vietata ogni altra sessione d'esame.

ART. 30. In ogni sessione si fanno due appelli in giorni diversi : l'iscritto che sia stato riprovato, non può ripresentarsi che nella sessione successiva.

Ove in virtù dei regolamenti speciali fosse richiesta l'approvazione in alcune materie per l'iscrizione ad una scuola o ad un determinato anno di corso, l'approvazione stessa dovrà essere riportata prima che l'iscrizione sia chiusa.

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ART. 31. Gli esami speciali si danno alla fine del corso; essi hanno per oggetto tutta la materia compresa nel programma dell'insegnante.

Se la materia è ripartita in più anni di studio, l'esame è dato alla fine della trattazione di essa, salvo il disposto dell'art. 54, comma 2o, del presente regolamento.

ART. 32. Non può presentarsi all'esame lo studente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico, l'attestazione di frequenza del corso cui l'esame si riferisce, restando fermo quanto è disposto nell'art. 24 del presente regolamento sulla validità degli anni di corso.

Lo studente ha diritto di sostenere l'esame su tutte le materie, alle quali si è iscritto, sia che abbia seguito il corso ufficiale, sia un corso pareggiato, anche quando trattisi di un corso complementare o non necessario pel conseguimento della laurea o del diploma.

Egli deve farne ogni anno domanda, entro il termine che sarà fissato dal rettore, ed allegare la ricevuta del pagamento della sopratassa d'esame.

ART. 33. Le commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri ciascuna.

Uno di essi è il professore della disciplina, o chi in sua assenza viene dalla facoltà delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal rettore su proposta della facoltà, cui appartiene l'insegnamento che forma oggetto della prova.

Dei due proposti, uno deve essere scelto nel seno della facoltà tra quelli che fossero stati professori della stessa materia, ed in mancanza di essi tra i professori di materie affini; esso però potrà essere scelto tra gli insegnanti di altra facoltà, quando a questa appartengano i giovani da esaminare; l'altro sarà eletto possibilmente fuori degli insegnanti ufficiali dell'università e di preferenza tra i professori emeriti ed onorari, fra i dottori aggregati e fra i liberi docenti della stessa disciplina, che abbiano esercitato l'insegnamento nell'anno scolastico.

La commissione è presieduta dal professore della materia, ed in sua assenza dal più anziano dei commissari.

ART. 34. I liberi docenti che appartengono al personale delle cliniche, dei musei, dei laboratori, ecc., non possono far parte delle commissioni, a cui partecipi il professore dal quale dipendono, salvo il caso in cui non si possa provvedere in altro modo.

ART. 35. Per ottenere il certificato di licenza, come è indicato nei regolamenti di facoltà, lo studente deve aver superati gli esami speciali in tutte le materie che sono prescritte per tale grado.

ART. 36. Gli esami di laurea o di diploma si danno, durante l'anno scolastico, nelle epoche fissate dai consigli di facoltà; ma chi sia stato respinto non potrà ripresentarsi prima di tre mesi, e nel caso di una seconda disapprovazione non prima di sei mesi.

ART. 37. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve provare:

a) di aver frequentati i corsi della rispettiva facoltà pel numero di anni prescritti ;

b) di aver ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie nel relativo regolamento. ART. 38. L'esame di laurea consiste:

a) in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, e in una discussione intorno a tutte o ad alcuna delle tesi da lui parimente scelte, in numero non minore di tre, in altre materie professate nella facoltà;

b) in una o più prove pratiche, nel modo prescritto dai regolamenti speciali per ciascuna laurea.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea, e, dopo avere accertata la regolarità della iscrizione di lui, la trasmette al preside. Ciascun consiglio di facoltà, conformandosi alle norme dei regolamenti speciali, determina le modalità per comunicare le dissertazioni ai commissari. Tali dissertazioni dovranno essere conservate nell'archivio della segreteria, tranne le tavole illustrative, che potranno essere restituite provvisoriamente al candidato, qualora intenda pubblicarle.

ART. 39. Ogni commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri compreso il preside della facoltà, che ne ha la presidenza. Sei dei componenti la commissione sono scelti dalla facoltà tra i professori ordinari e straordinari della facoltà stessa ; gli altri

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quattro sono scelti fra i professori emeriti ed onorari, tra i dottori aggregati ed i liberi docenti, con preferenza per quelli che abbiano esercitato l'insegnamento nell'anno scolastico, ed anche tra altre persone estranee alla facoltà, da nominarsi dal rettore sulla proposta della facoltà stessa.

Dei sei rappresentanti della facoltà, uno può essere anche incaricato quando l'insegnamento della disciplina, cui la dissertazione si riferisce, è tenuto da un incaricato.

In mancanza del preside la commissione è presieduta dal professore più anziano.

Nella formazione della commissione la facoltà terrà conto della materia cui appartiene la dissertazione scritta.

Quando il numero dei laureandi sia considerevole possono aversi contemporaneamente più commissioni.

ART. 40. Terminata la disputa ed esaurite le prove pratiche, di cui all'art. 38, la commissione procede alla votazione, secondo le norme prescritte dall'art. 42.

ART. 41. Gli uditori possono chiedere di sostenere esami speciali sulle materie ai cui corsi siano iscritti.

L'esame vien sostenuto innanzi al solo professore della materia, che a tal uopo dispone di dieci punti.

ART. 42. Tutti gli esami, sia degli studenti, sia degli uditori, sono pubblici.

Ogni commissione delibera in segreto a voto orale, prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che deve essere approvata all'unanimità. ART. 43. I diplomi di laurea e di ogni altro grado o titolo accademico sono rilasciati dal rettore in nome del re, e portano anche la firma del preside della facoltà o del direttore della scuola, e quella del direttore di segreteria.

I diplomi non contengono indicazioni dei voti conseguiti; ma quando al candidato sia stata concessa la lode, se ne fa in essi speciale menzione.

Insieme col diploma di laurea è rilasciato, a richiesta, un certificato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti e dei relativi punti riportati durante l'intero corso universitario.

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1. tassa di immatricolazione;

2. tassa di iscrizione annuale;

3. sopratassa annuale per gli esami speciali ;

4. sopratassa per gli esami di laurea e di diploma;
5. tassa di diploma;

6. tassa per il corso biennale delle scuole di magistero presso le facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali ; 7. sopratassa per gli esami di diploma nelle scuole anzidette di magistero.

L'ammontare di ciascuna è stabilito dall'annessa tabella. ART. 45. I consigli di facoltà possono stabilire contributi speciali di laboratorio, su proposta dei singoli direttori dei laboratori stessi. Tali contributi devono essere approvati dal ministro, sentito il consiglio superiore, e sono versati all'economato, il quale deve rendere conto del loro impiego al rettore, al termine di ogni anno scolastico.

ART. 46. La tassa d'immatricolazione, quella d'iscrizione annuale, quella di diploma e quella biennale della scuola di magistero, si pagano all'ufficio demaniale incaricato della riscossione. Le sopratasse si pagano all'economato dell'università

(1) Inserita in questa Raccolta, 1903, Supp., 161.

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La tassa d'iscrizione annuale è ripartita in due rate uguali: la seconda rata deve essere pagata non più tardi del 30 aprile, e la corrispondente ricevuta deve essere consegnata alla segreteria della università.

La ricevuta della tassa di diploma deve presentarsi alla segreteria per ottenere il diploma; e prima della presentazione della ricevuta, la segreteria non può rilasciare alcun certificato relativo all'esame di diploma. La sopratassa annuale per gli esami speciali vale pel solo anno scolastico nel quale fu pagata.

ART. 47. L'uditore paga, per ogni corso a cui si iscrive, una tassa nguale al doppio della quota d'iscrizione, che, secondo l'art. 63, è dovuta ai privati insegnanti.

Se l'uditore vuole sostenere esame sopra alcuno dei corsi seguiti nell'anno, paga la somma occorrente per le propine al professore.

ART. 48. I laureati che intendono ottenere una nuova laurea debbono pagare, oltre le tasse di iscrizione e le sopratasse per gli anni di corso che dovranno seguire e quelle di diploma, anche una nuova tassa di immatricolazione.

ART. 49. Chi abbandona per qualsiasi motivo lo studio non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

ART. 50. Lo studente o uditore, che non sia in regola col pagamento delle tasse, non può essere ammesso agli esami; nè gli può essere rilasciato dall'autorità universitaria alcun certificato riferibile a quell'anno scolastico. Inoltre egli non può essere iscritto ai corsi dell'anno successivo.

ART. 51. Gli studenti, che si siano segnalati per il profitto negli studi comprovato dal risultato degli esami, qualora versino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse e sopratasse universitarie, nei casi e sotto le condizioni stabilite negli articoli seguenti.

ART. 52. Allo studente di disagiata condizione domestica che, nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo didattico di ammissione all'università, abbia riportato in complesso nove decimi dei punti, può essere accordata la dispensa totale dalla tassa d'immatricolazione, dalla tassa d'iscrizione e dalla sopratassa di esame per il primo anno.

Può essergli accordata la dispensa da metà delle dette tasse e sopratasse, quando nell'insieme delle prove anzidette abbia riportato in complesso otto decimi dei punti.

Allo studente che abbia conseguito la licenza di onore può essere accordata la dispensa totale dalle dette tasse e sopratasse.

Lo studente, che abbia conseguito il titolo didattico di ammissione all'università con dispensa totale o parziale dagli esami, deve provare di aver ottenuto la media anzidetta di nove decimi o di otto decimi nell'insieme delle classificazioni che tengono luogo di esame, o nell'insieme delle classificazioni e degli esami dati per poter aspirare alla dispensa di cui sopra.

ART. 53. I laureati o diplomati, che si iscrivono pel conseguimento di una nuova laurea o di un nuovo diploma, potranno ottenere la dispensa dalla tassa di immatricolazione, e da quella di iscrizione e dalla sopratassa di esame per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alla disagiata condizione domestica, provino di avere ottenuto, nel complesso dell'esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami speciali obbligatori dell'ultimo biennio del corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo che aspirino alla dispensa totale o parziale.

ART. 54. Negli anni scolastici successivi al primo lo studente può ottenere uguali dispense, quando abbia superato tutti gli esami speciali sulle materie consigliate dalla facoltà per l'anno precedente, conseguendo in questi una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa totale, e un minimo di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla mezza dispensa.

Per quanto riguarda le materie biennali e triennali, il giovane deve sottoporsi, negli anni in cui su esse non cade esame, ad altrettante prove sulle materie stesse davanti a commissioni da costituirsi con le norme comuni, le quali assegneranno i punti di merito su ciascuna prova.

Queste prove avranno valore unicamente agli effetti della dispensa difle tasse per l'anno corrispondente. Gli esaminatori avranno diritto per queste prove alla propina stabilita per gli esami speciali.

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ART. 55. La dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa per l'esame di laurea o di diploma può concedersi allo studente che, negli esami sulle materie consigliate dalla facoltà per l'ultimo anno di corso, abbia conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale o parziale dalle tasse negli anni di corso successivi al primo.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma può concedersi allo studente che abbia riportato i nove decimi o gli otto decimi nell'esame di laurea o di diploma.

Nelle scuole di farmacia la dispensa totale o parziale dal pagamento delle sopratasse per l'esame di laurea o di diploma può concedersi in base al risultato di una prova da farsi innanzi ad una commissione composta del professore di chimica farmaceutica, del professore di materia medica e di un provetto farmacista, come membro estraneo, nella quale prova lo studente consegua i nove decimi o gli otto decimi.

Nelle facoltà e negli anni in cui è obbligatorio l'esame di licenza il risultato di questo deve computarsi insieme col risultato degli esami speciali di quell'anno per il calcolo della media e del minimo dei punti richiesti per la dispensa.

ART. 56. Per gli iscritti alle scuole di magistero la dispensa totale o parziale dalle tasse e sopratasse può concedersi con le stesse regolo che si seguono per le tasse d'iscrizione degli anni posteriori al primo, tenendo conto dei voti conseguiti nell'esame di laurea e in quelli universitari del biennio di magistero.

ART. 57. La dispensa dalle tasse e sopratasse non può concedersi allo studente al quale nel corso dell'anno sia stata inflitta una pena disciplinare universitaria, o che, essendosi presentato ad un esame, sia stato riprovato o siasi ritirato.

ART. 58. La domanda di dispensa dal pagamento totale o parziale delle tasse e sopratasse del primo anno deve presentarsi al rettore insieme con la domanda d'immatricolazione.

Per gli anni successivi al primo, tali domande devono essere presentate al rettore un mese prima che scada il termine del pagamento delle tasse corrispondenti.

Quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa per l'esame di laurea o di diploma devono essere presentate dopo superati gli esami speciali dell'ultimo anno, e quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma dopo superato l'esame relativo.

ART. 59. Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente deve unire un attestato della giunta del comune, in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

Il certificato della giunta municipale dovrà constare di precise e categoriche risposte a domande formulate dal consiglio accademico : le segreterie universitarie rilasceranno gratuitamente i relativi moduli. La giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie, anche se non richieste specificatamente nel modulo, che possono esser atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente.

ART. 60. Il consiglio accademico, presi in esame i documenti, può richiedere, ove lo creda necessario, ulteriori informazioni e decide sulla domanda, tenendo conto anche del numero dei figli che la famiglia fa contemporaneamente istruire in istituti governativi o pareggiati nei quali si paghino tasse scolastiche.

Gli atti delle dispense concedute debbono essere rimessi al ministero entro il mese di febbraio.

ART. 61. Coloro che in seguito a studi fatti all'estero o in istituti governativi non dipendenti dal ministero della pubblica istruzione, e in base a prescrizioni di regolamenti, ottengono la iscrizione ad una facoltà o scuola, sia al primo anno di corso, sia ad uno degl anni successivi, devono pagare la tassa d'immatricolazione e quella dell'anno di corso al quale si iscrivono, e non possono aspirare a dispensa dalle tasse e sopratasse che per gli anni seguenti.

ART. 62. Per coloro che fanno passaggio da una altra facolt o scuola le tasse d'iscrizione pagate per la prima neli anno cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dell'anno a quale si inscrivono nella seconda, quando il passaggio abbia luogo non oltre

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il mese di gennaio, salvo a pagare la differenza quando le tasse per la seconda siano maggiori. Anche per la tassa d'immatricolazione deve pagarsi la differenza, se essa è maggiore nella facoltà o scuola alla quale lo studente fa passaggio.

In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate, quando queste siano minori nella facoltà o scuola a cui si fa passaggio.

ART. 63. Per ciascun studente o uditore inscritto ad un corso libero tenuto cosi da insegnanti ufficiali come da privati docenti, è corrisposta all'insegnante una quota equivalente a lire quattro per ogni ora settimanale di lezione, se trattasi di corso annuale, e di lire due, se di corso semestrale.

Agli effetti del pagamento delle quote or mentovate non sono valide:

a) le iscrizioni ai corsi liberi, che vengano prese oltre il limite fissato dall'art. 24;

b) le iscrizioni a corsi tenuti da assistenti ed aiuti su materie, che fossero parte del corso che deve essere tenuto dal professore ufficiale, alla dipendenza del quale si trovano.

ART. 64. Ogni abilitazione alla libera docenza conferisce il diritto di tenere un solo corso sulla materia per cui fu conseguita.

Non è permesso ripetere a titolo privato, in tutto o in parte, l'insegnamento che si professa a titolo pubblico.

Il professore ordinario o straordinario non potrà dare, oltre il proprio, più di due insegnamenti, da scegliersi tra le materie indicate all'art. 93 della legge 13 novembre 1859 n. 3725.

Se il professore avrà un incarico, non potrà dare che un solo corso libero.

Il semplice incaricato può aggiungere un solo corso libero su altra materia a cui sia abilitato come privato insegnante.

1 dottori aggregati e coloro che hanno conseguito più abilitazioni alla libera docenza, non possono tener più di due corsi liberi.

ART. 65. Ciascuna facoltà determina, formando appositi elenchi, i corsi liberi attinenti ad altre facoltà o scuole a cui gli studenti possono iscriversi.

Contro questa deliberazione è ammesso ricorso al ministro, che deciderà, udita la giunta del consiglio superiore.

ART. 66. La liquidazione delle quote d'iscrizione da pagarsi agli insegnanti a titolo privato, si eseguisce dalla segreteria universitaria alla fine dell'anno scolastico, sulla base delle iscrizioni prese dagli studenti e uditori e riscontrate regolari a termini degli articoli 18 e 20.

Le iscrizioni ai corsi privati, prese dopo il termine per la restituzione dei libretti, fissato dall'art. 22 del presente regolamento, non hanno alcun valore.

ART. 67. Il pagamento è fatto dalla cassa universitaria coi fondi che in seguito ad analoga richiesta vengono somministrati dall'amministrazione finanziaria. Il rettore, udito il consiglio accademico, ne detrae, ove ne sia il caso, quella parte, che, proporzionalmente, risponde alle lezioni, che il privato insegnante non abbia effettivamente impartito senza giustificato motivo.

ART. 68. Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda alla segreteria universitaria, si paga a titolo di indennità lira una e mezza, non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca.

Per i diplomi di laurea e le patenti, che si conferiscono a termine di qualsiasi corso universitario, devono pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezza. Nelle università nelle quali si dà il diploma in pergamena, lo studente deve inoltre pagare separatamente il prezzo di questa, che non può superare lire cinque.

È abolito ogni altro diritto.

I proventi dei diritti di segreteria sono versati nella tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 43 della legge di contabilità, e vengono Iscritti nel bilancio della spesa del ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo.

ART. 69. Le somme versate per sopratassa d'esame costituiscono in ciascuna università un fondo unico, destinato al pagamento delle propine dovute agli esaminatori.

A ciascun commissario per gli esami di laurea, si dà una quota tripla di quella che competa per gli esami speciali.

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Le propine sono pagate subito che la segreteria ne abbia fatta la liquidazione sulla base dei verbali degli esami.

Tale liquidazione deve farsi alla chiusura della seconda sessione. Il rettore però può autorizzare pagamenti in conto.

Delle sopratasse d'esame e della loro erogazione in propine è tenuto un conto a parte, che nel gennaio d'ogni anno viene rimessc al ministero.

CAPO V.

Borse di perfezionamento negli studi e per viaggi d'istruzione.

ART. 70. Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i ginvani laureati nelle diverse università e negli istituti d'istruzion superiore dipendenti dal ministero dell'istruzione pubblica, per un sussidio inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso un'università nazionale o straniera, o compire un viaggio d'istruzione. Il numero dei sussidi e la somma da erogare in essi, così per l'interno come per l'estero, saranno fissati dal ministro anno per anno. Il consiglio superiore, nella sua adunanza plenaria d'ottobre o novembre, designerà le discipline, alle quali, a parità di merito, dovrà darsi la preferenza nel prossimo concorso agli assegni per studi di perfezionamento all'estero e all'interno, o per viaggi di istruzione. Le discipline stesse verranno indicate nell'avviso di concorso. ART. 71. Ai posti di sussidio, tanto all'interno quanto all'estero, non potrà concorrere chi abbia conseguito la laurea da più di quattro anni. Tuttavia potrà concorrere, anche nel quinto anno, chi nel concorso dell'anno precedente sia stato dichiarato eleggibile con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la commissione.

ART. 72. Il concorso si farà mediante la presentazione, per parte dei concorrenti, di memorie originali e di titoli conseguiti negli studi. Sono ammessi lavori manoscritti.

Per i sussidi all'estero, la domanda, le memorie e i titoli dovranno essere mandati non più tardi del mese di aprile, e per quelli all'interno non più tardi della metà d'agosto.

ART. 73. I titoli e le memorie saranno giudicati da commissioni nominate dal ministro, su proposta della giunta del consiglio superiore di pubblica istruzione.

Le relazioni delle singole commissioni saranno dal ministro trasmesse alla giunta predetta, la quale, tenendo conto dei giudizi emessi dalle commissioni sopra ciascuno dei concorrenti, e della loro graduatoria, designerà al ministro coloro ai quali debbono conferirsi gli assegni e la sede più adatta ai loro studi.

Chi lascia decorrere l'anno scolastico senza recarsi al luogo prescelto decade dal suo diritto.

Per i posti di perfezionamento si deve far constare ogni bimestre, al ministero, della frequenza alla facoltà, presso la quale si compie il perfezionamento. Analogamente, colui che abbia ottenuto sussidi per viaggi d'istruzione deve far constare, mediante opportuni certificati, delle località visitate.

In ogni caso, alla fine degli studi o del viaggio, il giovane esporrà al ministro, in un'estesa e particolareggiata relazione, i risultati conseguiti. ART. 74. I posti di perfezionamento all'interno dovranno assegnarsi presso una università diversa da quella ove il giovane ha studiato, salvo ragioni speciali, la cui validità dovrà essere riconosciuta dalla giunta del consiglio superiore.

I posti di perfezionamento all'estero non possono in alcun caso convertirsi nè in posti all'interno, nè in sussidi di altra forma a vantaggio della medesima persona.

CAPO VI. — Del governo delle università.

ART. 75. Il governo delle università appartiene, sotto la vigilanza del ministro ed in conformità delle leggi e dei regolamenti, alle seguenti autorità:

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20 il conferimento, a nome del re, dei diplomi di laurea e di egni altro grado o titolo accademico;

3o la notificazione a chi spetta, di tutte le deliberazioni prese ral consiglio accademico, dai consigli di facoltà, dall'assemblea generale dei professori o da lui stesso, nei termini delle rispettive competenze, e la comunicazione delle risoluzioni del ministro a quelli cui concernono.

Le deliberazioni ed i pareri del consiglio accademico, dei presidi, dei direttori delle scuole e dei consigli delle facoltà e scuole sono dal rettore comunicate al ministro testualmente e per intiero, non per sunto nè per estratto;

4o la cura dell'osservanza del regolamento universitario;

5° l'amministrazione ed il governo dell'università, e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio accademico, mediante la segreteria e gli altri uffici posti per questo fine alla dipendenza immediata di lui;

6° l'ispezione della biblioteca e di tutti gli stabilimenti della università;

7° l'esercizio dell'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sugli impiegati, nei termini e nei modi indicati dal regolamento;

8° la nomina e il licenziamento degli inservienti e custodi della università, e degli inservienti e custodi dei singoli istituti, musei, gabinetti e collezioni, sulle proposte dei rispettivi direttori ;

9o la presidenza delle riunioni del consiglio accademico e dell'assemblea generale dei professori ;

10° la compilazione della relazione annuale al ministro sull'andamento generale dell'università;

11° l'accordare permessi di assenza ai professori nei termini dell'art. 95 e per la durata di 15 giorni agli impiegati della segreteria e a quelli degli stabilimenti scientifici, sentiti i direttori di questi. ART. 77. Il consiglio accademico si compone :

1o del rettore pro tempore, che lo presiede ;
2o del rettore ultimamente uscito di carica;
3o dei presidi delle facoltà;

4o dei presidi ultimamente usciti d'ufficio;

5° del direttore della scuola di farmacia; e parimente di quelli delle scuole di applicazione per gli ingegneri, di medicina veterinaria ed agraria, quando queste scuole formino parte integrale dell'università, e, per l'università di Pisa, del direttore della scuola normale superiore.

Ha ufficio di segretario il professore più giovane fra i presenti alle adunanze.

ART. 78. Il consiglio accademico :

1o riceverà notizie della nomina degli inservienti e custodi della università fatta dal rettore;

2o assegnerà, quando le tavole di fondazione non dispongano altrimenti, sulla proposta della facoltà o scuola, o dei municipii o delle provincie, o dei fondatori, o d'altri enti morali o privati, le pensioni e i premi agli studenti;

3o accompagnerà con sue osservazioni al ministro le proposte di mutazioni o aggiunte nell'ordinamento scolastico e disciplinare, o nel materiale dell'università, fatte dalle facoltà, dalle scuole o dall'assemblea generale dei professori;

4o designerà, sulla proposta delle facoltà rispettive, gli studenti segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta, e proporrà, ove occorra, i sussidi che, sui fondi universitari o sul bilancio dello Stato, si potessero loro accordare;

5o esaminerà e concorderà, sulla proposta delle facoltà e delle scuole speciali, l'orario generale dell'università;

6o eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

7° delibererà sulle domande di dispensa dalle tasse;

80 esaminerà le deliberazioni delle facoltà o scuole che il rettore reputi opportuno di sottoporgli a termini dell'art. 14 di questo regolamento;

9° manifesterà il suo parere intorno a tutti gli argomenti sui quali ne sia richiesto dal rettore o dal ministro;

10° delibererà sui proventi assegnati all'università in base all'art. 4 della legge 28 maggio 1903 n. 224.

70

ART. 79. Il preside della facoltà:

1o rappresenterà la facoltà nelle occasioni di solennità pubbliche, e ne presiederà il consiglio;

2o notificherà le deliberazioni della facoltà al rettore e le deliberazioni o comunicazioni di questo alla facoltà;

3o vigilerà la disciplina scolastica nella facoltà a cui presiede e curerà l'osservanza del regolamento;

4o eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della sua competenza;

5o scriverà, appena finito l'anno scolastico, una relazione al rettore sull'andamento degli studi nella facoltà durante l'anno, sul risultamento degli esami, sul profitto dei giovani, e sopra ogni altro particolare che valga a dimostrare l'efficacia degli ordinamenti vigenti, o l'opportunità di modificarli;

6o sottoscriverà gli attestati di promozione ed i diplomi di grado. ART. 80. Il consiglio di facoltà:

1o formulerà e suggerirà agli studenti, mediante un annuale manifesto pubblico, l'ordine degli studi durante il corso, così delle discipline insegnate in essa, come di quelle che possano a loro scelta seguire presso altre facoltà;

2o raccoglierà dai professori e dagli incaricati i programmi dell'insegnamento per il corso, li coordinerà tra loro e avvertirà a riempire le lacune che vi apparissero, ed esigerà soprattutto che quelli delle discipline d'importanza eminentemente professionale comprendano tutta la materia indicata dal titolo della cattedra; stabilirà l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all'importanza della materia e la mente dei giovani non resti troppo affaticata, e questi abbiano modo di seguire anche corsi di altre facoltà che potessero loro tornare utili;

3o proporrà quegli insegnamenti, i quali, benchè non compresi nella pianta organica della facoltà, pure riconoscesse necessaria alla completa istruzione dei giovani. In questo caso la facoltà alla proposta dell'insegnamento nuovo potrà unire quella della persona degna di darlo, secondo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti ;

4o proporrà al ministro le persone da incaricarsi di insegnamenti obbligatori che fossero vacanti, ed esprimerà i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente;

5o proporrà al consiglio accademico le mutazioni o riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e disciplinare, e gli trasmetterà le aggiunte occorrenti nel materiale degli stabilimenti appartenenti alla facoltà, proposte dai rispettivi direttori ;

6o eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

7° farà la proposta della terna per la nomina del preside. La votazione sarà fatta a schede segrete;

8° farà la proposta dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie e della promozione dei professori straordinari stabili.

Alle adunanze del consiglio di facoltà partecipano normalmente : professori ordinari e straordinari stabili. I professori straordinari non ancora dichiarati stabili parteciperanno alle adunanze per gli oggetti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Delle adunanze per gli oggetti indicati ai numeri 1 e 2 del presente articolo, sono chiamati a far parte anche i professori incaricati e i rappresentanti dei liberi docenti, eletti secondo le norme dell'art. 140; e di quelle per gli oggetti indicati ai n. 5 e 6, tutti gli insegnanti ufficiali ed anche i dottori aggregati.

Il professore ufficiale più giovane fa ufficio di segretario delle adunanze del consiglio di facoltà.

ART. 81. L'assemblea generale dei professori si comporrà di tutti i professori ordinari e straordinari e sarà convocata :

1o per deliberare dietro ordine del ministro sopra qualche riforma dell'ordinamento scolastico o disciplinare;

2o per lo stesso oggetto sulla iniziativa di due professori di ciascuna delle facoltà o scuole. La proposta della riforma sarà dal consiglio accademico trasmessa al ministero;

3° per far la proposta della terna per la nomina del rettore; 4o ogni qualvolta il rettore lo credesse opportuno.

La convocazione dell'assemblea dei professori sarà fatta dal rettore.

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